Cass. pen., sez. V, sentenza 29/04/2020, n. 13288

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 29/04/2020, n. 13288
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13288
Data del deposito : 29 aprile 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LUZI RCCARDO nato a FABRANO il 25/10/1991 avverso l'ordinanza del 04/06/2019 del TRB. LIBERTA' di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE G;
lette/sentite le conclusioni del PG

FERDINANDO LIGNOLA

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso udito il difensore L'avvocato E D R G, quale sostituto processuale dell'avvocato O GIA RTA, insiste per l'accoglimento del ricorso.

RTENUTO IN FATTO

Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Ancona ha rigettato l'istanza di riesame, presentata nell'interesse dell'indagato L, del decreto di sequestro probatorio di computers, telefoni cellulari ed altri mezzi di comunicazione personali ed aziendali, oltre che di una mail specificamente indicata, che risultava depositata in un giudizio civile tra il querelante G ed i soci, tra cui l'attuale indagato, provvedimento emesso dal PM per i delitti di cui agli artt 617 ter e 640 ter cp.

1.Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'indagato tramite il difensore che, col primo motivo, ha censurato l'errata applicazione delle norme incriminatrici speciali e dell'ad 247 e ss cpp per la motivazione mancante o apparente. Il ricorrente ha rappresentato che il PM aveva emesso un decreto di perquisizione locale e sequestro senza alcuna motivazione, dopo aver formulato un capo di imputazione per i delitti già indicati semplicemente sulla scorta del contenuto di una querela sporta da G ed aveva disposto il sequestro di cose pertinenti alle incolpazioni, indicandole nei mezzi di comunicazione e nella mail già descritti.

1.1 In proposito è stata richiamata la pronunzia delle SU di questa Corte, B, sulla necessità di una specifica motivazione anche per il decreto di sequestro probatorio delle cose costituenti corpo del reato. Ha sostenuto il ricorrente che il provvedimento impugnato non sarebbe rispettoso dei principi elaborati nella predetta pronunzia, seguita da più sentenze delle Sezioni semplici, né con riguardo al nesso di pertinenzialità tra le cose sequestrate ed il reato, né con riguardo al principio di proporzionalità. Sotto il primo profilo, infatti, la giustificazione sarebbe meramente apparente, in quanto si era affermato che il sequestro degli oggetti era l'unico modo, anche se non esaustivo per potere individuare la provenienza della mail, tramite l'analisi degli strumenti informatici dai quali poteva essere stata inviata e dove poteva ancora essere presente.

1.2 Sotto il secondo profilo il ricorrente ha premesso che la giurisprudenza di questa Corte e della Corte Edu, che ha citato, ha valorizzato il criterio temporale nel senso che i principi di proporzionalità ed adeguatezza, estesi anche ai provvedimenti di cautela reale, oltre che personale, sono rispettati solo nel caso in cui il vincolo reale sia mantenuto entro i limiti di tempo ragionevolmente necessari ad espletare gli accertamenti per i quali il sequestro probatorio è stato disposto. Nella fattispecie, invece, l'A.G aveva fatto copia forense dei contenuti informatici di tutti gli oggetti sottoposti a sequestro ma questi non erano ancora stati restituiti.

1.3 Infine, il ricorrente ha dedotto la violazione dell'ad 103/3 cpp e la mancanza di motivazione quanto al sequestro del personal computer in uso al'indagato, in qualità di patrocinatore abilitato presso lo studio legale ove questi svolge la sua attività professionale, osservando che il pc. era stato riconsegnato rapidamente ma non erano state restituite le copie forensi dei dati in esso contenuti, con violazione del diritto di difesa e del diritto alla riservatezza. All'odierna udienza il Pg, dr L ha concluso per il rigetto e l'avvocato E D R per l'indagato ha insistito per l'accoglimento del ricorso. l
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