Cass. civ., sez. II, sentenza 29/12/2022, n. 37989
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SG NTN 57H28 L738J), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. V B ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. E R, in Roma, v. Cicerone, n. 28;-ricorrente - contro VISAGGIO GIUSEPPINA (C.F.: VSG GPP 59R58 L738P) e D’ANGELLA MICHELE (C.F.: DNG MHL 81R23 L738G);-intimati – avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza n. 174/2017 (pubblicata il 4 aprile 2017 e non notificata);udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 dicembre 2022 dal Consigliere relatore A C;lettele conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto procuratore generale T B, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO R.G.N. 14287/’18 U.P. 7/12/2022 Condominio 1.Con atto di citazione del 23 febbraio 2000, il sig. A V esponeva: -di essere proprietario del piano rialzato di un fabbricato urbano sito in Venosa (PZ), alla via Pirro del Balzo n. 86, per averlo ricevuto in donazione dai suoi genitori, N V e A C, i quali, dopo essersi dapprima riservati la piena ed esclusiva proprietà del lastrico solare sovrastante e della gradinata di accesso al primo piano, avevano poi donato lo stesso lastrico solare alla sorella dell’attore, G V;- che quest’ultima, a seguito dell’esecuzione di una sopraelevazione, aveva poi realizzato un primo gradino sul pianerottolo del piano rialzato (relativo alla rampa di accesso che conduceva dal piano rialzato al primo piano), nonché spostato la canna fumaria dell’abitazione del fratello A (impedendone il buon funzionamento), installato delle tapparelle di colore diverso rispetto a quelle già esistenti al piano rialzato e provocato infiltrazioni di acqua e lesioni ai muri. Tanto premesso, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Melfi, la stessa G V e suo figlio, Michele D’Angella (cui la prima aveva nel frattempo donato l’immobile costruito), per sentirli condannare alla rimozione del gradino ovvero al pagamento di un’indennità equivalente al valore del suolo occupato, nonché alla riparazione della canna fumaria, alla sostituzione delle tapparelle e al risarcimento dei danni subiti per effetto della sopraelevazione (anche sotto l’aspetto del danno non patrimoniale da mancato godimento dell’immobile derivante da locazione, posto che la sig.ra M Gano, conduttrice dell’immobile dell’attore, aveva dovuto lasciare l’appartamento a causa delle infiltrazioni di acqua piovana, con conseguente perdita dei canoni). Inoltre, il Visaggio A formulava domanda per l’ottenimento dell’indennità di servitù di passaggio in relazione alla porta d’accesso alla palazzina, all’androne, alle scale conducenti al piano rialzato (asserite di sua esclusiva proprietà), o in subordine, se riconosciute di proprietà comune, domanda di risarcimento del costo di costruzione o delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di detti beni. Nella costituzione dei suddetti convenuti (i quali, oltre ad instare per il rigetto delle pretese attoree, proponevano anche domanda riconvenzionale allo scopo di vedersi riconosciuto il loro diritto al risarcimento dei danni alla cantina di loro proprietà causati dalle infiltrazioni idriche provenienti dal cortile di proprietà di controparte, nonché al rimborso pro quotadelle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori condominiali, compresi quelli relativi alle scale che, dal piano rialzato, portavano fino alla copertura, anche a titolo di arricchimento senza causa), il Tribunale di Melfi, con sentenza n. 214/2006, rigettate le riconvenzionali, accoglieva parzialmente le domande attoree, condannando i convenuti: - alla rimozione del gradino, alla sistemazione della canna fumaria, alla sostituzione delle tapparelle con altre del medesimo colore di quelle apposte al piano rialzato (ovvero alla loro verniciatura con colore uguale), al rimborso da parte di G V al fratello delle spese di manutenzione dell’abitazione (per euro 2.520.000, oltre interessi e rivalutazione);- al risarcimen to del danno derivante dal mancato godimento dell’immobile (per euro 2.322,00 oltre interessi e rivalutazione) – il solo D’Angella al risarcimento, in favore dello zio attore, del danno da infiltrazioni (per euro 52,00, oltre interessi e rivalutazione) e alla sigillatura dei distacchi esistenti tra il battiscopa della gradinata esterna del cortile di proprietà di A V ed il muro del palazzo (con idoneo collante);- la sola V G alla sistemazione della canna fumaria, al rimborso al fratello delle spese di pitturazione dell’abitazione (liquidate in euro 1.301,00) e al risarcimento, in favore del medesimo, del danno derivante dal mancato godimento dell’immobile (per euro 2.322,00, oltre interessi e rivalutazione). Lo stesso giudice diprimo grado compensava le spese di lite. 2.Decidendo sull’appello proposto da G V e Michele D’Angella (i quali riproponevano le riconvenzionali spiegate in primo grado), nella resistenza di A V (il quale avanzava anche appello incidentale in ordine al mancato riconoscimento dell’indennità per la servitù di passaggio esercitata attraverso la porta, l’androne e il pianerottolo che conducevano al piano rialzato, o, in subordine, per il rimborso delle spese per manutenzione), la Corte d’appello di Potenza, con sentenza n. 174/2017 (pubblicata il 4 aprile 2017), rigettato l’appello incidentale, accoglieva quello principale e, per l’effetto, respingeva la domanda di parte appellata in ordine alla rimozione del gradino realizzato sulla scala ed alla rimozione delle tapparelle, nonché quella di risarcimento da infiltrazioni, dichiarando che le spese di copertura dell’immobile venissero poste a carico di tutti i condomini e, per l’effetto, condannava A V al pagamento della somma di euro 7.230,40 in favore di G V e di Michele D’Angella, oltre che alla rifusione delle spese del doppio grado. In particolare, la Corte di appello lucana, nell’affermare la fondatezza del primo motivo di appello (con il quale era stato censurato il convincimento del Tribunale di Melfi secondo cui la costruzione del gradino sul pianerottolo del piano rialzato era stata effettuata in violazione dell’art. 1102 c.c.), riteneva che, come anche emergente dalle risultanze delle relazioni dei consulenti tecnici acquisite in atti e corredate da documentazione fotografica, il citato gradino non solo non costituiva un pregiudizio a carico dei condomini per il godimento e la fruizione del pianerottolo, ma anzi consentiva certamente un uso più agevole, migliore e più sicuro della cosa comune, senza alcuna violazione delle norme di diritto che si assumevano violate. In secondo luogo, per quanto concerneva l’affermazione di parte appellante per cui il diverso colore delle tapparelle (rispetto a quelle preesistenti del Visaggio A) non comportava una significativa lesione del decoro architettonico del Condominio, il giudice di seconde cure la riteneva fondata in quanto “l’apprezzabilità dell’alterazione del decoro deve tradursi in un pregiudizio economico che comporta un deprezzamento sia dell’intero fabbricato che delle porzioni in esso comprese” e spetterebbe, dunque, al giudice del merito accertare in concreto se una data innovazione costituisca o meno alterazione al decoro architettonico (e nel caso di specie non c’era alcuna prova del deprezzamento in questione). Ancora, il giudice dell’appello riteneva fondata la terza doglianza di parte appellante, con cui era stata dedotta l’erroneità della statuizione del Tribunale di Melfi, in base alla quale i testi escussi G D V e M C - rispettivamente il direttore dei lavori e il muratore - non avrebbero potuto considerarsi particolarmente attendibili in quanto portatori di un evidente interesse nella causa ai sensi dell’art. 246 c.c., presupposto, invece, da ritenersi non ricorrente nel caso di specie. Inoltre, la Corte distrettuale accoglieva anche l’ulteriore motivo dell’appello principale circa l’insussistenza del danno da perdita dei canoni di locazione della M Gano, poiché ella aveva affermato di aver lasciato l’appartamento non a causa delle infiltrazioni -e quindi dell’umidità - ma per i lavori di ristrutturazione dell’immobile. Infine, circa le spese della sopraelevazione del fabbricato condominiale, il giudice di appello sosteneva che queste, essendo state esercitate a vantaggio di tutti i condomini, dovessero essere divise fra tutti i beneficiari e dunque dovessero ricadere, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, anche a carico di A V.
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