Cass. civ., sez. I, sentenza 01/12/2010, n. 24391
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L'ordinamento sportivo detta una disciplina di carattere particolare e non generale, applicabile solo ai soggetti che ne fanno parte, onde nessun effetto invalidante si determina per effetto del mancato rispetto delle disposizioni dell'ordinamento sportivo cui è sottoposto solo uno dei contraenti, non potendo quello estendere i suoi effetti al di fuori dell'ambito circoscritto, anche di carattere soggettivo, in cui opera. Di conseguenza, in ipotesi di conclusione di un contratto di apertura di credito in conto corrente fra una società sportiva ed una banca, senza l'approvazione, prevista dall'art. 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91, della federazione sportiva nazionale cui la prima è affiliata, il contratto è valido ed efficace, sebbene la mancata richiesta dell'approvazione sia suscettibile di un provvedimento sanzionatorio verso la società, ai sensi dell'art. 13 della legge stessa.
L'art. 1957 cod. civ., il quale prevede l'onere per il creditore di proporre le sue istanze contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione di questi, pena la decadenza della garanzia fideiussoria, nulla dispone con riguardo alla necessità per il creditore di escutere nel termine in questione le altre eventuali garanzie prestate dal debitore o di richiedere il pagamento di crediti ceduti dal debitore.
Sul provvedimento
Testo completo
Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA IO (c.f. *[...]*), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTTAVIANO 91, presso l'Avvocato D'OTTAVIO GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
BANCA POPOLARE DI CROTONE S.P.A. (P.I. *00093640795*), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. DI SAVOIA 3, presso l'avvocato BEZZI OSCAR, rappresentata e difesa dall'avvocato VIOTTI SANTO, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 190/2006 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 27/07/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato D'OTTAVIO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per la controricorrente, l'Avvocato TANZI ANGELO, per delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice che ha concluso per l'accoglimento limitatamente al quinto motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 14 luglio IO @M conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Reggio Calabria la Banca Popolare di Crotone esponendo quanto segue.
In data *14 dicembre 1995* la "AS LA Reggio Calabria S.p.A." aveva richiesto alla Banca Popolare di Crotone la concessione di un fido di L. 300 milioni, con scadenza 31 marzo 1996, da utilizzarsi mediante anticipazione su conto corrente, offrendo, quali garanzie, "la cessione del credito in data 25.10.95, mediante mandato a titolo oneroso con obbligo di rendiconto, di L. 300 milioni vantato da essa società nei confronti della Regione Calabria a titolo di sponsorizzazione per l'attività sportiva, giusta Delib. Giunta Regionale 11 settembre 1995, n. 4882", nonché una fideiussione prestata da esso attore il 27 dicembre 1995.
Il fido richiesto era stato concesso dalla Banca mediante l'apertura di un conto corrente di corrispondenza in favore della suddetta società.
Con sentenza del 23 dicembre 1997,, il Tribunale di Reggio Calabria aveva dichiarato il fallimento della AS LA. Nelle more tra la concessione del fido e la dichiarazione di fallimento la Banca popolare di Crotone,omettendo qualsiasi azione tendente alla riscossione del credito ceduto, non aveva consentito alla Regione Calabria di riversare la somma erogata sul conto corrente della AS LA.
Al contrario, dopo la dichiarazione di fallimento, si era attivato il curatore, chiedendo e ottenendo decreto ingiuntivo nei confronti della Regione Calabria.
Con raccomandata del 4 marzo 1999, la Banca Popolare di Crotone aveva chiesto al fideiussore IO @M il pagamento della somma garantita di L. 300 milioni, minacciando in caso contrario il recupero coattivo del credito.
A fronte di siffatta richiesta il \M\, con ricorso depositato il 25 marzo 1999, aveva chiesto al Tribunale di Reggio Calabria che fossero emessi, ex art. 700 c.p.c., i provvedimenti più opportuni al fine di scongiurare il pericolo che la Banca procedesse nei suoi confronti, ma il giudice designato non gli aveva accordato la invocata tutela d'urgenza.
Sulla base di queste allegazioni di fatto l'attore chiedeva che il Tribunale volesse dichiarare la nullità integrale o l'invalidità dell'intera operazione garantita e conseguentemente, dichiarare e statuire la nullità e/o l'invalidità della fideiussione prestata dal Sig. \M O\, quale obbligazione accessoria, risultando inapplicabile la c.d. clausola di sopravvivenza. Con la condanna al risarcimento dei danni e artt. 89 e 96 c.p.c. da quantificarsi in via equitativa. A sostegno di tali richieste il \M\ deduceva:
a) che l'intera operazione finanziaria era nulla, perché effettuata in violazione dell'art. 19 dello statuto della AS LA e della norma imperativa contenuta nella L. 23 marzo 1981, art. 12. b) che la nullità del contratto stipulato dalla suddetta società con la Banca Popolare di Crotone comportava, ex art. 1939 c.c. la invalidità della fideiussione;
c) che del pari doveva ritenersi nulla anche la clausola pattizia secondo la quale "nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invaliderà fideiussione si intende estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate" (c.d. clausola di sopravvivenza);
d) che la fideiussione si era comunque estinta, ai sensi dell'art.7955 c.c., per fatto e colpa del creditore, in quanto la Banca non
aveva azionato il credito conferitole con il mandato;
e) che l'Istituto di credito aveva in ogni caso violato il disposto di cui all'art. 1956 c.c., giacché aveva continuato ad erogare il credito alla AS LA, pur sapendola in stato di difficoltà economica, senza autorizzazione del fideiussore;
f) che nel caso di specie doveva trovare applicazione anche l'art.1957 c.c., poiché la Banca non aveva promosso e coltivato istanze
nei confronti del debitore principale ai fini della conservazione della garanzia del fideiussore;
g) che,comunque, il comportamento della Banca doveva ritenersi contrario a buona fede ed integrante gli estremi dell'abuso del diritto.
Si costituiva la Banca Popolare di Crotone e instava per il rigetto della domanda, deducendone la totale infondatezza. Con un secondo atto di citazione ..notificato il 9 novembre 1999, il \M\ proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti su ricorso della Banca Popolare di Crotone, per il pagamento della somma di L. 300 milioni, oltre interessi legali dal 5 gennaio 1998 al soddisfo.
L'opponente, facendo valere le medesime ragioni già prospettate nel giudizio instaurato con la citazione notificata nel precedente mese di luglio, chiedeva la revoca dell'ingiunzione e, in via riconvenzionale, la condanna dell'Istituto di credito al risarcimento dei danni, anche per lite temeraria, che quantificava in L. 3 miliardi.
Si costituiva anche in questo giudizio la Banca Popolare di Crotone che sollecitava il rigetto dell'opposizione, e, in via riconvenzionale, reclamava la condanna del \M\ al pagamento della somma di L. un miliardo, a titolo di risarcimento danni. I due giudizi venivano riuniti. Rigettati due ricorsi ex art. 700 c.p.c. presentati in corso di causa dal \M\, le due cause venivano istruite mediante produzione documentale.
Il Tribunale, con sentenza del 31 ottobre 2001, rigettava la domanda del \M\, confermando il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti;
rigettava anche la domanda di risarcimento proposta dalla Banca in via riconvenzionale;
compensava per intero le spese dei due giudizi riuniti e dei procedimenti cautelari proposti in corso di causa.
Avverso la sentenza in questione proponeva appello il \M\, con atto notificato il 7 febbraio 2002, chiedendo l'integrale riforma della sentenza di primo grado.
Resisteva all'impugnazione la Banca Popolare di Crotone, che ne chiedeva il rigetto e instava per la condanna della controparte al pagamento in tutto o in parte delle spese del giudizio di primo grado. La Corte d'appello di Reggio Calabria, con sentenza 190/06, rigettava l'appello.
Avverso la detta sentenza ricorre per cassazione il \M\ sulla base di cinque motivi, illustrati con memoria, cui resiste con controricorso la Banca popolare di Crotone SP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente contesta la sentenza impugnata laddove non ha riconosciuto l'invalidità della obbligazione fideiussoria in conseguenza dell'invalidità del contratto di concessione di fido e dell'obbligazione garantita. Con il secondo motivo assume l'erroneità della decisione in relazione alla ritenuta inesigibilità della fideiussione a causa dell'intervenuta cessione del credito e dell'omessa escussione del debitore ceduto lamentando altresì la violazione di norme sull'interpretazione del contratto.
Con il terzo motivo deduce vizi di motivazione relativamente all'accertamento della conclusione della cessione di credito. Con il quarto motivo lamenta la decadenza della fideiussione per la mancata attivazione della banca nei confronti del debitore principale.
Con il quinto motivo si duole della mancata rilevazione d'ufficio della nullità della clausola sugli interessi anatocistici. Il primo motivo è infondato.
Il ricorrente deduce che il contratto di apertura di credito intercorso tra la AS LA e la Banca popolare di Crotone sarebbe nullo in quanto, in violazione della L. n. 91 del 1981, art. 12 non vi sarebbe stata, per non essere stata richiesta, l'autorizzazione da parte della Federazione basket alla delibera che decideva la stipulazione del contratto bancario. In subordine il ricorrente sostiene l'invalidità o l'inefficacia del contratto. Da ciò deduce che, essendo il contratto garantito nullo ovvero invalido o inefficace,anche la fideiussione da esso ricorrente rilasciata a garanzia dell'adempimento del contratto bancario dovrebbe considerarsi invalida.
Si osserva in generale che questa Corte chiamata in altre occasioni, ma in fattispecie diverse dalla attuale,a pronunciarsi sulla L. n. 91 del 1981 ha già avuto occasione di rilevare in generale che "le
relazioni tra ordinamento (generale) statuale e ordinamento (particolare) sportivo sono caratterizzate da un peculiare complessità, derivante dal fatto che risultano coinvolti in nesso di stretta interdipendenza, gli interessi privati degli enti e degli atleti e gli interessi pubblicistici al regolamentare svolgimento dell'attività sportiva", (cfr.