Cass. civ., sez. I, ordinanza 09/02/2023, n. 04003
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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11403/2018 R.G. proposto da : B S, elettivamente domiciliata in ROMA , V. PREMUDA 6, presso lo studio dell’avvocato M I (MRRVNI70C01H501E) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro FALLIMENTO GESTIONI SERVIZI TERRITORIALI SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA VESCOVIO 21, presso lo studio dell’avvocato M T (MNFTMS39E25C710E), rappresentato e difeso dall'avvocato M S (MNSSNT51R01G317X), giusta procura speciale a margine del controricorso -controricorrente- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA n. 3520/2014,depositat o i l 16/03/2018 ;uita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2023dal Consigliere PAOLA VELLA. FATTI DI CAUSA 1. –Il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del Fallimento Gestione Servizi Territoriali (GST) s.r.l. in liquidazione, proposta da Brick s.r.l. contro l’esclusione del credito di Euro 2.191.295,86 insinuato a titolo d i compenso per l’esecuzione del contratto di prestazione d’opera stipulato nel 2008 con la GST – di cui Brick era socia al 33% insieme alle società INGG. DEMETRIO, PIETRO E DOMENICO COZZUPOLI (DPD) s.r.l. e RE.CIM s.r.l. – e avente ad oggetto «l'attività d i valutazione e verifica della congruità tecnica (coerenza, consistenza, adeguatezza) dei lavori compiuti» dalla società MULTISERVIZI REGGIO CALABRIA s.r.l. – di cui la stessa GST era socia di minoranza (49%) insieme a Comune di Reggio Calabria – sciolta nel 2012 «per provvedimento della pubblica autorità» e poi anch’essa dichiarata fallita nel 2015. 1.1. – In particolare, nel 2005 il Comune di Reggio Calabria aveva affidato la gestione dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, igiene, pulizia, sicurezza (e altre attività ausiliarie relativamente ai beni demaniali e patrimoniali) alla Multiservizi – con divieto di cessione del contratto di servizio,ma ampia facoltà di utilizzare gli strumenti organizzativi più opportuni, ivi compresa la cessione di alcune attività ad altre società specializzate – la quale nel 2007 aveva stipulato una convenzione relativa all’esecuzione dei predetti servizi con la propria socia GST, che a sua volta nel 2008 aveva stipulato con le tre società che ne erano socie, tra le quali appunto Brick, tre distinti contratti di prestazione d’opera pluriennali aventi sostanzialmente ad oggetto le medesime prestazioni, con compenso fisso per il primo anno e compenso commisurato al 20% dei ricavi di GST per gli anni successivi. 2. – Espletata prova testimoniale, il tribunale – trascrivendo e facendo propria la motivazione già adottata con esito analogo nel giudizio di opposizione allo stato passivo proposto dall’altra sociadi GST, RE.CIM – ha ritenuto «non provato l’an del credit o» per le seguenti ragioni: i) stipulazione del contratto in conflitto di interessi (“contratto con sé stesso”);ii) nullità del contratto «in quanto diretto a perseguire motivi illeciti comuni ad entrambi i contraenti (art. 1345 c.c.), coincidenti con la realizzazione di una illecita moltiplicazione dei ricavi da distribuire tra le tre società socie della G.S.T., con conseguente illecita moltiplicazione di costi a danno dell’Ente locale»;iii) «analogia/uguaglianza dei servizi oggetto dei contratti stipulati tra la Multiservizi e la GST e tra questa e i suoi soci», tale «da far dubitare della liceità della causa in concreto perseguita dai contraenti»;iv) «palese similitudine, al confine della sovrapponibilità, dell’oggetto dei tre distinti contratti stipulati tra GST e i suoi soci» con la conseguenza che «l’oggetto del contratto per cui è causa, benché descritto come sopra, sia in concreto non determinabile»;v) identità della «prestazione di servizi pattuita con Brick, Ingg. D P e D C s.r.l. e con la Recim s.r.l.(…) tale da far dubitare dell’effettività della prestazione resa da ciascun socio in favore della GST». 3. – Avverso detta decisione Brick s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui il Fallimento della GST ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
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