Cass. pen., sez. V, sentenza 01/04/2020, n. 10995
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la seguente SENTENZA su ricorso proposto da: DI MATTEO LUCA nato a POPOLI il 06/08/1987 avverso l'ordinanza del 24/09/2019 del TRIB. LIBERTA' di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere A T;lette/sentite le conclusioni del PG PAOLO CANEVELLI Il Proc. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore L'avv. GIANFRANCESCO IADECOLA insiste nell'accoglimento del ricorso;L'avv. ALESSANDRO TROILO insiste nell'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata del 24 settembre 2019, il Tribunale de l'Aquila ha, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Pescara, applicato a L D M la misura cautelare coercitiva degli arresti domiciliari in ordine ai fatti di bancarotta, limitatamente al capo 1), usura e intestazione fittizia di beni, rigettando invece il gravame quanto all'imputazione provvisoria sub 2) ed alla posizione di G C. Ha, altresì, disposto il sequestro preventivo delle quote societarie di Mtti s.r.I., M.L.P. s.r.l. e Das s.r.I.. Diversamente dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara, il Tribunale distrettuale ha ritenuto come plurimi elementi indiziari fondassero una adeguata prognosi di colpevolezza a carico di L D M, tanto in riferimento al reato di usura in danno di A R, che della dolosa causazione del fallimento di Bam Bann Adriatico s.r.l. e dell'attribuzione fittizia dei beni della fallita ad altre società;condotta provvisoriamente rubricata ex art. 512-bis cod. pen.. 2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale del riesame de l'Aquila ha proposto ricorso per cassazione, con distinti atti, L D M. 2.1 Con il ricorso, a firma dell'Avv. Alessandro T, si articolano due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla gravità indiziaria dei reati contestati. Richiamato il tenore argomentativo dell'ordinanza reiettiva del Gip che, in riferimento ai fatti di bancarotta, aveva escluso elementi conducenti dell'amministrazione di fatto dell'indagato, censura il ricorrente la diversa valutazione svolta dal Tribunale, fondata in via presuntiva su dichiarazioni non circostanziate e sull'interpretazione di una telefonata intercorsa con G C;elementi ritenuti, invece, inidonei dallo stesso Tribunale in riferimento al capo 2). Deduce analoghe censure in relazione al capo 3), in assenza di adeguata specificazione delle condotte presupposte, ed al capo 4), rispetto al quale consta l'incasso di soli due assegni. 2.1.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in riferimento alle esigenze cautelari, avendo sul punto il Tribunale sottovalutato il dato cronologico, trattandosi di condotte risalenti agli anni 2011-2014 e non rilevando, invece, la data del fallimento, risultando, altresì, violato sul punto l'obbligo di motivazione degli specifici indicatori di pericolosità in termini di attualità e concretezza. 2.2 Con il ricorso, a firma dell'Avv. Gianfranco I, si articolano quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.2.1. Il primo motivo denuncia violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata in esito ad overturning. Richiamando i principi enunciati da questa Corte in riferimento all'obbligo di motivazione nei casi di progressione processuale sfavorevole, il ricorrente evidenzia come l'ordinanza impugnata non abbia sostenuto la tesi avversa con adeguata persuasività, contrapponendo alle argomentate valutazioni del Giudice per le indagini preliminari elementi indiziari frammentari o generici, inidonei a sostenere il ruolo gestorio ipotizzato a carico del D M. 2.2.2. Il secondo motivo prospetta violazione della norma integratrice del precetto di cui all'art. 2693 cod. civ. in riferimento al ruolo di amministratore di fatto. 2.2.3. Il terzo motivo deduce mancanza o illogicità manifesta della motivazione in riferimento al reato sub 3), in assenza della specificazione di condotte ascrivibili al ricorrente, del tutto sguarnite di sostegno probatorio, e dell'intrinseca contraddittorietà tra il ruolo di amministratore di fatto, assegnato al D M, e l'interesse di questi a fittizie intestazioni societarie. 2.2.4. Con il quarto motivo, si censura violazione di legge e vizio della motivazione riguardo le esigenze cautelari, in termini sostanzialmente sovrapponibili al secondo motivo del ricorso proposto dall'Avv. T, con specifiche argomentazioni mirate all'evidenziazione degli attuali rapporti del ricorrente con la società Felu s.r.I., affatto coinvolta in operazioni analoghe a quelle contestate.3. Con motivi nuovi depositati in cancelleria il 6 dicembre 2019, l'Avv. T articola cinque ulteriori censure. 3.1. La prima, esplicitamente formulata ad integrazione del primo e del secondo motivo ed articolata in più punti, deduce: a) il travisamento delle risultanze probatorie, analiticamente evidenziate, relativamente alla ricostruzione del ruolo gestorio del D M ed alle condotte ritenute distrattive o dissipative;b) l'inadeguatezza degli elementi indiziari invece valorizzati;c) lo specifico profilo di illogicità della motivazione nella parte in cui sostiene la dimostrazione dell'amministrazione di fatto dal conferimento di procura speciale e (d)) la natura dissipativa della cessione d'azienda di BBA s.r.l. in favore di MLP s.r.I., in quanto mai perfezionata, mentre i relativi beni sono stati inventariati dal curatore. 3.1.2. Con una seconda censura, si deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento alla misura cautelare reale, di cui si argomenta - nel quadro dei diversi tipi di sequestro disciplinati dal codice e dalle leggi speciali - l'indeterminatezza, specificando la carenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 512-bis cod. pen.. 3.1.3. La terza censura specifica le doglianze già articolate in relazione al capo 4), di cui si deduce la prescrizione. 3.1.4.La quarta ritorna sulle esigenze cautelari, in termini sostanzialmente allineati alle argomentazioni rassegnate nel quarto motivo del ricorso a firma dell'Avv. I. 3.1.5. La quinta doglianza si rivolge all'apprezzamento della prognosi di recidiva, irragionevolmente ritenuta fondata sul pericolo di reiterazione di uno schema criminale, pur in presenza di un unico fatto di bancarotta provvisoriamente contestato e di un unico rapporto usurario. 3.2. Con memoria in data 3 dicembre 2019, l'Avv. Gianfranco I articola ulteriori due censure. 3.2.1. Con il primo motivo, deduce travisamento della prova in riferimento ai rapporti intercorsi tra Bam Bam Adriatico s.r.l. e MLP s.r.I., ricostruiti in termini opposti rispetto a quanto risulta documentato in atti per essere la seconda società promittente cedente in favore della prima, con conseguente erronea ricostruzione del profilo dissipativo, inerente la mancata esazione dei canoni relativi alla cessione di ramo d'azienda, e distrattivo dei beni strumentali. 3.2.1. Con il secondo motivo, deduce illogicità della motivazione in relazione alla rilevanza dimostrativa, conferita all'interessamento del ricorrente alla nomina a procuratore speciale di Antonio Viola nel 2015, in punto di prova della qualità di amministratore di fatto del D M sin dal 2013. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono fondati. 1. Colgono nel segno le censure svolte nel secondo motivo nuovo, proposto a firma dell'Avv. T, in riferimento alla misura reale. Il Tribunale de L'Aquila ha emesso la misura cautelare del sequestro preventivo delle quote societarie di Mtti s.r.I., M.L.P. s.r.l. e Das s.r.l. in assenza della devoluzione della relativa questione da parte del Pubblico Ministero appellante, che aveva - correttamente - investito sul punto il Tribunale di Pescara, e dunque il Tribunale del capoluogo della provincia nella, quale ha sede l'Ufficio al quale era stata richiesta l'emissione del sequestro, funzionalmente competente in materia di impugnazione di provvedimenti inerenti misure cautelari reali ex art. 322-bis, comma 1-bis, cod. proc. pen.. Donde il provvedimento impugnato risulta emesso extra petita, con conseguente annullamento senza rinvio delle relative statuizioni. 2. Sono fondate le doglianze svolte sulla configurabilità di vizi della motivazione in merito alla gravità indiziaria nel primo motivo e nei primi due motivi nuovi proposti a firma dell'Avv. T e nei primi tre motivi del ricorso sottoscritto dall'Avv. I, richiamati dai motivi nuovi dal medesimo proposti, mentre il primo motivo svolto dal predetto difensore richiede una preliminare disamina. 2.1. Deve, a tale riguardo, premettersi come, nel caso di specie, il Tribunale abbia ribaltato le valutazioni formulate dal Giudice per le indagini preliminari, ravvisando, a seguito dell'appello del Pubblico Ministero, la gravità indiziaria a carico del D M con riferimento ai delitti oggetto di provvisoria incolpazione sub 1), 3) e 4). Nel censurare la motivazione, assume l'Avv. I come siffatto epilogo decisorio sfavorevole implichi ex se una motivazione rafforzata, nei termini delineati dalla giurisprudenza convenzionale e di legittimità, nella sua massima espressione nomofilattica, richiamata nel ricorso, applicabile anche in sede cautelare.
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