Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/2020, n. 17644

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/2020, n. 17644
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17644
Data del deposito : 9 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FESTINESE MARIO nato a NAPOLI il 17/12/1986 avverso la sentenza del 27/01/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
lette/sentite le conclusioni del PG

LUIGI BIRRITTERI

Fatto e diritto 1. F M ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale è stata applicata nei suoi confronti la pena ex art. 444 c.p.p. di anni uno e mesi quattro di reclusione per i reati di cui agli artt. 610 e 605 c.p.. Deduce l'imputato la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione.

2. Va premesso che il presente ricorso viene trattato nel periodo di "blocco" delle udienze (dal 9 marzo all'11.11.2020), previsto, per l'emergenza da Covid 19, dal primo comma dell'art. 83 del D.L. n. 18/2020, rientrando esso nella specifica eccezione di cui al terzo comma, lett. b), prima parte, del medesimo art. 83. Invero, all'imputato detenuto per il fatto per cui è causa, è stata applicata la pena di un anno e quattro mesi di reclusione ex art. 444 c.p.p. con sentenza in data 27.1.2020, sicchè il termine massimo di fase di nove mesi ex art. 303 lett. c) n. 1 c.p.p., applicabile nella fattispecie, scadrà in data il 27.10.2020. Orbene, ai sensi del combinato disposto di cui al terzo comma, lett. b), prima parte, dell'art. 83 del dl. n. 18/2020 e dell'art. 36 del d.l. n. 23/2020 è previsto che la sospensione dei termini ed il rinvio di ufficio dei procedimenti non operano per i procedimenti nei quali nel periodo di sospensione (9 marzo 2020 - 11.5.2020 e nei sei mesi successivi a tale ultimo termine, ossia 1'11.11.2020) "scadono i termini di cui all'art. 304 c.p.p.". La previsione suddetta per la sua onnicomprensività, evoca, ad un tempo, sia i termini massimi di fase, computati tenendo conto delle eventuali intervenute sospensioni (art. 304, commi da 1 a 5, c.p.p.);
sia i termini massimi complessivi (art. 304, commi 6 e 7, c.p.p.) e va interpretata tenendo della sua ratio, ossia che il giudice titolare del procedimento deve curare che nessun soggetto sottoposto a custodia cautelare (in carcere oppure agli arresti domiciliarì: solo a queste misure si riferisce l'art. 304 c.p.p.) riacquisti la libertà per decorrenza dei termini massimi, di fase o complessivi, oltre i quali, nonostante l'emergenza in atto, il legislatore dell'emergenza COVID-19 ha ritenuto che non si possa comunque andare. In particolare l'art. 304 c,p.p., ha come sua ineludibile norma di riferimento il precedente art.303 c.p.p., con i termini previsti appunto da tale norma che, peraltro, potrebbe essere l'unica norma applicabile nel caso in cui non dovessero risultare sospensioni dei termini massimi di fase (come nella fattispecie) o complessivi della custodia cautelare. Né la previsione della sospensione dei termini di cui all'art. 303 c.p.p., indicata al quarto comma dell'art. 83, potrebbe supportare l'interpretazione, secondo cui, dovendosi ritenere sospesi i termini di fase della custodia cautelare proprio per effetto di tale disposizione, il riferimento contenuto al terzo comma all'art. 304 c.pp. non potrebbe che intendersi riferito all'art. 304 /6 c.p.p. come peraltro chiarito dal d.l. n. 28 del 30 aprile 2020. In proposito, deve osservarsi che nello sviluppo delle disposizioni dell'art. 83 viene richiesta dapprima la verifica della ricorrenza dell'ipotesi della scadenza dei termini di cui all'art. 304 c.p,p., supportante la deroga immediata al blocco delle udienze, ed a seguire la disposizione circa la sospensione dei termini di cui all'art. 303 c.p.p., sicchè far precedere la lettura del comma 4 rispetto al comma 3 si tradurrebbe in una palese interpolazione normativa.
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