Cass. civ., sez. III, ordinanza 26/06/2018, n. 16806

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 26/06/2018, n. 16806
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16806
Data del deposito : 26 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10049-2016 proposto da: I S in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore ING. M L, M L, elettivamente domiciliati in ROMA, V.LE

BRUNO BUOZZI

99, presso lo studio dell'avvocato F C, che li rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

2018 contro 933 SIEMENS HOLDIN SPA (in proprio e nella sua qualità di incorporante di SIEMENS HOLDING SPA) in persona dei legali rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BOCCA DI LEONE

78, presso lo studio dell'avvocato M V, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato M S giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

nonchè

contro

SIEMENS SPA ;
- intimata - avverso la sentenza n. 3941/2015 della CORTE D'APPELLO di M, depositata il 14/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2018 dal Consigliere Dott. C G;Rilevato che: 10049/2016 Con sentenza del 15 maggio 2014 il Tribunale di Milano rigettava la domanda di risarcimento di danni nella misura di oltre 5 milioni di euro avanzata da L M e Imont S.r.l. nei confronti di Siemens S.p.A. e Siemens Holding S.p.A., danni che gli attori avevano addotto di aver patito a causa di un loro coinvolgimento in indagini penali derivate da una denuncia-querela dei convenuti. Avendo L M e Imont S.r.l. proposto appello, cui le controparti resistevano, la Corte d'appello di Milano lo rigettava con sentenza pronunciata ex articolo 281 sexies c.p.c. 1 111 aprile 2016. L M e Imont S.r.l. hanno proposto ricorso articolato in due motivi, illustrati pure con memoria. Si è difesa con controricorso Siemens S.p.A. in proprio e quale incorporante di Siemens Holding S.p.A.

Considerato che:

1. In primo luogo deve rilevarsi che l'esposizione del fatto presente nel ricorso in realtà non indica quali sarebbero stati i fatti costitutivi addotti a fondamento della domanda, con particolare riguardo alla individuazione del fatto illecito attribuito dagli attuali ricorrenti a controparte, e quali sarebbero state le ragioni giuridiche poste a sostegno;
parimenti, non indica quali sarebbero state le difese delle parti convenute e, tantomeno, sulla base di che cosa avrebbe costruito la motivazione della sua sentenza il giudice di prime cure. Si tratta di elementi essenziali per consentire di evincere in primis il fatto sostanziale e la conseguente sequenza in cui si è manifestato il fatto processuale: l'esposizione del fatto che viene offerta nel presente ricorso in realtà non permette di recepirli, così che la sommaria indicazione dei
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