Cass. pen., sez. V, sentenza 08/11/2023, n. 50469

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Sentenza
8 novembre 2023
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8 novembre 2023

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In tema di regime penitenziario differenziato speciale di cui all'art. 41-bis ord. pen., nei casi di impossibilità o gravissima difficoltà di uno dei congiunti del condannato ad effettuare i colloqui in presenza, deve essere consentito non solo a quest'ultimo ma anche agli altri familiari di partecipare, nei limiti previsti dall'art. 37 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 e salvo che non ricorrano specifiche cause ostative alla fruizione congiunta, al colloquio a mezzo di collegamento audiovisivo a distanza.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 08/11/2023, n. 50469
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 50469
Data del deposito : 8 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

[CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA 50469-26 18 DIC 2023 ми By REPUBBLICA ITALIANA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Presidente - CARLO ZAZA Sent. n. sez. 1411/2023 CC 08/11/2023- ROSSELLA CATENA TIZIANO MASINI R.G.N. 30223/2023 LUCA PISTORELLI Relatore ROSARIA GIORDANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RG SE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Assunta Cocomello, la quale ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. А RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Sorveglianza di Sassari, quale giudice del rinvio a seguito dell'annullamento della propria precedente decisione, ha accolto parzialmente il reclamo proposto dal DAP avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza aveva autorizzato IO US, detenuto in esecuzione pena e sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis comma 2 ord. pen., ad effettuare i colloqui mensili con i propri familiari in video-collegamento anziché in presenza, consentendo l'accesso a tale modalità esclusivamente per quelli da effettuare con la moglie, in quanto la stessa è risultata affetta da patologie che ne ostacolano il trasferimento dal luogo di residenza a quello di detenzione del IO. In tal senso il Tribunale ha sostanzialmente ribadito il contenuto della precedente decisione, la quale era stata annullata in sede rescindente, limitatamente alla negazione agli altri familiari del detenuto della possibilità di svolgere i colloqui con le modalità indicate in precedenza, in ragione della mancata valutazione della proroga fino al 31 dicembre 2022, ad opera dell'art. 16 I. n. 15/2022, della speciale normativa emanata per arginare l'emergenza pandemica da Covid-19, in forza della quale il legislatore ha ammesso i detenuti ai video-colloqui in sostituzione di quelli in presenza.

2. Avverso l'ordinanza ricorre il IO deducendo violazione di legge. In proposito lamenta il ricorrente che il Tribunale avrebbe omesso di considerare come sin dall'istanza originariamente accolta dal Magistrato di sorveglianza era stata prospettata la difficoltà per i familiari di raggiungere il luogo di detenzione del proprio congiunto a causa della scarsa frequenza dei collegamenti con quello in cui gli stessi risiedono. Non di meno la limitazione dei video-colloqui esclusivamente a quelli con la moglie sostanzialmente si tradurrebbe nell'impossibilità per il IO di usufruire dei colloqui con i propri figli e nipoti, avendo egli diritto ad un solo colloquio mensile, in presenza o a distanza che sia. Inoltre il provvedimento impugnato nemmeno avrebbe considerato che la moglie del IO, per effettuare la video-chiamata, comunque deve recarsi presso l'istituto penitenziario di Reggio Calabria, necessitando a tal fine, a causa delle accertate patologie di cui soffre, di essere accompagnata da almeno uno dei propri familiari, al quale, sebbene titolato a svolgere i colloqui, sarebbe irragionevolmente escluso dalla possibilità di partecipare al collegamento. Del tutto immotivata risulterebbe dunque l'ordinanza impugnata in merito alle ragioni di esclusione degli altri soggetti titolati, non avendo il Tribunale evidenziato le ragioni di 1 pubblica sicurezza, di ordine pubblico o di prevenzione e protezione he giustificherebbero la limitazione stabilita. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.

2. Non è in discussione la motivazione fornita dal Tribunale in risposta al vincolo posto in sede rescindente, atteso che, al momento della decisione del giudice del rinvio, erano oramai venute meno le limitazioni all'effettuazione da parte dei detenuti in presenza dei colloqui con i propri familiari introdotte dalla normativa dettata per l'emergenza pandemica. E ciò in quanto il giudice deve provvedere sul reclamo sulla base della situazione esistente al momento della decisione, tenendo conto, dunque, anche di elementi sopravvenuti dopo la presentazione dell'originaria richiesta ed anche dopo la decisione del magistrato di

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