Cass. pen., sez. III, sentenza 03/02/2023, n. 04584
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Testo completo
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: L R, nata a Trieste il 07/05/1970 avverso la sentenza del 28/02/2022 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere A D S;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F B, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione;
lette per l'imputata le conclusioni scritte dell'avv. G G che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 28/02/2022, il Tribunale di Palermo dichiarava L R responsabile del reato di cui all'art. 674 cod.pen. e la condannava alla pena di euro cento di ammenda.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione L R, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 533 cod.pen. e correlato vizio di motivazione, lamentando che il Tribunale aveva violato la regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, ritenendo la responsabilità penale della ricorrente pur avendo dato atto in motivazione che gli elementi probatori acquisiti non erano idonei ad acclarare la certa responsabilità dell'imputata;
peraltro, il Tribunale non aveva neanche fatto riferimento ad uno specifico apporto probatorio, limitandosi a riprodurre
udita la relazione svolta dal consigliere A D S;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F B, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione;
lette per l'imputata le conclusioni scritte dell'avv. G G che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 28/02/2022, il Tribunale di Palermo dichiarava L R responsabile del reato di cui all'art. 674 cod.pen. e la condannava alla pena di euro cento di ammenda.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione L R, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 533 cod.pen. e correlato vizio di motivazione, lamentando che il Tribunale aveva violato la regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, ritenendo la responsabilità penale della ricorrente pur avendo dato atto in motivazione che gli elementi probatori acquisiti non erano idonei ad acclarare la certa responsabilità dell'imputata;
peraltro, il Tribunale non aveva neanche fatto riferimento ad uno specifico apporto probatorio, limitandosi a riprodurre
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