Cass. civ., sez. II, sentenza 01/03/2023, n. 06138

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 01/03/2023, n. 06138
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06138
Data del deposito : 1 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 22667-2017 proposto da: F R, elettivamente domiciliato in ROMA,

LUNGOTEVERE DEI MELLINI

10, presso lo studio dell'avvocato F C, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato E G, giusta procura speciale in atti;
-ricorrente -

contro

P G G;
-intimato - avverso la sentenza n. 916/2016 della CORTE D'APPELLO di G, depositata il 29/08/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2022 dal Consigliere Dott. D P;
Ric. 2017 n. 22667 sez. S2 -ud. 22-09-2022 -2- lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROSA MARIA DELL'ERBA;

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 525 del 28/05/2010, il Tribunale di Savona rigettava la domanda di esecuzione specifica di un contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato in data 15/12/2006, promossa dall’attore F R e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto P G G, dichiarava la risoluzione del contratto per inosservanza del termine essenziale ex art. 1457 c.c., condannando l’attore al rilascio dell’immobile nel quale era stato immesso a seguito della stipula del preliminare. Rigettava invece la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni avanzata dal P per mancata prospettazione del sofferto danno.

2. Avverso tale decisione F R proponeva appello, che veniva rigettato dalla Corte d’Appello di Genova con sentenza n. 916 del 29/08/2016 all’esito di un giudizio svolto in contraddittorio con Gian Guido P, che aveva proposto appello incidentale, dichiarato inammissibile.

3. Nei confronti di tale sentenza F R promuove ricorso per cassazione, affidando le proprie doglianze a cinque motivi.

4. P G G è rimasto intimato.

5. Fissata all’udienza pubblica del 22 settembre 2022, la causa è stata trattata in camera di consiglio in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori Ric. 2017 n. 22667 sez. S2 -ud. 22-09-2022 -3- delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.

6. Il Pubblico M inistero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo che il ricorso venga respinto.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.-Il primo motivo è rubricato “Nullità/Cassazione/Riforma della sentenza gravata in riferimento all’art. 360 n. 4 cpc per violazione dell’art. 112 c.p.c.extra petita/error in procedendo per inammissibilità/irricevibilità/inaccoglibilità di tutte le istanze avanzate in via riconvenzionale dal P G G. Ovvero alternativamente ex art. 360 n. 5 cpc per omesso esame diun fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti con mancanza assoluta della motivazione. Ovvero alternativamente ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 3 del preliminare del 15/12/2006 in relazione agli artt. 1321 e 1372 c.c.”. Con il motivo in esame il ricorrente eccepisce la mancata prova della proprietà del bene promesso in vendita e quindi la mancata prova della titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio dal promittente venditore, circostanza rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo e oggetto di una mera difesa e non di un’eccezione. Per tali motivi la domanda di risoluzione contrattuale mancherebbe dell’elemento costitutivo, ovvero la proprietà del bene, la cui dimostrazione incombeva al P ed era anche prevista per espressa pattuizione delle parti, in ragione della clausola n. 3 del preliminare, che prevedeva l’obbligo di trasferire l’immobile in forza dei titoli relativi alla proprietà. Accogliendo la domanda di risoluzione del P pur in difetto della sua legittimazione a proporla, senza tenere conto dell’eccezione avanzata dal ricorrente in comparsa conclusionale Ric. 2017 n. 22667 sez. S2 -ud. 22-09-2022 -4- di appello, il giudice del merito, secondo l’istante, sarebbe incorso nel vizio deducibile subart. 36 0 comma 1, n. 5 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo (id est, la mancata produzione del titolo di proprietà) per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, “in quanto contenuto nel preliminare per cui è causa che è stato – esso pr eliminare - oggetto di contesa nel suo complesso” e anche nel vizio di violazione dell'art. 112 c.p.c. , in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. 2.- Il secondo motivo è titolato come segue: “Nullità/Cassazione/Riforma della sentenza gravata in riferimento all’art. 360 cpc n. 4 in relazione all’art. 112 cpc quale errores in procedendo per aver ritenuto e quindi respinto argomenti di mera difesa dell’appellante in quanto domanda nuova avanzata solo in appello, nonché art. 360 n. 3 cpc in ordine alla violazione di legge degli artt. 1476 e 1477 cc nonché delle regole di interpretazione del contratto ex artt. 1362-1363- 1366-1367 cc in riferimento allo specifico patto contrattuale distinto con il n. 4 in collegamento con il n. 3, ultima parte, che pone a carico del promittente venditore gli adempimenti indispensabili perché sia possibile il perfezionamento in atto pubblico del contratto preliminare”. Con tale mezzo il ricorrente denuncia che la Corte di Appello di Genova ha erroneamente qualificato domanda nuova la sua doglianza (da ritenersi invece mera difesa) in ordine al fatto che il promittente venditore non aveva provveduto al compimento delle attività prescritte dal contratto e derivanti dalla legge, indispensabili ai fini del trasferimento del bene, con conseguente nullità della sentenza ex art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c. Ric. 2017 n. 22667 sez. S2 -ud. 22-09-2022 -5- Censura il ricorrente la sentenza anche sotto il profilo della violazione di legge in quanto i giudici di merito non hanno tenuto in considerazione il fatto che, per potere legittimamente chiedere la risoluzione del contratto preliminare ex art. 1457 c.c., il promittente venditore avrebbe dovuto dimostrare che il mancato rispetto del termine essenziale era imputabile ad un comportamento colposo del ricorrente e hanno violato anche la normativa sugli obblighi del venditore di fare acquistare la proprietà della cosa o del diritto nascenti dal preliminare exartt.1476 e 1477 c.c. In aggiunta, la Corte di appello non avrebbe applicato al contratto preliminare, con riguardo alle clausole distinte con il n. 4 (in collegamento con il n. 3), che pongono a carico del venditore P gli adempimenti di cui sopra, le regole esegetiche di cui agli artt. 1362 e seg. c.c. 3.- Il terzo motivo lamenta la “Nullità/Cassazione/Riforma della sentenza gravata in riferimento all’art. 360 n. 4 cpc per violazione dell’art. 112 cpc, extra petita per av er sancito l’invalidità/inefficacia del patto n. 3 del preliminare 15/12/2006 in punto oneri di ristrutturazione in capo al P senza che il promittente venditore abbia mai formulato una simile domanda giudiziaria e ciò in violazione ex art. 360 n. 5 in relazione all’art.1362 cc e agli artt. 2932 cc e 1460 cc con omesso esame di fatti decisivi ed oggetto di discussione tra le parti”. Con il motivo in esame il ricorrente denuncia che il giudice di merito ha negato l’esistenza di un obbligo del promittente venditore di provvedere alla ristrutturazione dell’immobile, interpretando la clausola n. 3 del contratto in senso difforme al suo contenuto non contestato dalle parti e pertanto in assenza di una specifica domanda del P: da qui la violazione dell’art.112 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza ex art. 360 comma 1, n.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi