Cass. civ., sez. VI, ordinanza 21/04/2022, n. 12735

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 21/04/2022, n. 12735
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12735
Data del deposito : 21 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 17862-2021 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE

06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI

12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

- ricorrente -

contro

MARENEVE SRL , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA MONTE ZEBIO

28, presso lo studio dell'avvocato G A, rappresentata e difesa dall'avvocato G A;
controricorrente avverso la sentenza n. 3702/15/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 22/04/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott. M CI. Ric. 2021 n. 17862 sez. MT ud. 22-03-2022 -2- Rg 17862/2021 FATTO e

DIRITTO

Considerato che: Con successivo ricorso iscritto al rg 17862/2021 l'Agenzia delle Entrate ha impugnato sulla base di due motivi la decisione 3702/2021 della CTR della Sicilia che aveva revocato la precedente pronuncia nr 935/2019 ritenendo alla stregua della documentazione prodotta in appello dalla contribuente, comprovata la dedotta impossibilità dì conseguire i ricavi dì cui alla legge sulle società di comodo. Con un primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli art 64 del dlgs 546/1992 e dell'art 395 nr 4 c.p.c. in relazione all'art 360 primo comma nr 4 c.p.c. per aver ritenuto la CTR sussistere un errore di fatto revocatorio malgrado fosse stata censura da parte della contribuente una non corretta valutazione delle risultanze processuali „ Con un secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione degli ad 54- bis, 38 bis comma secondo e art 60 comma sesto del D.P.R. 633/1972 in relazione all'ad 360 primo comma nr 3 c.p.c. Si lamenta che il giudice di appello , quantunque avesse considerato ammissibile il ricorso per revocazione avrebbe dovuto respingere l'appello della società Mareneve s.r.l. in considerazione dell'irrilevanza della questione riguardante la disapplicazione della disciplina delle società non operative ai fini della legittimità della cartella impugnata. I ricorsi, separatamente pendenti, proposti avverso, rispettivamente, la sentenza di appello n.935, depositata il 14.2.2019 (ricorso iscritto al n. di R.G 26919.), e la sentenza n. 3702/2021 , depositata il 24.3.2021 , che ha accolto il ricorso per revocazione della prima (ricorso iscritto al n17862/2021 R.G.), vanno riuniti secondo il consolidato orientamento della Corte che ha rilevato la ricorrenza di una connessione tra le due pronunce, - in quanto sul ricorso per cassazione proposto contro la sentenza di appello può risultare determinante la pronuncia di cassazione riguardante la sentenza resa in sede di revocazione, - così che trova applicazione (analogica) la disposizione di cui all'art. 335 c.p.c. che impone la trattazione in un unico giudizio di tutte le impugnazioni proposte contro la stessa sentenza (così Cass., 16 marzo 1996, n. 2227 cui adde, ex plurimis, Cass., 22 maggio 2015, n. 10534;
Cass., 29 novembre 2006, n. 25376;
Cass., 11 giugno 1998, n. 5850;
Cass. Sez. U., 7 novembre 1997, n. 10933). Occorre premettere che, in caso di contemporanea pendenza, come nella fattispecie in esame, del ricorso per cassazione contro la sentenza dì appello che ha pronunciato sul merito della causa e contro la sentenza di appello che ha deciso sulla istanza di revocazione della predetta sentenza di merito, a norma dell'art. 398 c.p.c. va esaminato prima il ricorso contro la sentenza che ha deciso sulla revocazione, attesa la pregiudizialità (anche giuridica, oltre che logica) sancita, in via di principio, dalla citata norma (v. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2021 del 26/06/1971 Rv. 352661 - 01;
Cass. sez. 5 n. 8615 del 2011), per cui il processo di legittimità potrebbe essere sospeso (se venga delibata la fondatezza della relativa domanda) per la pendenza ed in attesa della definizione di quello per la revocazione della sentenza. Va, quindi, prioritariamente trattato il ricorso per la cassazione della sentenza che ha accolto il ricorso proposto per revocazione. Il primo motivo è fondato con l'assorbimento del secondo. Giova ricordare che l'errore di fatto previsto dall'art. 395 c.p.c., n. 4, idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purchè non cada su un punto controverso e non attenga a un'errata valutazione delle risultanze processuali (da ultima: Cass. Sez. 5, 22 ottobre 2019, n. 26890).Peraltro, ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4, richiamato per le sentenze della Corte di Cassazione dall'art. 391-bis c.p.c., rientra fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi;
pertanto, non è configurabile l'errore revocatorio qualora l'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice (da ultima: Cass., Sez. 1, 4 aprile 2019, n. 9527). Questa Corte ha avuto modo di chiarire che l'inammissibilità della revocazione delle decisioni, anche della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n.4, per errore di fatto, qualora lo stesso abbia costituito un punto controverso oggetto della decisione, ricorre ove su detto fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, in ragione della quale la pronuncia del giudice non si configura come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio (in tal senso: Cass., Sez. 5, 8 giugno 2018, n. 14929;
Cass., Sez. 5, 30 ottobre 2018, n. 27622). L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, semprechè la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione (in tal senso: Cass., Sez. 5, 11 gennaio 2018, n. 442). In ogni caso, l'errore deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione da lui emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l'errore la pronuncia sarebbe stata diversa (Cass., Sez. Un., 10 agosto 2000, n. 561;
Cass., sez. 1, 5 aprile 2002, n. 4934;
Cass., Sez. 3, 24 novembre 2003, n. 17831). Ciò posto nel caso di specie il giudice della revocazione ha pronunciato su questioni che attenevano ai presupposti per l'applicazione delle società operative ed ha ritenuto alla stregua delle risultanze di causa come non fosse possibile conseguire i ricavi richiesti dalla normative sulle società di comodo posto che la costituenda compagine alberghiera richiedeva un certo tempo prima di diventare operativa e quindi remunerativa. Il Giudice di appello ha posto a fondamento della revocazione un mero errore di giudizio, di valutazione probatoria di fatti e di documenti inidoneo come tale ad integrare i presupposti dell'ad 395 nr 4 c.p.c. La domanda di revocazione deve ritenersi inammissibile e la decisione impugnata va cassata e rinviata alla CTR della Siciia, in diversa composizione , anche per le spese di legittimità
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi