Cass. pen., sez. V, sentenza 09/03/2023, n. 09971

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 09/03/2023, n. 09971
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09971
Data del deposito : 9 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1. DE TR CO nato a [...] il [...] 2. RO VI AN nato a [...] il [...] 3. OR CO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE di APPELLO di LECCE SEZIONE DISTACCATA di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, per quanto qui interessa, la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto ha confermato la condanna: - di De MI CC, NT SC e SA TO IO (quest'ultimo dipendente civile del Ministero della difesa) per il furto, commesso il 20 agosto 2015, in concorso tra loro, di ventuno batterie navali e di una morsa da banco, posti all'interno dell'arsenale militare di Taranto (artt. 624, 625, comma primo, nn. 2, 5, 7, e 61 n. 9, cod. pen. - capo 1 dell'imputazione);
- di De MI CC e SA TO NT per il reato di introduzione clandestina in luoghi militari (art. 260 cod. pen. - capo 2);
- di De MI CC e NT SC per aver violato i sigilli apposti sul veicolo, utilizzato per il furto, Fiat Daily targato DH 617 EK (art. 349 cod. pen. - capo 3);
- di SA TO NT per il reato di evasione dagli arresti domiciliari, misura adottata nei suoi confronti a seguito dell'arresto in flagranza per il reato di cui al capo 1 (art. 385, cod. pen., capo 5). Con la medesima sentenza il giudice di secondo grado ha escluso la recidiva riconosciuta al SA e ridotto le pene applicate a SA e De MI.

2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, con separati atti a firma dei rispettivi difensori.

3. De MI CC sviluppa tre motivi.

3.1. Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza del dolo specifico del reato di furto. Le batterie sottratte erano "esauste" e, come tali, prive di valore;
dunque non potrebbe configurarsi "il fine di profitto" che connota la fattispecie di cui all'art.624 cod. pen.. 3.2. Con il secondo motivo deduce il mancato rispetto del canone dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.. 3.3. Con il terzo contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.;
la particolare tenuità del fatto sarebbe evincibile dalla natura dei beni sottratti: materiale di risulta privo di valore commerciale.

4. NT SC propone un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza del concorso nel reato. Non vi sarebbe alcuna prova certa della partecipazione di NT al furto per cui è processo;
risultano soltanto due telefonate con il SA che, peraltro, documentano come NT si trovasse in località lontana da quella di commissione del furto.

5. SA TO NT articola tre motivi, di seguito enunciati, ex art. 173, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

5.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen., la mancata assunzione delle prove testimoniali decisive richieste con l'atto di appello. I testimoni indicati avrebbero dovuto confermare che alle ore 12,30 del 20 agosto 2015 SA si trovava in luogo distante rispetto al varco dell'arsenale.

5.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità per i reati di furto (capo 1), di introduzione clandestina in luoghi militari (capo 2), di evasione (capo 5). Il ricorso ripercorre gli esiti dell'istruttoria dibattimentale per sostenere che, a differenza di quanto ritenuto dai giudici di merito, risulterebbe confermata la versione difensiva che colloca SA distante dal varco di accesso nell'arco temporale in cui si sono svolti i fatti: dalle ore 11.30 alle ore 12:30 del 20 agosto 2015 (pagg. 13-32). Si sostiene, tra l'altro: - che la sentenza di secondo grado sarebbe solo apparentemente motivata, risolvendosi nel recepimento acritico di quella di primo grado;
- che le prove raccolte sarebbero state erroneamente valutate e non sarebbe stata rispettata la regola di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.;
- che le

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