Cass. pen., sez. III, sentenza 04/02/2022, n. 03964

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 04/02/2022, n. 03964
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03964
Data del deposito : 4 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Cancellar° A, nato a Polla il 31/12/1970;
Cancellar° A, nato a Padula il 24/04/1940, avverso la sentenza in data 13/02/2020 del Tribunale di Lagonegro, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere U M;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, F B, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi;
lette le conclusioni scritto dell'avv. Loreto D'Aiuto per gli imputati, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 13 febbraio 2020 il Giudice monocratico del Tribunale di Lagonegro ha condannato A e A Cancellaro alle pene di legge per il reato di cui agli art. 81 cpv, 110 cod. pen. e 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, consistente nello smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi generati dalla lavorazione della pietra e del marmo e dalle demolizioni edilizie in un'area presa in locazione dal Comune per il restauro e il recupero ambientale.

2. Gli imputati ricorrono per cassazione sulla base di tre motivi. Con il primo lamentano la violazione di legge, perché non era stata indicata la data del commesso reato che non si poteva desumere dalla data dell'accertamento. Dall'istruttoria dibattimentale non era emerso alcun elemento che consentiva di fissare la data di consumazione del reato. Sostengono che il mancato accertamento di tale data non aveva consentito di chiarire le modalità di esecuzione della condotta che era rimasta imprecisata. Con il secondo deducono la violazione di legge in merito all'individuazione del dies a quo ai fini del computo della prescrizione del reato istantaneo. Con il terzo eccepiscono il difetto di motivazione e la violazione di legge processuale, perché il Giudice non aveva considerato la consulenza tecnica che aveva evidenziato una contrazione dell'attività commerciale e la conseguente diminuzione della quantità di rifiuto prodotto. Per altro verso, il Giudice aveva indicato come elemento sintomatico della colpevolezza la disponibilità esclusiva da parte della ditta Cancellaro dell'area di cava in cui erano stati rinvenuti rifiuti della stessa specie di quelli in contestazione. Tale circostanza era tuttavia falsa: il teste della difesa aveva ben spiegato che la ditta non aveva la concessione dell'area. Lamentano che il Giudice, senza ragione, aveva ritenuto attendibile il teste di polizia giudiziaria anziché il teste della difesa. Nelle conclusioni scritte la difesa insiste sul fatto che la data di consumazione del reato non coincideva con quella di accertamento.
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