Cass. civ., SS.UU., ordinanza 10/02/2023, n. 4264
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In tema di società di capitali a partecipazione pubblica, prive dei requisiti per essere qualificate "in house", la giurisdizione della Corte dei conti sussiste solo qualora sia prospettato un danno arrecato dalla società partecipata al socio pubblico in via diretta, e non quale mero riflesso della perdita di valore della partecipazione sociale, o sia contestato al rappresentante del socio pubblico di aver colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio, così pregiudicando il valore della partecipazione, o, infine, sia configurabile la speciale natura dello statuto legale di alcune società partecipate. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato il difetto di giurisdizione contabile, non essendosi prospettato lo sviamento ad altri fini del capitale pubblico, bensì il pregiudizio economico al patrimonio della società partecipata, che solo indirettamente si ripercuoteva sull'ente pubblico socio, attraverso la diminuzione del valore della quota di partecipazione).
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 4705/2022 Numero sezionale 566/2022 Numero di raccolta generale 4264/2023 Data pubblicazione 10/02/2023 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RICORSO
CONTRO
PASQUALE D'ASCOLA - Primo Presidente f.f. - DECISIONI DI GIUDICI SPECIALI GIACOMO MA SALLA - Consigliere - M F - Consigliere - Ud. 22/11/2022 - CC ENRICO SCODITTI - Consigliere - R.G.N. 4705/2022 ALBERTO GIUSI - Consigliere - Rep. A CO - Consigliere - LINA RINO - Consigliere - ANNALISA DI PAOLANTONIO - Rel. Consigliere - C M - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4705-2022 proposto da: ORIZIO GIOVANNI CARLO, ORIZIO ALBERTO GIUSEPPE, domiciliati ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato P A;
- ricorrenti -
contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, domiciliato in ROMA, VIA A. BAIAMONTI 25;
- controricorrente -
Numero registro generale 4705/2022 Numero sezionale 566/2022 Numero di raccolta generale 4264/2023 Data pubblicazione 10/02/2023 PRANDONI DANILO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GORIZIA 52, presso lo studio dell'avvocato A P, rappresentato e difeso dagli avvocati F G PHIAROTTI e ROBERTO TARDI;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;
- controricorrente all'incidentale - nonchè
contro
BRUNAZZI CHIARA CAROLINA, ANTONIOTTI MO, PECORARO GIOVANNI, PROCURA REGIONALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LOMBARDIA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 460/2021 della CORTE DEI CONTI - I SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO - ROMA, depositata il 11/11/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere ANNALISA DI PAOLANTONIO.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 460 dell'11 novembre 2021 la Corte dei Conti - Sezione prima giurisdizionale d'appello - ha respinto l'appello proposto da A G O, G C O, D P, Mario Antoniotti e Chiara Carolina Brunazzi avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia che, accogliendo le richieste della Procura regionale, aveva condannato gli appellanti a risarcire il danno erariale cagionato al Comune di Parona, quantificato, per ciascuno, in € 273.387,00. 2. La Corte ha premesso, in punto di fatto, che la vicenda traeva origine dalla deliberazione della Sezione di controllo che aveva contestato all'amministrazione comunale di Parona di avere abusato dello strumento societario per ricorrere a finanziamenti in violazione delle norme imperative Ric. 2022 n. 04705 sez. SU - ud. 22-11-2022 -2- Numero registro generale 4705/2022 Numero sezionale 566/2022 Numero di raccolta generale 4264/2023 Data pubblicazione 10/02/2023 di legge che disciplinano l'indebitamento degli enti locali ed il rilascio di garanzie. Era stato in quella sede accertato che: a) nell'ottobre 1997 il Comune di Parona aveva sottoscritto con la s.r.l. Lomellina Energia una convenzione per la realizzazione sul proprio territorio, in cambio di contributi economici, di un impianto finalizzato al recupero ed alla valorizzazione energetica dei rifiuti;
b) l'ente territoriale deliberava la costituzione di una società a prevalente capitale pubblico, la Parona Servizi s.p.a., alla quale, con convenzione del 10 dicembre 2003, affidava, fra l'altro, la realizzazione di un raccordo ferroviario, a servizio delle attività artigianali ed industriali ubicate nel territorio comunale e nelle aree limitrofe, e si impegnava ad erogare alla partecipata un contributo, di ammontare annuo variabile in relazione ai finanziamenti ricevuti dalla s.r.l. Lomellina Energia;
c) la Parona Servizi s.p.a., a ciò autorizzata dalla convenzione del 2003, acquistava da G O il 51% della Nuova Semel s.r.l., poi divenuta Combitalia s.r.l., società, questa, alla quale Rete Ferroviaria Italia aveva rilasciato la concessione per la costruzione di un raccordo ferroviario nella stazione di Parona;
d) nell'anno 2005 veniva costituita la Parona Multiservizi s.p.a., che incorporava la Parona Servizi, subentrando in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della società estinta, ivi compresa la partecipazione in Combitalia s.r.l., che nello stesso anno sottoscriveva una scrittura privata con la s.r.l. MCFT Rail e subentrava nel contratto di appalto con quest'ultima, stipulato dalla Nuova Semel s.r.l. per la realizzazione del raccordo ferroviario;
e) il Comune di Parona, oltre ad erogare alla s.p.a. Parona Multiservizi il contributo annuo previsto dalla convenzione del 2003, garantiva l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla società la quale, a sua volta, provvedeva a versare una provvista finanziaria alla s.r.l. pari ad euro 1.205.944,72;
f) il contratto di appalto stipulato da Combitalia s.r.l. con MCFT Rail s.r.l. non veniva correttamente adempiuto dall'appaltatrice e, a seguito di accertamento tecnico preventivo promosso da Combitalia, si accertava che il cantiere era in stato di abbandono, le opere non erano state tutte eseguite, i Ric. 2022 n. 04705 sez. SU - ud. 22-11-2022 -3- Numero registro generale 4705/2022 Numero sezionale 566/2022 Numero di raccolta generale 4264/2023 Data pubblicazione 10/02/2023 lavori realizzati presentavano difetti, il loro valore ammontava ad euro 1.443.587,00 a fronte di stati di avanzamento emessi per complessivi euro 1.741.012,00, il completamento dell'opera richiedeva ulteriori euro 928.000,00;
g) nell'anno 2012 il Comune citava in giudizio i componenti del Consiglio di Amministrazione della Parona Multiservizi s.p.a., chiedendo il risarcimento dei danni subiti, quantificati in euro 1.1715.944,72, ma la causa veniva interrotta a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese ed analogo esito aveva il giudizio instaurato dalla s.p.a. nei confronti della s.r.l. Combitalia;
b) la Sezione di Controllo della Corte dei Conti con deliberazione n. 459/2011 accertava, tra l'altro, «contaminazioni di fatto» tra Combitalia s.r.l. e MCFT Rail s.r.l. in quanto l'amministratore di quest'ultima, G C O, era anche socio di minoranza della prima ed in precedenza aveva ricoperto la carica di amministratore unico della Nuova Semel s.r.l.. 3. Richiamati i fatti di causa, riassunta la motivazione della sentenza impugnata e sintetizzati i motivi di censura, la Corte dei Conti ha condiviso la pronuncia di prime cure quanto all'affermazione della giurisdizione del giudice contabile, ritenuta, non perché fosse stata accertata la natura di società in house della Combitalia s.r.l., bensì valorizzando l'interesse pubblico che la realizzazione del raccordo ferroviario intendeva perseguire e la natura egualmente pubblica del capitale impiegato per la costruzione dell'opera. In particolare la Sezione Centrale, ribadito l'orientamento secondo cui la giurisdizione della Corte dei conti va affermata per i danni arrecati direttamente al patrimonio del socio pubblico, ha evidenziato che nella fattispecie il Comune si è ritrovato esposto a continui esborsi di denaro, nonostante la mancata realizzazione dell'intervento finalizzato al perseguimento del pubblico interesse. Ha aggiunto che per effetto della convenzione del 2003 e dei successivi atti pubblicistici si era realizzato il trasferimento in capo alla partecipata di secondo livello di funzioni proprie del Comune e si era instaurato un rapporto di servizio tra amministrazione pubblica e società, accompagnato dalla messa a disposizione di denaro Ric. 2022 n. 04705 sez. SU - ud. 22-11-2022 -4- Numero registro generale 4705/2022 Numero sezionale 566/2022 Numero di raccolta generale 4264/2023 Data pubblicazione 10/02/2023 pubblico erogato sotto forma di contributi, anticipazioni, accollo di mutui e garanzie.
4. Nel merito la Sezione centrale, respinte le eccezioni di nullità della citazione e di prescrizione del diritto al risarcimento, ha ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, ossia il danno patrimoniale arrecato alla pubblica amministrazione, la condotta connotata da colpa grave o dolo ed il nesso causale fra detto comportamento e l'evento dannoso. Ha precisato che l'intera vicenda era stata caratterizzata dall'esistenza di un evidente conflitto di interessi fra la società appaltante e quella appaltatrice, amministrata da G O, socio di minoranza e consigliere di amministrazione della Combitalia s.r.l., conflitto che aveva reso privo di trasparenza l'affidamento dei lavori e aveva