Cass. pen., sez. III, sentenza 29/07/2021, n. 29683
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da S P, nato in Senegal il 06/06/1994 avverso la sentenza del 30/09/2020 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere E G;letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L G, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino con l'imputato era stato condannato, alla pena di anni due e mesi otto di reclusione e € 11.555,00 di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento deducendo, con un unico motivo di ricorso, la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. c) cod.proc.pen. in relazione all'art. 179, comma 1, cod.proc.pen. nullità della sentenza per omessa citazione dell'imputato per il giudizio di appello perché eseguito con le modalità di cui all'art. 296 e 165 cod.proc.pen., mediante consegna al difensore dell'imputato latitante nonostante la revoca, in data 27 marzo 2020, della misura cautelare della custodia in carcere, data dalla quale l'imputato perdeva la qualifica di latitante, con conseguente inapplicabilità delle regole di notificazione previste dall'art. 165 cod.proc.pen. La sentenza impugnata sarebbe affetta da nullità assoluta per omessa citazione dell'imputato per il giudizio di appello all'udienza del 30/09/2020. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Risulta dagli atti a cui Questa corte di legittimità ha accesso in presenza della deduzione di un vizio processuale, che a seguito di ordinanza di aggravamento della misura cautelare era stata emessa, in data 14/02/2020, ordinanza di misura cautelare della custodia in carcere, che in data 26/02/2020 era stato emesso il decreto di latitanza e che in data 27/02/2020 era stato emesso il decreto di citazione per il giudizio di appello. La citazione dell'imputato latitante per il giudizio di appello, come ha osservato lo stesso ricorrente, era stata notificata correttamente al difensore di fiducia, in data 03/03/2020, per l'udienza del 03/04/2020 e all'imputato latitante. Successivamente la misura cautelare era stata revocata successivamente alla notificazione del decreto di citazione in appello (in data 27/03/2020). L'udienza del 03/4/2020 è stata rinviata, stante la situazione pandemica, all'udienza del 30/09/2021, d'ufficio con provvedimento del Presidente della Corte d'appello notificato a mezzo pec al difensore di fiducia. La notificazione del rinvio d'ufficio è stata correttamente disposta al solo difensore. Come osservato dal Procuratore generale, l'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, ai commi 13 e 14, recita: "13. Le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del presente articolo, nonchè dell'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Al successivo comma 14 prevede: "Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio". Ne discende che, nell'intervallo temporale coperto dalla normativa testè rammentata, le notificazioni relative agli avvisi dei procedimenti oggetto di trattazione (come appunto quello de quo) dovevano essere "eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia", disposizione avente una chiara valenza eccezionale, legata all'emergenza pandemica, derogatoria rispetto alle disposizioni ordinarie in tema di notificazioni alle parti fissate nel codice di rito ed invocate dalla difesa (Sez. 6, n. 10059 del 10/02/2021, Pucciariello ed altro). Così è avvenuto nel caso in esame. Dunque, è regolare la vocatio in ius per l'udienza del 3 aprile 2020, il rinvio è avvenuto secondo le disposizioni di legge emergenziali nei confronti dell'imputato al quale nel frattempo era stata revocata la misura cautelare (peraltro non era più latitante). Incidentalmente rileva il Collegio che all'udienza del 30/09/2020, la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare l'imputato non comparso, ma legittimamente avvisato dell'udienza presso il difensore di fiducia, assente, revocare la precedente dichiarazione di latitanza e dichiarare l'assenza dell'imputato regolarmente citato. Tale omissione, però, non ha provocato alcun danno all'imputato che, anzi, ha erroneamente goduto di una prerogativa ulteriore rappresentata dalla notificazione dell'avviso di deposito della sentenza ai sensi dell'art. 165 e 296 cod. proc. pen. che non gli sarebbe spettata se fosse stata revocata la dichiarazione di latitanza e fosse stato ritento assente. All'imputato assente, infatti, non spetta alcuna notifica della sentenza ed essa, laddove venga effettuata, non produce alcun effetto sulla decorrenza del termine per impugnare (Sez. 3, n. 19618 del 22/03/2017, Rv. 270217 - 01).
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