Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/07/2016, n. 15688
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La concessione degli sgravi contributivi di cui all'art. 3, comma 6, della l. n. 448 del 1998, presuppone che il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel periodo agevolato attesa la finalità della legge di favorirne l' incremento, sicché il venir meno di tale condizione determina l'integrale perdita del diritto al beneficio avendo la norma natura eccezionale, per cui, ove diversamente interpretata, si porrebbe in contrasto con i vincoli in materia di aiuti di Stato imposti dalla Commissione Europea.
Sul provvedimento
Testo completo
28 LUG. 2016 1 56 88/ 1 6 AULA 'B' T T I R I D E T Oggetto N REPUBBLICA ITALIANA E S E - I L L IN NOME DEL POPOLO ITALIANO O B E T N E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S R.G.N. 28630/2010 E - E N O I Cron.15688 SEZIONE LAVORO Z A R T S I G Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: E Rep. R E T N E S Dott. ENRICA D'ANTONIO - Presidente E - Ud. 11/05/2016 Dott. UMBERTO BERRINO Consigliere PU Doll. ADRIANA DORONZO Rol. Consigliere Doll. ROBERTO RIVERSO Consigliere Dott. FRANCESCA SPFNA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 28630-2010 proposto da: EDILIZIA IL PINO S.R.L. C.F. 03599730656, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASPERIA 30, presso 10 RINALDI, che la studio dell'avvocato GUIDO rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO CAPECE, giusta delega in atti;
2016 ricorrente 2007
contro
EQUITALIA E.TR. S.P.A.;
intimata - nonchè
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA I.N.P.S. 80078750587, in persona del legale SOCIALE C.F. rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati TO SG, LUIGI CALIULO, LELIO giusta delega in calce alla copiaMARITATO, notificata del ricorso;
- resistente con mandato - avverso la sentenza n. 819/2009 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 13/11/2009 r.g.n. 113/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/05/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO;
udito l'Avvocato SG TO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO, che ha concluso per il rigetto in subordine annullamento con rinvio. R.G. n. 28630/2010 Svolgimento del processo 1. Con sentenza depositata in data 13 novembre 2009, la Corte d'appello di Salerno ha rigettato l'appello proposto dalla Edilizia Il Pino s.r.l. contro la sentenza resa dal Tribunale di Salerno, con la quale - nel contraddittorio dell'Inps e di Equitalia E.TR. S.p.a. era stata rigettata - l'opposizione proposta dall'appellante contro la cartella esattoriale numero volta ad ottenere il pagamento di € 24.705,41 a titolo di contributi "aziende" relativi agli anni 2002, 2003 e 2004 e somme aggiuntive.
2. La Corte territoriale, nel confermare il giudizio espresso dal giudice di primo grado, ha ritenuto che erano venuti meno i presupposti perché la società usufruisse degli sgravi contributivi triennali previsti dall'art. 44 della legge 28/12/2001, n. 448. In particolare, la società aveva licenziato in data 20/12/2004 per chiusura cantiere sette degli otto dipendenti (compreso il lavoratore per il quale aveva usufruito dello sgravio), in forza al momento dell'assunzione del dipendente (avvenuta nel 2002), sì che non era stata rispettata la condizione cui era subordinata la fruizione dell'agevolazione, ovvero il mantenimento nel periodo triennale dell'agevolazione di un determinato livello occupazionale, che nella specie era pari a tre dipendenti.
3. Contro la sentenza, la società propone ricorso per cassazione, sostenuto da due motivi. L'Inps si difende depositando delega in calce al ricorso notificato. Equitalia E.Tr., s.p.a. non svolge attività difensiva. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo la società censura la sentenza per omessa pronuncia sul primo e secondo motivo di appello ai sensi dell'art. 112 cod.proc.civ. Assume infatti che in primo grado aveva eccepito la nullità del ruolo e della cartella esattoriale impugnata per la mancanza dei requisiti fissati dagli artt. 6 e 1, comma 2, D.M. 3/9/1999, n. 321, lamentando che l'iscrizione a ruolo era generica, mancando degli estremi dell'atto precedentemente notificato e della relativa data di notifica oltre che della sottoscrizione del soggetto emanante. Inoltre, con il secondo motivo di appello, aveva eccepito la nullità della cartella esattoriale per la mancata preventiva notificazione di un avviso di accertamento. Il motivo è inammissibile. È pur vero che la sentenza non affronta alcuna 1 R.G. n. 28630/2010 delle due questioni poste nel ricorso in appello e integralmente trascritte nel ricorso per cassazione, ma ciò non esclude il difetto di autosufficienza dal momento che la società ricorrente non trascrive neppure per sintesi l'atto in cui le dette questioni sarebbero state ritualmente introdotte giudizio, ossia il ricorso introduttivo del giudizio, né indica le ragioni del loro rigetto da parte del giudice di primo grado. Affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un'eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall'altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, "in primis", la