Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 17/04/2019, n. 10713
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ORDINANZA sul ricorso 22436-2017 proposto da: C M, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIPRO 77, presso lo studio dell'avvocato G R, che lo rappresenta e difende;- ricorrente -contro POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente 201S domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso l'AREA LEGALE 4161 TERRITORIALE CENTRO DI POSTE ITALIANE, rappresentata e difesa dall'avvocato R A;- controricorrente - avverso la sentenza n. 1080/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/03/2017 R.G.N. 8128/2012. / i. r.g. 22436/2017 RILEVATO CHE la Corte di Appello di Roma rigettava l'appello proposto da M C nei confronti di Poste Italiane avverso la pronuncia resa dal Tribunale della stessa sede con cui era stato respinto il ricorso inteso a conseguire la declaratoria di nullità del termine apposto ai contratti stipulati fra le parti ai sensi dell'art.1 d.lgs. n.368 del 2001, in relazione ai periodi 20/6-19/9/2003 per "ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale addetto inquadrato nell'Area Operativa e addetto al servizio di recapito presso la filiale di Salerno assente con diritto alla conservazione del posto";deduceva a sostegno del decisum che le causali apposte ai contratti erano assistite dal requisito della specificità, recando riferimento all'ufficio di destinazione, alle mansioni dei lavoratori da sostituire e al loro inquadramento;sotto il versante probatorio, rimarcava che le allegazioni della società in ordine alle esigenze sostitutive del personale assente in periodo feriale, erano state suffragate dalle dichiarazioni testimoniali raccolte;per la cassazione della decisione ha proposto ricorso il Cerzosimo sulla base di unico articolato motivo illustrato da memoria;ha resistito la società Poste Italiane con controricorso. CONSIDERATO CHE 1.Con unico articolato motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del d. Igs. n.368/2001 lamentando in sostanza che contrasta col diritto europeo ed in particolare con la direttiva 1999/70 CE. Si duole che la Corte di merito non abbia condiviso i rilievi espressi in sede di gravame, in ordine alla genericità della causale apposta al contratto inter partes, ribadendo che la società avrebbe dovuto dimostrare che nell'ufficio, postale cui era stato adibito (Montecorvino Rovella), erano assenti lavoratori con diritto alla conservazione del posto/ 2. il motivo è infondato;questa Corte ha chiarito (vedi Cass. 26/1/2010 n. 1577 e n. 1576) che il quadro normativo emerso a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n.368 del 2001 è caratterizzato dall'abbandono del sistema rigido previsto dalla L. n.230 del 1962 - che prevedeva la tipizzazione delle fattispecie legittimanti il ricorso al contratto a tempo determinato - e dall'introduzione di un sistema articolato per clausole generali in cui l'apposizione del termine è consentita a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo O sostitutivo;si è infatti affermato che l'onere di specificazione della causale nell'atto scritto costituisce una perimetrazione della facoltà riconosciuta al datore di • - cl. r.g. 22436/2017 - ' lavoro di far ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato per soddisfare una vasta gamma di esigenze aziendali (di carattere tecnico,produttivo, organizzativo o aziendale), a prescindere da fattispecie predeterminate;il venir meno del sistema delle fattispecie legittimanti impone che il concetto di specificità sia collegato a situazioni aziendali non più standardizzate ma obiettive, con riferimento alle realtà specifiche in cui il contratto viene ad essere applicato;il concetto di specificità risente, dunque, di un certo grado di elasticità che, in sede di controllo giudiziale, deve essere valutato dal giudice secondo criteri di congruità e ragionevolezza;3. è stato in particolare precisato (in motivazione, vedi 15/12/2011 Cass.n.27052) che il contratto a termine, se in una situazione aziendale elementare è configurabile come strumento idoneo a consentire la sostituzione di un singolo lavoratore addetto a specifica e ben determinata mansione, allo stesso modo in una situazione aziendale complessa è configurabile come strumento di inserimento del lavoratore assunto in un processo in cui la sostituzione sia riferita non ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica che sia occasionalmente scoperta;in quest'ultimo caso, il requisito della specificità può ritenersi soddisfatto non tanto con l'indicazione nominativa del lavoratore o dei lavoratori sostituiti, quanto con la verifica della corrispondenza quantitativa tra il numero dei lavoratori assunti con contratto a termine per lo svolgimento di una data funzione aziendale e scoperture che per quella stessa funzione si sono realizzate per il periodo dell'assunzione;
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