Cass. pen., sez. V, sentenza 30/04/2019, n. 17968

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 30/04/2019, n. 17968
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17968
Data del deposito : 30 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

one distrettuale del riesame e delle misure di prevenzione visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tonnaso Epidendio, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame;

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto deliberato in data 8 settembre 2018 il Tribunale di Venezia ha rigettato le opposizioni proposte, ai sensi dell'art. 59, commi 7, 8 e 9, del d.lgs. n. 159 del 2011, da RI ABS 2011 s.r.l. e da NC Carige s.p.a, incorporante della NC Carige Italia s.p.a., avverso il decreto, datato 24 maggio 2016, di verifica dei crediti e di formazione dello stato passivo relativo alla procedura di prevenzione n. 5/13 M.P., che aveva rigettato le domande di AV ammissione dei crediti avanzate dalla RI ABS 2011 s.r.I., quale cessionaria di credito da Veneto NC s.p.a. (posizioni nn. 9, 10, 11, 12, 13 e 14, tutte relative a mutui ipotecari per l'acquisto di immobili da parte di cittadini cinesi prestanome di AN EK) e dalla NC Carige s.p.a. e NC Carige Italia s.p.a. (posizioni nn. 15, 19, 20 e 21, anch'esse relative a mutui ipotecari per l'acquisto di immobili da parte di cittadini cinesi prestanome di AN EK).

2. Avverso detta ordinanza hanno proposto ricorso, a mezzo dei loro difensori, RI ABS 2011 s.r.l. e NC Carige s.p.a.

3. In particolare la RI ABS 2011 s.r.l. ha proposto un ricorso per ciascuna delle sei posizioni che la riguardano, ma nei sei ricorsi vengono riproposti cinque motivi sostanzialmente identici.

3.1 Con il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 159 del 2011 per errata interpretazione del concetto di buona fede. Nello specifico lamenta che il Tribunale avrebbe confuso il piano della valutazione del merito creditizio con quello della consapevolezza od ignoranza inescusabile della banca che il credito concesso fosse strumentale all'attività illecita di AN EK o a quella che ne costituisce il frutto o il rimpiego;
era stata prodotta la documentazione acquisita durante l'istruttoria che aveva preceduto l'erogazione del mutuo e non era stata negata la sua autenticità, ma alla banca si contestava di avere erogato il mutuo a tre soggetti legati da rapporti di parentela che, unendo le loro retribuzioni, raggiungevano il rapporto rata-mutuo/reddito;
la scelta della banca di concedere credito a soggetti che potevano lasciar dubitare della possibilità di recuperare le somme erogate atteneva al canone generico della buona gestione bancaria, ma non a quello della buona fede, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 5 n. 6449 del 16 gennaio 2015, Monte dei Paschi di Siena, non massimata);
in realtà gli elementi che il Tribunale aveva ritenuto anomali erano del tutto normali in relazione a crediti in favore di extracomunitari e non si poteva pretendere che la banca svolgesse accertamenti nella sfera patrimoniale e personale dei clienti al fine di venire a conoscenza di loro eventuali attività criminose, che nel caso di specie non erano note alla banca - tanto che lo stesso proposto AN EK aveva asserito che la banca era stata tenuta all'oscuro, tramite raggiri, delle sue attività illecite, che erano emerse e divenute conoscibili solo a seguito delle indagini svolte successivamente alla erogazione del mutuo in favore di soggetti diversi da AN EK;
quest'ultimo veniva nominato quale interprete di lingua cinese anche dall'autorità giudiziaria;
al momento della erogazione del mutuo le attività illecite di AN EK non erano conoscibili e quindi si doveva ritenere sussistente la buona fede.

3.2 Con il secondo motivo deduce violazione di legge, lamentando che il Tribunale, in relazione alla valutazione della meritevolezza del credito da parte della banca, avrebbe erroneamente applicato una circolare della NC di Italia in materia di adeguata verifica della clientela, attuativa dell'art. 7 del d.lgs. n. 231 del 2007 in materia di terrorismo e riciclaggio;
gli indicatori previsti dalla circolare andavano valutati complessivamente - non essendo sufficiente uno solo di essi per far ritenere sussistente un ragionevole motivo di sospetto - e comunque non erano pertinenti al caso di specie, poiché relativi all'ipotesi di un cliente che poneva in essere operazioni anomale per il proprio profilo o che era poco trasparente o poneva in essere operazioni di trasferimento di ingenti somme, mentre nel caso di specie coloro che avevano ottenuto l'erogazione del mutuo avevano fornito tutta la documentazione loro richiesta e non avevano trasferito somme, ma si erano limitati ad acquistare un immobile, ossia a compiere un'operazione coerente con il loro profilo;
peraltro lo stile di vita, anche economico, dei richiedenti, extracomunitari, era ben diverso da quello di una famiglia italiana;
la documentazione acquisita ai fini dell'istruzione della pratica di mutuo dimostrava la buona fede della ricorrente.

3.3 Con il terzo motivo la ricorrente lamenta manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, in ordine alle carenze sintomatiche di situazioni di anomalia rilevate dal giudice delegato. Sostiene che non è affatto anomalo, nella mutata realtà sociale ed economica, che più soggetti extracomunitari si coalizzino per acquistare un immobile dove vivere, mentre il Tribunale sembra aver fatto riferimento all'ipotesi di una classica famiglia italiana;
il Tribunale aveva considerato anomalo anche che i richiedenti il mutuo lavorassero in un luogo molto distante da quello ove si trovava la sede della cooperativa che li aveva assunti, senza valutare che la cooperativa operava nel campo della logistica e partecipava a lavori appaltati in tutta Italia.

3.4 Con il quarto motivo la RI ABS 2011 s.r.l. lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 159 del 2011, asserendo che pur dovendo, ai sensi della citata disposizione, accertarsi la buona fede al momento della erogazione del mutuo, il Tribunale aveva dato risalto alla conoscenza, da parte del funzionario di banca DE IA FR, della effettiva titolarità del rapporto in capo a AN EK, conoscenza intervenuta, però, in un momento successivo al sorgere del credito;
a tale proposito il Tribunale aveva evidenziato, al fine di escludere la meritevolezza del credito «in costanza di contratto», che la banca, dopo aver appreso che l'effettivo titolare era AN EK, non si era attivata per porre fine alla situazione, 3 d1 protrattasi senza alcun disturbo per altri anni. Che il DE IA fosse venuto a conoscenza della situazione solo successivamente alla erogazione del mutuo emergeva sia dalle intercettazioni telefoniche, che erano tutte successive, sia dalle dichiarazioni del AN EK, testualmente riportate nel ricorso, dalle quali risultava che egli aveva rivelato al DE IA solo alla fine del 2011 che i beneficiari delle erogazioni erano suoi prestanome, tanto che la posizione del DE IA era stata pure archiviata successivamente al provvedimento impugnato in questa sede. Peraltro non era il DE IA il soggetto che aveva il potere di deliberare l'erogazione dei mutui.

3.5 Con il quinto motivo lamenta mancanza di motivazione in relazione alla propria posizione quale cessionaria in blocco dei crediti della Veneto NC;
la cessione era avvenuta ben prima del sequestro nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti, cosicché risultava inesigibile la previa verifica di ciascuna pratica da parte della cessionaria, cosicché doveva ritenersi sussistente la buona fede di questa.

4. La NC Carige s.p.a. ha invece proposto un unico ricorso per tutte le posizioni che la riguardano sulla base di due motivi.

4.1 Con il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen., violazione dell'art. 52, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte

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