Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/04/2022, n. 11273

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/04/2022, n. 11273
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11273
Data del deposito : 7 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20938/2014 R.G. proposto da Cassina Giulia, elett.te domiciliata in Roma, al Viale Regina Margherita n. 262/264, presso lo studio degli avv.ti A P, S T e A S, da cui è rapp.ta e difesa come da procura speciale a margine del ricorso

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope legis;
- con troricorrente - avverso la sentenza n. 1209/35/14 della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, depositata in data 8/4/2014, non notificata. udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott.ssa D'ORIANO MILENA nella pubblica udienza del 1/2/2022;
udita per la ricorrente l'avv. A S;
udita per il controricorrente l'avv. B T;
udito il P.M, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. A C, motivate nel senso del rigetto del ricorso;

FATTI DI CAUSA

1. con sentenza n. 1209/35/14, depositata in data 8 aprile 2014, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, decidendo quale giudice di rinvio, accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 420/12/05 della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, con compensazione delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di un avviso di liquidazione n. 03/00197/000016/001, relativo all'imposta principale di successione nell'eredità paterna;

3. con precedente sentenza n. 93/4/07, depositata il 20 novembre 2007, la stessa Commissione aveva respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo che nella mera qualità di chiamata all'eredità la ricorrente non potesse ritenersi soggetto passivo dell'imposta;

4. proposto ricorso per cassazione„ questa Corte, con ordinanza n. 1059/2010, resa in data 21 gennaio 2010, aveva accolto il secondo e terzo motivo - rilevando che il presupposto dell'imposizione tributaria andasse individuato nella chiamata dell'eredità, e non nella sua accettazione, per cui l'imposta andava determinata considerando come eredi i chiamati che non avessero provato di aver rinunciato all'eredità, o di non avere titolo di erede legittimo o testamentario - e rimesso al giudice di merito la determinazione dell'imposta dovuta, tenuto conto delle contestazioni formulate in merito alla base imponibile accertata dall'Ufficio;

5. riassunto il giudizio ad istanza della contribuente, la CTR aveva fondato l'accoglimento dell'appello dell'Agenzia sul presupposto che, accertata la qualità di soggetto passivo della Cassina, ai fini dell'esclusione delle passività la stessa non potesse beneficiare dell'inventario redatto da altri eredi non avendo, a sua volta, accettato con beneficio di inventario, né risultando ormai nei termini per poterlo fare;

5. avverso la sentenza di appello, la contribuente proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 2 novembre 2014, affidato a sei motivi, e depositava memoria ex art. 378 c.p.c.;
l'Agenzia delle Entrate depositava controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, la contribuente censurava la sentenza impugnata denunciando una violazione e falsa applicazione dell'art. 58, comma 1 e 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per non aver ammesso nel giudizio di rinvio l'esibizione dei documenti relativi ad
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