Cass. pen., sez. III, sentenza 29/12/2022, n. 49465

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 29/12/2022, n. 49465
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 49465
Data del deposito : 29 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da: M C, nato a Melito di Napoli il 01/05/1962 avverso la sentenza emessa il 2011/2021 dalla Corte d'Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere V P;
udito ilil Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale G R, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni sulla confisca;
uditi i difensori dei ricorrenti, avv. D M e avv. M G, che hanno concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 2011/2021, la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Nord, in data 17/09/2020, con la quale M C era stato condannato alla pena di giustizia, in qualità di legale rappresentante della DM SECURITY s.r.I., in relazione al delitto di omesso versamento dell'IVA dovuta da tale società per gli anni di imposta 2013 e 2014. 2. Ricorre per cassazione il M, a mezzo dei propri difensori.

2.1. Con il ricorso a firma dell'avv. M, si deduce:

2.1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'attribuzione al ricorrente della qualifica di amministratore della DM SECURITY negli anni 2014 e 2015. Si lamenta il mancato apprezzamento delle risultanze del certificato camerale storico, da cui emergeva l'incompatibilità della carica di amministratore unico, erroneamente attribuita al M, con l'assetto societario che a partire dal marzo 2013 prevedeva l'istituzione di un consiglio di amministrazione, all'epoca presieduto da P G, il quale si occupava di tutta la parte gestoria (mentre il ricorrente rivestiva il ruolo di semplice consigliere). Si deduce altresì che non poteva valorizzarsi, in senso accusatorio, l'attribuzione al M dal maggio 2014 della qualifica di delegato ai rapporti con la Prefettura, che non aveva attribuito al ricorrente funzioni amministrative e di rappresentanza generale. A sostegno dell'assunto, si richiama la nota dell'Agenzia delle Entrate, prodotta nel procedimento a carico del M per l'evasione dell'IVA 2015, in cui si rappresentava l'erronea individuazione di quest'ultimo quale rappresentante legale della società. Si deduce inoltre che l'estraneità del ricorrente al reato contestato doveva comportare l'annullamento della sentenza impugnata anche quanto alla confisca.
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