Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/03/2021, n. 08718

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/03/2021, n. 08718
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08718
Data del deposito : 30 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente

SENTENZA

9 i Sul ricorso iscritto al numero 15868 dei ruolo generale dell'anno 2015, proposto da A P rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine al ricorso, dall'Avv.to M N elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to V S, in Roma Viale Angelico n. 38;
-ricorrente-

Contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, n. 2181/18/2014, depositata in data 18 dicembre 2014, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 ottobre 2020 dal Relatore Cons. M G P D V di N. udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale U D A che ha concluso per il rigetto. uditi per il contribuente l'Avv.to S B in sostituzione dell'Avv.to M L e per l'Agenzia delle entrate l'Avv.to dello Stato G G.

FATTI DI CAUSA

1.Con sentenza n. 2181/18/14 depositata in data 18 dicembre 2014, la Commissione tributaria regionale del Veneto rigettava l'appello principale proposto da A P nei confronti dell'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, e accoglieva l'appello incidentale dell'Ufficio avverso la sentenza n. 66/02/13 della Commissione tributaria provinciale di Belluno che aveva accolto parzialmente - rideterminando il reddito imponibile in euro 55.570,42- il ricorso proposto dal contribuente avverso gli avvisi di accertamento n. T6Q01AB01253/2011, per l'anno 2006, e n. T6Q01AB01254/2011, per l'anno 2007, con i quali l'Ufficio ai sensi degli artt. 32, comma 1, n. 2) del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51, comma 2 n. 2) del d.P.R. n. 633 del 1972, aveva ripreso a tassazione - ai fini Irpef, Irap e Iva, oltre sanzioni - a titolo di maggiori compensi di lavoro autonomo non dichiarati, rispettivamente gli importi di euro 10.000,00 e di euro 80.307,69, corrispondenti all'incasso in extraconto di assegni circolari- emessi dalla Banca Popolare di Verona San Gimignano e San Prospero su ordine dello studio legale associato R- del quale, ad avviso dell'Ufficio, non era stata fornita adeguata giustificazione. In punto di fatto, dalla sentenza impugnata si evince che: 1) avverso gli avvisi di accertamento n. T6Q01AB01253/2011 e n. T6Q01AB01254/2011, aveva proposto ricorso dinanzi alla CTP di Belluno, A P, deducendo: a) la mancanza della autorizzazione del direttore centrale o regionale a compiere le indagini bancarie;
b) la violazione dell'art.12, comma 7 della legge n. 212 del 2000;
c) ai fini Irpef, l'errata imputazione al 2007 della somma di euro 80.307,69, essendo stati tutti gli assegni circolari corrisposti dallo Studio legale Associato Avv.to Fabio R, in data 27 dicembre 2006, ed essendo irrilevante la riscossione di tale somma nel 2007;
d) l'errato utilizzo delle annotazioni dello studio legale R in un conto denominato "associati c/ prelevamenti e versamenti" dal 2003 al 2006 allegato agli avvisi di accertamento;
e) l'irrilevanza fiscale del reddito percepito dal contribuente a titolo di quota utile per la partecipazione societaria allo studio legale associato R;
f) l'assoggettamento delle somme accertate a tassazione separata in quanto trattavasi di redditi imputati al socio a seguito di recesso dall'associazione professionale;
g) l'illegittimità delle riprese ai fini Iva, in assenza di una operazione imponibile, e, ai fini Irap, non costituendo le somme percepite compensi;
h) l'illegittimità delle sanzioni irrogate;
2) aveva controdedotto l'Agenzia delle entrate chiedendo il rigetto del ricorso. La CTP di Belluno, riservata la causa per la decisione all'udienza del 23.5.2013, con ordinanza di pari data, rilevato che agli atti non risultava l'autorizzazione a compiere indagini bancarie, aveva ordinato all'Agenzia delle entrate il deposito del documento e successivamente, con sentenza n. 66/2/13 del 6.6.2013, aveva accolto parzialmente il ricorso, rideterminando in euro 55.570,42 il maggiore reddito imponibile. Avverso la sentenza di primo grado aveva proposto appello principale il contribuente e appello incidentale l'Ufficio chiedendo la conferma della legittimità in toto degli avvisi di accertamento.

2.In punto di diritto, la CTR ha osservato che: 1) era priva di fondamento l'eccezione sollevata dall'appellante principale di nullità della sentenza impugnata - con conseguente necessaria rimessione della causa al giudice di primo grado - per avere la CTP, una volta riservata la causa per la decisione all'udienza del 23.5.2013, pronunciato, in pari data, ordinanza per l'acquisizione dell'autorizzazione alle indagini bancarie e successivamente, in data 6.6.2013, emesso la sentenza in violazione del principio del contraddittorio che avrebbe imposto la fissazione di una nuova udienza;
2) sul punto era inconferente sia il richiamo all'art. 31 del d.lgs. n. 546 del 1992 -in quanto, da un lato, risultava che le parti avessero avuto regolare comunicazione dell'udienza del 23 maggio 2013 e dall'altro, non risultava che l'udienza del 23 maggio 2013 fosse stata rinviata ad altra udienza - sia quello all'art. 35 che presupponeva un provvedimento motivato di rinvio della deliberazione per una data non superiore a 30 giorni;
3) alcuna violazione del contraddittorio era configurabile in quanto il documerbto richiesto all'Agenzia con l'ordinanza del 23.5.2013 faceva già parte del materiale probatorio acquisito agli atti, essendo stato già prodotto in giudizio dall'Ufficio il 29.8.2012;
4) era tardiva l'eccezione sollevata in sede di gravame di invalidità del provvedimento di autorizzazione alle indagini bancarie (per carenza del potere di firma della dott.ssa Tollot) in quanto il contribuente - che nel ricorso introduttivo aveva denunciato solo la mancanza della detta autorizzazione con conseguente assunta invalidità degli atti impositivi - non aveva sollevato alcuna eccezione circa la legittimità del detto provvedimento una volta prodotto in giudizio dall'ufficio in data 29.8.2012;
5) era infondato il motivo di ti appello principale concernente l'assunta violazione dell'art. 12, comma 7, dello Statuto, in quanto, nella specie, vi era stata una mera richiesta di documentazione da parte dell'Agenzia senza alcun accesso o ispezione nei locali destinati all'esercizio di attività;
6) erano infondati i motivi di appello principale con i quali il contribuente aveva dedotto: a) l'erronea imputazione, al periodo di imposta 2007, della somma di euro 89.307,69 per essere stata percepita nel 2006, essendo irrilevante il relativo incasso nel 2007;
b) l'erroneo utilizzo delle annotazioni dello studio legale R in un conto denominato "associati c/prelevamenti e versamenti" dal 2003 al 2006 allegato agli avvisi di accertamento;
c) l'irrilevanza fiscale dell'importo di euro 90.307,69 complessivamente incassato in extraconto dal cambio degli assegni circolari in questione, corrispondendo l'importo di euro 52.559,00 alla quota di utili (non distribuiti relativi ad annualità precedenti) per la partecipazione societaria allo studio legale associato R del quale era stato socio e l'importo di euro 37.749,00 a restituzioni del "fondo spese patrimoniale", versamenti all'Ente previdenziale delle somme incassate dallo studio, corrispettivo in quota parte del valore dei beni comuni inventariati e quota parte delle competenze relative alle pratiche già maturate e in via di realizzazione;
7) ciò, in quanto, trovando applicazione la presunzione legale relativa ex artt. 32, comma 1, n. 2) del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51, comma 2 n. 2) del d.P.R. n. 633 del 1972, il contribuente non aveva fornito la prova documentale, neanche a livello presuntivo, delle dedotte giustificazioni delle somme incassate in extraconto dal cambio di cinque assegni circolari- registrati uno nel 2006 e quattro nel 2007- non essendo evincibile dalla documentazione contabile dello studio associato la corrispondenza delle stesse con la distribuzione di quote di utile di annualità pregresse e non potendo a tale carenza sopperirsi con i calcoli effettuati dall'appellante inidonei a dimostrare quale fosse il credito da lui vantato nei confronti dello studio;
né tantomeno le argomentazioni relative al conto "associati c/prelevamenti e versamenti" potevano, stante il contrasto con le risultanze delle scritture contabili analizzate, ritenersi idonee a superare la presunzione legale;
8) era fondato l'appello incidentale dell'Ufficio, concernente l'illegittima riduzione del reddito imponibile operata dalla CTP, non avendo il contribuente addotto argomenti sufficienti a superare la presunzione legale a suo carico;
9)1 recuperi, ai fini Iva e Irap, erano legittimi quale conseguenza dell'accertamento delle somme incassate dal contribuente quali compensi da lavoro autonomo;
10) trattandosi di violazioni della stessa indole commesse in periodi di imposta diversi era corretto- in applicazione dell'art. 12, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 472/97- il calcolo delle sanzioni irrogate dall'Ufficio, dovendo il raffronto essere effettuato tra la sanzione risultante dal cumulo giuridico (euro 78.066,00) e quella risultante dal cumulo materiale (euro 78.534,00) per gli anni 2006-2007 e non già tra cumulo giuridico dell'anno 2006 e cumulo materiale dell'anno 2007. 3.Avverso la sentenza della CTR, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a undici motivi;
l'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

4. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 31, 35 e 59 del d.lgs. n. 546 del 1992 per avere la CTR respinto l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per violazione del principio del contraddittorio con necessario rinvio alla CTP ex art. 59, comma 1, lett. b) cit.- ancorché la CTP all'udienza del 23.5.2013 - dopo avere rilevato che non risultava agli atti l'autorizzazione alle indagini bancarie, accertando così la invalidità del documento depositato dall'Agenzia in data 29.8.2012, e ordinandone nuovamente il deposito - avesse, a seguito dell'avvenuta acquisizione, emesso la sentenza n. 66/02/13 all'udienza del 6.6.2013 senza darne alcuna comunicazione al contribuente con evidente violazione del contraddittorio, essendo irrilevante il fatto che tale documento facesse già parte del materiale probatorio agli atti, per essere stato già depositato dall'ufficio il 29.8.2012. 1.1. Il motivo è infondato in quanto il ricorrente muove da un erroneo presupposto interpretativo nel ritenere, da un lato, che la rilevata mancanza da parte della CTP all'udienza del 23.5.2013, agli atti di causa del provvedimento di autorizzazione alle indagini bancarie, avesse implicato da parte dello stesso un accertamento della invalidità del documento già depositato dall'Ufficio in giudizio in data 29.8.12. e, dall'altro, che la data del 6.6.2013 (di emissione della sentenza della CTP) coincidesse con la celebrazione di altra udienza da comunicarsi, pertanto, al contribuente. Invero, la CTR - dopo avere dato atto nella parte in fatto che la CTP, riservata la causa per la decisione all'udienza del 23.5.2013 e rilevato con ordinanza, in pari data, che "non risultava agli atti l'autorizzazione a compiere le indagini bancarie", avesse emesso in data 6.6.2013 la sentenza - nel rigettare l'eccezione di nullità della sentenza per violazione del diritto al contraddittorio, ha correttamente ritenuto inconferenti il richiamo sia all'art. 31 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto le parti avevano ricevuto tempestiva comunicazione dell'udienza di trattazione del 23.5.2013 senza che tale udienza risultasse rinviata ad altra, sia all'art.35 del medesimo d.lgs. che presuppone un provvedimento motivato di rinvio della deliberazione per una data non superiore a trenta giorni;
peraltro, la CTR ha correttamente escluso la violazione del principio del contraddittorio, atteso che il documento richiesto all'Agenzia delle entrate, con ordinanza del 23.5.2013, faceva già parte del materiale probatorio acquisito agli atti essendo stato prodotto dall'Ufficio il 29.8.2012 con conseguente possibilità da parte del contribuente di dedurne eventuali profili di illegittimità.
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