Cass. civ., sez. II, ordinanza 17/06/2022, n. 19693
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 27073/2017 Numero sezionale 204/2022 Numero di raccolta generale 19693/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SANZIONI FELICE MANNA Presidente AMMINISTRATIVE LORENZO ORILIA Consigliere Ud.27/01/2022 CC ALDO CARRATO Consigliere GIUSEPPE GRASSO Consigliere ROSSANA GIANNACCARI Consigliere-Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27073/2017 R.G. proposto da: EL AS, EL NA elettivamente domiciliati in ROMA VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 7, presso lo studio dell'avvocato ALTIERI GIORGIO ([...]) ;
-ricorrenti-
contro
COMPAGNIE FRANCAISE D' ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR SA, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Filippo Sciuto e dall'Avv. Carlo Scofone;
-controricorrente- nonché Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - resistente - nonché Numero registro generale 27073/2017 Numero sezionale 204/2022 Numero di raccolta generale 19693/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 Fallimento SEM s.r.l. in liquidazione - Intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 2658/2017 depositata il 21/04/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.
FATTI DI CAUSA
Il giudizio trae origine dall'opposizione all'ingiunzione ex r.d. 639/1910 RG dell'importo di £ 2.601.713,82 da parte della Coface s.p.a. (già Viscontea Assicurazioni s.p.a.) nella qualità di fideiussore in favore del Ministero delle Finanze. La polizza fideiussoria era stata rilasciata a garanzia della restituzione delle somme indebitamente percepite dalla SEM Molino Sardi s.p.a., che era stata oggetto di indagini da parte della Guarda di Finanza di Cagliari per aver percepito illecite restituzioni alle esportazioni in danno del FEOGA - Fondo Europeo per l'Orientamento e le Garanzie. Nel corso del procedimento penale era stato disposto il fermo amministrativo nei confronti della società per le somme illegittimamente percepite, pari a £ 5.715.831,00. Il provvedimento di fermo, impugnato in sede amministrativa, era stato sospeso dal Consiglio di Stato che, in sede di ottemperanza, aveva disposto l'erogazione delle somme, dando facoltà allo Stato di richiedere alla società ulteriori garanzie;
in tale contesto, venne stipulata, in favore della SEM Molino Sardi s.p.a. la polizza fideiussoria avente come beneficiario il Ministero delle Finanze. La polizza sarebbe divenuta operativa “se, a conclusione del procedimento penale presso il Tribunale di Cagliari per frodi 2 di 12 Numero registro generale 27073/2017 Numero sezionale 204/2022 Numero di raccolta generale 19693/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 comunitarie …codesta Amministrazione debba recuperare crediti nei confronti della SEM s.p.a. per diritti percepiti e relative sanzioni…” Il procedimento penale nei confronti di EL IM e EL UC, amministratori della SEM Nolinari Sardi s.p.a. si concluse con l'applicazione concordata della pena ex art.444 c.p.c. Emessa l'ingiunzione di pagamento nei confronti della COFACE s.r.l., con cui veniva intimato il pagamento della somma di € 2.601.713,82, la società propose opposizione innanzi al Tribunale di Roma, sostenendo che il provvedimento di fermo amministrativo, posto alla base della polizza fideiussoria, era stato oggetto di annullamento in sede giurisdizionale. Il Tribunale di Roma rigettò l'opposizione all'ingiunzione fiscale proposta dalla Coface ex RG 639/2010 ed accertò l'esistenza e la validità del credito di cui all'ingiunzione;
accolse la domanda di rivalsa proposta dalla COFACE nei confronti della SEM s.r.l., di EL IM e di EL CI, condannandoli alle somme che la COFACE avrebbe corrisposto all'Agenzia delle Entrate. Avverso la sentenza di primo grado proposero appello la SEM s.r.l., EL IM e EL CI. La COFACE aderì all'appello principale e propose appello incidentale. La Corte d'appello di Roma accolse il gravame limitatamente alla censura relativa al recupero in regresso di somme non ricomprese nella fideiussione, rigettando l'appello in relazione alle altre censure. Nella motivazione della sentenza d'appello, viene fatto riferimento alla previsione, contenuta nella polizza fideiussoria, di una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni, in virtù della quale il contratto di fideiussione andava qualificato come contratto autonomo 3 di 12 Numero registro generale 27073/2017 Numero sezionale 204/2022 Numero di raccolta generale 19693/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 di garanzia, svincolato, pertanto, dal principio di accessorietà. La polizza prevedeva, inoltre, la rinuncia del soggetto tenuto al pagamento al beneficio della preventiva escussione del debitore principale al momento della conclusione del procedimento penale. Detto procedimento si era concluso con sentenza di patteggiamento, che, pur non avendo efficacia in sede civile, non assumeva valenza impeditiva rispetto all'accertamento della pretesa creditoria dell'Amministrazione Finanziaria;
dalle risultanze del procedimento penale era stata accertata la non estraneità degli amministratori della società ai fatti oggetto del procedimento penale, che si era concluso con il patteggiamento ed era emersa la commissione di gravi irregolarità. Per la cassazione della sentenza d'appello hanno proposto ricorso EL IM e EL CI sulla base di tre motivi. Ha resistito con controricorso la Compagnie Francaise d'Assurance Extèrleur s.a., succeduta Alla Coface Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha depositato un atto di costituzione. In prossimità dell'udienza, i ricorrenti hanno depositato memorie illustrative.