Cass. civ., sez. III, sentenza 05/09/2022, n. 26051

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 05/09/2022, n. 26051
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26051
Data del deposito : 5 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 31165/2019 R.G.., proposto da: LA FENICE s.r.l. in liquidazione, in persona della liquidatrice G C;
elettivamente domiciliata in Roma, Via Fusco n. 104, presso lo Studio dell'Avv. Federico Antignani;
rappresentata e difesa dall'Avv. F I, in virtù di proc:ura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

BANCO BPM s.p.a., in persona della procuratrice speciale, A Lsing s.p.a., in persona del legale rappresentante A V;
elettivamente domiciliata in Roma, Via degli Scipioni n. 157, presso lo Studio dell'Avv. Enrico de Crescenzo, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al controricorso;
- con troricorrente - 2£22, 1 J(D2 P S est. P.U. 27.05.2022 N. R.G. 31165/2020 Pres. Frasca Est. S per la cassazione della sentenza n. 2115/2020 della

CORTE

Di APPELLO di MILANO, depositata il 19 agosto 2020, notificata il 1°ottobre 2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27 maggio 2022 dal Consigliere relatore P S.

FATTI DI CAUSA

L F s.r.l. in liquidazione convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, la Banca Italease, chiedendo la declaratoria di nullità del contratto di leasing immobiliare con essa stipulato in data 26 ottobre 2006, in quanto recante clausole afferenti ad interessi usurari, e, per l'effetto, la condanna della concedente alla restituzione dei canoni e al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. La Banca Italease non solo si costituì in questo giudizio, resistendo alla domanda, ma introdusse altresì un autonomo giudizio, nel quale domandò la condanna di L F s.r.l. alla restituzione dell'immobile, giusta inadempimento della convenuta all'obbligazione di pagamento dei canoni e avvalimento, da parte sua, della clausola risolutiva espressa prevista nelle condizioni generali del contratto di leasing. Riunite le cause, il Tribunale rigettò le domande di L F s.r.l. e accolse quelle di Banca Italease, poi divenuta Banco BPM s.p.a., dichiarando risolto il contratto e condannando L F s.r.l. in liquidazione alla restituzione dell'immobile e alle spese di lite. Interposto appello da L F s.r.l. in liquidazione, la Corte di appello di Milano lo ha rigettato, confermando la sentenza di primo grado, previo accertamento peritale contabile sulla natura degli interessi pattuiti in relazione ai canoni del leasing.P S est. P.U. 27.05.2022 N. R.G. 31165/2020 Pres. Frasca Est. S La Corte territoriale, per quel che ancora interessa, ha deciso sulla base dei seguenti rilievi: - risultava allegato dall'appellata e non era neppure contestato dall'appellante che, nel mese di maggio 2014, allorché la concedente aveva azionato la clausola risolutiva espressa, l'utilizzatrice era debitrice per oltre 260.000 Euro per canoni scaduti: pertanto era incontestabile la sussistenza dell'inadempimento di quest'ultima, rilevante ex art.1456 c.c., con conseguente legittimazione della prima ad ottenere la risoluzione del contratto e la restituzione dell'immobile. - in esito alla CTU contabile, era stato accertato che il tasso degli interessi corrispettivi (TEG) era pari al 6,14% e dunque non superava la soglia usuraria dell'8,97%;
questa soglia era invece superata dal tasso degli interessi moratori, che era pari al 9,22 °/0. Tuttavia, per un verso, il CTU aveva accertato che non sussistevano «in atti evidenze di versamenti di interessi moratori»;
per altro verso, al fine di individuare il superamento della soglia usuraria degli interessi di mora, occorreva sommare al tasso soglia degli interessi corrispettivi il valore medio degli interessi di mora, maggiorato della misura prevista dall'art.2, quarto comma, della legge n. 108 del 1996, calcolato dalla Banca d'Italia in 2,1 punti percentuali, sicché il 1:asso moratorio convenzionale non poteva dirsi usurario nella fattispecie. Ha proposto ricorso per cassazione L F s.r.l. in liquidazione sulla base di quattro motivi. Ha risposto con controricorso il Banco BPM s.p.a.. Fissata la pubblica udienza, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza P S ani est. P.U. 27.05.2022 N. R.G. 31165/2020 Pres. Frasca Est. S l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. Il pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. G B N, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo viene denunciata violazione dell'art.644 c.p. e dell'art.1815, secondo comma, c.c. in relazione all'art.360 n.3 c.p.c. La sentenza di appello è censurata nella parte in cui, discostandosi dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ha escluso il carattere usurario del tasso di mora (risultato pari al 9,22%, e dunque superiore al tasso soglia degli interessi corrispettivi, pari all'8,97%) sul presupposto che a tale ultimo tasso soglia occorresse sommare il valore medio degli interessi di mora, individuato dalla Banca d'Italia nella misura di 2,1 punti percentuali, ai sensi dell'art. 2, quarto comma, della legge n. 108 del 1996. Secondo la ricorrente, tale assunto - il quale si sarebbe tradotto in una operazione diretta a determinare il tasso usurario di mora su una soglia più alta del tasso corrispettivo - sarebbe il frutto di un errore di diritto, in quanto contrastante: a) con la lettera della legge (art. 1815, secondo comma, c.c.;
art. 644, comma 4, c.p.;
art.2, comma 4, della legge n. 108 del 1996;
art.1, comma 1, del decreto- legge n. 394 del 2000, convertito dalla legge n. 24 del 2001), la quale non distinguerebbe tra le diverse tipologie di interessi in funzione di differenziarne la soglia al superamento della quale si configura il carattere usurario degli stessi;
b) con i lavori preparatori P S est. P.U. 27.05.2022 N. R.G. 31165/2020 Pres. Frasca Est. S della legge 28 febbraio 2001, n. 24, contenenti l'affermazione secondo la quale si intende considerare l'usurarietà di ogni interesse, sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio;
c) con la funzione di ambedue le categorie di interessi, costituenti in entrambi i casi la remunerazione di un capitale di cui il creditore non ha goduto, volontariamente o involontariamente;
d) con la ratio delle norme, in quanto la finalità di tutelare le vittime dell'usura perseguita dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 e il superiore interesse pubblico all'ordinato e corretto svolgimento delle attività economiche sarebbero vanificati se si escludessero dall'ambito di applicazione delle stesse gli interessi moratori;
senza tener conto della circostanza che, in tal caso, per il creditore sarebbe persino più conveniente versare in una situazione di inadempimento. In senso contrario, invece, non rileverebbe né il disposto dell'art.1284, comma quarto, c.c. (attesa la funzione sanzionatorio- deflattiva del maggior tasso degli interessi legali ivi previsto, con decorrenza dal momento della proposizione della domanda giudiziale, per l'ipotesi che le parti non ne abbiano determinato la misura) né la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione non includano gli interessi moratori nella definizione del Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G. M).
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