Cass. pen., sez. I, sentenza 05/04/2019, n. 15085

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 05/04/2019, n. 15085
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15085
Data del deposito : 5 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAPALDO ANGELO nato a NOCERA INFERIORE il 19/04/1962 avverso la sentenza del 21/03/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere R A S;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI che ha concluso chiedendo r--- pf--ócurato—re Generale cor_511._ex l'annullamento senza rinvio per prescrizione udito il difensore In fatto e in diritto 1. Con la decisione in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa in data 28 aprile 2010 dal Tribunale di Torre Annunziata nella parte in cui aveva dichiarato A C responsabile del reato di cui agli artt. 2 e 7 L. n. 895 del 1967 per avere illegalmente detenuto un silenziatore per pistola, fatto accertato il 28 settembre 2007;
ha dichiarato non doversi procedere in ordine alla contravvenzione ex art. 697 cod. pen. perché estinta per prescrizione, rideterminando, previo scomputo dell'aumento apportato per il reato satellite, la pena inflitta in mesi otto di reclusione ed euro 140 di multa.

2. Per la cassazione della decisione di appello ha proposto ricorso l'imputato con il ministero del difensore, denunziando: - violazione del disposto dell'art. 157 cod. pen., per non avere la Corte territoriale rilevato l'estinzione anche del concorrente delitto per decorso del corrispondente termine prescrizionale, già perento al momento della celebrazione del processo di secondo grado, avuto riguardo alla concessa attenuante del fatto di lieve entità di cui all'art. 5 L. n. 895 del 1967;
- violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento all'affermata responsabilità. In difetto di una verifica tecnica, non v'era prova certa della "idoneità" del "tubicino" trovato nella disponibilità dell'imputato a fungere da silenziatore, stante la rudimentalità dell'oggetto, malamente descritto dai verbalizzanti privi di specifiche competenze tecniche.
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