Cass. pen., sez. I, sentenza 09/06/2023, n. 24953
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: A M nato a VERCELLI il 05/05/1981 avverso la sentenza del 07/06/2022 del TRIBUNALE di VERCELLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere P M;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore L O, che ha depositato requisitoria scritta chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni scritte depositate dal difensore della parte civile, avv. C G;lette le conclusioni scritte depositate dai difensore dell'imputato, avv. M R e avv. G S. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 07 giugno 2022 il Tribunale di Vercelli ha condannato M A alla pena di 200 euro di ammenda, con i doppi benefici di legge, e al risarcimento del danno in favore della parte civile, per il reato di cui all'art. 660 cod.pen. da lui commesso dal 10 luglio 2020, così riqualificando il reato originariamente contestato quale violazione dell'art. 392 cod.pen., per avere molestato la conduttrice dell'immobile di proprietà della società da lui amministrata, in parte a lei locato, staccando la corrente elettrica all'esercizio di parrucchiera di cui ella era titolare e impedendo la fornitura ad esso dell'energia elettrica, a fronte dell'asserito inadempimento degli obblighi contrattuali. Il Tribunale, respinta una eccezione relativa alla costituzione della parte civile per l'inapplicabilità dell'art. 75 cod.proc.pen., e respinta successivamente un'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore, ha ritenuto provato il fatto dalle testimonianze assunte, qualificandolo però come violazione dell'art. 660 cod.pen. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione M A, per mezzo del proprio difensore avv. M R, articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo eccepisce la violazione degli artt. 75 cod.proc.pen., 2909 cod.civ. e 653 cod.proc.civ., per avere il giudice illegittimamente ammesso la costituzione di parte civile della persona offesa, qualificando erroneamente come di rito e non di merito la sentenza emessa dal Tribunale civile di Vercelli. La persona offesa Silvia B ha proposto azione civile per il risarcimento dei danni asseritamente causati dall'imputato, ma il Tribunale di Vercelli l'ha respinta con la sentenza civile n. 188/2021, che va ritenuta una pronuncia anche di merito e non di mero rito. Infatti essa ha rilevato la tardività dell'opposizione al decreto ingiuntivo e l'ha dichiarata inammissibile, così come ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale di riconoscimento del contro-credito, perché non autonoma rispetto alla richiesta di revoca del decreto ingiuntivo, e ha specificato che il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato anche in ordine al titolo posto a fondamento della domanda, circa la inesistenza di fattori impeditivi, estintivi o modificativi del credito. Con tale motivazione il Tribunale civile ha deciso anche nel merito della domanda di risarcimento del danno avanzata dalla B in via riconvenzionale, con pronuncia ormai passata in giudicato. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce l'illegittimità dell'ordinanza di reiezione della richiesta di rinvio per l'udienza del 15/03/2022. Il difensore aveva ricevuto già il 07/02/2022 la notifica del decreto di fissazione di un'udienza camerale davanti al Tribunale di sorveglianza di Brescia per il giorno 15/03/2022, data a cui, il giorno successivo, veniva rinviato il presente procedimento, ma in tale decreto non era specificato l'orario di chiamata, ed egli non aveva fatto presente, al Tribunale di Vercelli, la concomitanza dell'impegno professionale essendo astrattamente possibile presenziare ad entrambe le udienze. Solo il venerdì 11/02/2022 gli era stato comunicato l'orario di trattazione del processo presso il Tribunale di sorveglianza di Brescia, orario che risultava non compatibile con quello di trattazione dell'udienza del processo presso il Tribunale di Vercelli, per cui la comunicazione dell'impedimento, avvenuta solo il successivo lunedì 14/03/2022, benché prossima all'udienza di cui si chiedeva il rinvio, era tempestiva, essendo tale impedimento sorto, in realtà, solo il venerdì precedente. Il Tribunale di Vercelli aveva ritenuto che l'impossibilità di presenziare ad entrambe le udienze fosse prevedibile, data la distanza tra le due città e il tempo di circa due ore necessario per: il trasferimento, ma se l'udienza a Brescia fosse stata fissata in prima mattina, o nel pomeriggio, sarebbe stato possibile per il difensore presenziare all'udienza davanti al Tribunale di Vercelli, in quanto fissata per le ore 12.30. Inoltre nell'istanza di rinvio egli aveva indicato l'impossibilità di nominare un sostituto, pur non specificandone la ragione. Il Tribunale di Vercelli ha così violato il diritto dell'imputato a difendersi, previsto dall'art. 6 par. 3 della CEDU, in un'udienza in cui erano stati sentiti i testimoni dell'accusa e la parte civile, ed acquisiti vari documenti poi utilizzati per la decisione.
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