Cass. pen., sez. I, sentenza 24/01/2023, n. 03017

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 24/01/2023, n. 03017
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03017
Data del deposito : 24 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CARRAFIELLO COSIMO, nato a EBOLI il 01/07/1971 avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere T L;
Lette le conclusioni scritte del Procuratore generale, G D L, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 4 novembre 2020 della Corte di appello di Napoli, a seguito di annullamento di questa Corte di cassazione (Sez. 5, n. 34181-15 del 23 marzo 2015) limitatamente alla decisione sulla sospensione condizionale della pena, veniva confermata la sentenza del GUP del Tribunale di Salerno del 28 settembre 2011 nei confronti di C C - che aveva condannato l'imputato soltanto per il reato di tentata violenza privata, assolvendolo dai reati di tentata estorsione aggravata e truffa aggravata, per non avere commesso il fatto - senza concedere il beneficio ex art. 163 cod. pen. La Corte territoriale ha valorizzato l'estrema gravità dei fatti in cui si inse- riva il delitto accertato, concordando con il primo giudice circa la partecipazione del C all'ideazione della strategia estorsiva commessa da C M, avendo presenziato al fatto sia pure non prendendovi parte attiva. Quanto alla personalità dell'imputato, si sono valorizzato i precedenti penali costituiti da due decreti di condanna, il primo del 2004 per percosse e minaccia continuata, e l'altro per omesso versamento delle ritenute previdenziali continuato dal 2006 al 2007, con sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria. In entrambi i casi, il C non aveva ottenuto il beneficio della sospensione condizionale della pena;
ma la circostanza di avere una precedente condanna per un delitto con violenza alla persona, unitamente alla condotta accertata nel procedimento in esame, hanno indotto la Corte territoriale a confermare l'esclusione del beneficio, non potendosi formulare una prognosi favorevole in ordine all'esclusione del rischio di recidiva.
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