Cass. civ., sez. I, sentenza 14/06/1999, n. 5870
Sentenza
14 giugno 1999
Sentenza
14 giugno 1999
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Massime • 1
Il decreto di ammissione alla procedura di amministrazione controllata integra un provvedimento di contenuto decisorio, poiché incide sui diritti soggettivi dei creditori, ai quali, dopo la pronuncia del decreto, è impedito l'inizio e la prosecuzione di azioni esecutive, con carattere definitivo. Conseguentemente, contro il decreto deve reputarsi ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 secondo comma della Cost. per violazione di legge, dovendosi intendere per tale anche la violazione della legge processuale, costituita dalla mancanza della motivazione, che si verifica sia nei casi di radicale carenza, sia nei casi in cui essa si estrinsechi in argomentazioni non idonee a rivelare la "ratio decidendi", o fra loro inconciliabili, o obbiettivamente incomprensibili, a condizione che tali deficienze emergano dal provvedimento in sè, restando, viceversa, estranea la verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione in raffronto con le risultanze probatorie (sulla base di tali principi la Suprema Corte ha escluso che nel caso di specie sussistesse una mancanza di motivazione con riferimento al presupposto dell'emissione del decreto impugnato, rappresentato dalla temporaneità delle difficoltà dell'azienda e dal suo possibile superamento, giacché il giudice di merito aveva indicato gli elementi concreti sui quali aveva fondato il suo positivo convincimento in proposito, mentre ha ravvisato la detta mancanza con riferimento al presupposto soggettivo della cosiddetta meritevolezza - individuato dalla stessa Suprema Corte nell'attitudine dell'imprenditore a sfruttare l'obbiettiva possibilità di superamento della crisi - nella circostanza che la motivazione fosse stata espressa con la proposizione "considerate le cause che hanno determinato la temporanea difficoltà", senza alcuna esplicitazione di concreto contenuto).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente -
Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -
Dott. Giuseppe SALMÈ - Consigliere -
Dott. Simonetta SOTGIU - Consigliere -
Dott. Sergio DI AMATO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
P.C.C. PONTINA COMMERCIO CARBURANTI Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA GIULIANA 58, presso l'avvocato DE ROSSI RE M., rappresentata e difesa dall'avvocato ROCCO MASSA, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
RL SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA DEL FANTE 2, presso lo studio ANGELONI - GULLO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE ANGELONI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
ES SALVATORE;
- intimato -
avverso il decreto del Tribunale di LATINA, depositato il 24/06/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/02/99 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro CARNEVALI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Latina, con decreto del 24 giugno 1997, ammetteva la s.p.a. LE alla procedura di amministrazione controllata per il periodo di due anni. Il Tribunale motivava la decisione osservando che sussistevano le condizioni previste dall'art. 160, 1° comma, l. fall., richiamato dall'art. 187 l. fall. e, in particolare, che la società istante aveva tenuto una regolare contabilità;
che la difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni doveva ritenersi temporanea e reversibile, come dimostrato dalla assenza di protesti cambiari;
che il previsto inserimento nel mercato della grande distribuzione, le previste economie sul costo del lavoro e la riscossione di un rilevante contributo dell'AIMA facevano ritenere comprovate le possibilità di risanare l'impresa;
che, infine, "la società LE, considerate le cause che avevano