Cass. civ., sez. VI, sentenza 14/03/2013, n. 6487

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La prescrizione dell'azione disciplinare nei confronti del notaio (che non è interrotta dalla contestazione delle infrazioni, dalla pronuncia del Consiglio notarile o da quella dell'autorità giudiziaria) può essere rilevata d'ufficio anche in sede di legittimità: in tal caso, deve essere cassata senza rinvio l'eventuale sentenza di condanna pronunciata dal giudice di merito, senza nessuna possibilità per la Corte di cassazione di esaminare i motivi di ricorso.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, sentenza 14/03/2013, n. 6487
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6487
Data del deposito : 14 marzo 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario - Presidente -
Dott. SEGRETO Antonio - rel. Consigliere -
Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere -
Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere -
Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 30237-2010 proposto da:
CH LO [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIA ADELAIDE 8, presso lo studio dell'avvocato MINUTILLO TURTUR ROBERTO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAZZI FRANCESCO giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
ARCHIVIO NOTARILE DI TORINO, in persona del legale rappresentante pro tempore, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro in carica, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO, PRESIDENTE IN CARICA DEL CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI TORINO & PINEROLO, CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI TORINO & PINEROLO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 12/2010 della CORTE D'APPELLO di TORINO del 15/01/2010, depositata il 25/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/02/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

udito l'Avvocato Mazzi Francesco difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per la trattazione del ricorso in P.U..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 14.12.2010, il notaio AN AL ha chiesto la cassazione della sentenza della Corte di appello di Torino n. 12 del 2010, che confermava la decisione della Commissione Regionale di disciplina del Piemonte e della Valle d'Aosta, con cui era inflitta al notaio la sanzione pecuniaria di Euro 516,00, ritenendolo responsabile dell'illecito disciplinare di cui alla L. n. 89 del 1913, art. 28 per aver ricevuto, in data 5.4.2006, una procura
generale irrevocabile, rilasciata dall'amministratore unico di una s.r.l., ad un terzo estraneo alla società.
Resistevano il Ministero della Giustizia

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