Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/11/2003, n. 17014

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L'impugnazione di una decisione giurisdizionale, intesa come "mezzo", consiste in una domanda, con la quale una delle parti litiganti rimette in discussione, nei confronti dell'altra, l'oggetto del provvedimento impugnato, e non può quindi indirizzarsi contro l'organo giudicante, che è soggetto terzo rispetto alle parti del processo e non può pertanto essere coinvolto dalle domande in esso proposte. (Enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione - proposto per far valere il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in relazione ad una sentenza dalla stessa emessa - rivolto contro la Corte dei conti in sede giurisdizionale).

Posto che, nel sistema vigente, il ricorso per cassazione contro le decisioni della Corte dei conti non è incondizionato, potendo essere sperimentato soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione ma non per violazione di norme di diritto o per violazione delle norme che regolano il processo davanti al giudice contabile o che ne disciplinano i poteri, è inammissibile il ricorso alle Sezioni Unite avverso il capo della sentenza della Corte dei conti che, in esito alla assoluzione dell'incolpato (in parte per intervenuta prescrizione) in un giudizio di responsabilità contabile, abbia dichiarato la compensazione delle spese legali e di giustizia, sostanzialmente negando il diritto del soggetto sottoposto al giudizio al rimborso delle dette spese dall'amministrazione di appartenenza (secondo quando disposto dall'art. 3, comma secondo bis, del D.L.23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639), atteso che l'adottata decisione rientra nella giurisdizione della Corte dei conti, in base al principio per cui la statuizione sulle spese del giudizio contabile è oggetto della sentenza emessa da quel giudice, essendo da escludere che gli eventuali errori concernenti la relativa decisione, in ragione della estraneità al giudizio di responsabilità contabile del rimborso delle spese sopportate dall'incolpato poi assolto da parte dell'amministrazione di provenienza, siano espressione di esorbitanza dai limiti esterni della giurisdizione della Corte dei conti.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/11/2003, n. 17014
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17014
Data del deposito : 12 novembre 2003

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. G A - Primo Presidente f.f. -
Dott. G M - Presidente di sezione -
Dott. V P - Consigliere -
Dott. E A - Consigliere -
Dott. P R - Consigliere -
Dott. A E - Consigliere -
Dott. D N L F - rel. Consigliere -
Dott. R F - Consigliere -
Dott. M G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GUAZZALOCA GIORGIO, COLUCCI FRANCESCO, GRAZIA PIERLUIGI, elettivamente domiciliati in

ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO

9, presso lo studio dell'avvocato G G, rappresentati e difesi dall'avvocato B G, giusta delega a margine del ricorso;



- ricorrenti -


contro
CORTE DEI CONTI, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;



- controricorrente -


e contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO, PRESSO LA CORTE DEI CONTI IN ROMA, elettivamente domiciliato in VIA

BAIAMONTI

25;



- controricorrente -


avverso la sentenza n. 51/01 della Corte dei Conti di ROMA, depositata il 02/02/01;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 08/05/03 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;

udito l'Avvocato Benedetto GRAZIOSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'inammissibilità o rigetto del ricorso, giurisdizione della Corte dei Conti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


1. Il Procuratore regionale della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Emilia Romagna, con atto di citazione del 28 luglio 1998, ha convenuto in giudizio davanti alla Sezione, tra gli altri, i sigg. Giorgio Guazzaloca, Pierluigi Grazia e Francesco Colucci, membri della giunta esecutiva della Camera di commercio industria, agricoltura ed artigianato di Bologna, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, per avere, con più delibere, conferito incarichi vari a soggetti esterni all'Ente, che ne aveva ricevuto un danno complessivo di oltre lire 500 milioni.
La Sezione regionale ha assolto i convenuti dalla domanda, dichiarando l'intervenuta prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità con riferimento ad alcune delibere e la mancanza di colpa grave per le altre delibere. La Sezione ha aggiunto che, per le spese del giudizio, trovava applicazione la disposizione del comma 2 bis dell'art. 3 d.l. 23 ottobre 1996 n. 543, come modificato dalla
legge di conversione 20 dicembre 1996 n. 639.


2. Il Procuratore regionale ha impugnato la decisione ed ha chiesto, tra l'altro, che gli appellati fossero dichiarati tenuti a rimborsare le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Gli appellati hanno resistito all'impugnazione ed hanno dedotto, che, ai fini delle spese, trovava applicazione la disposizione dell'art. 3 prima richiamato.
La Sezione giurisdizionale centrale della Corte dei conti, con sentenza 2 febbraio 2002, ha dichiarato parzialmente inammissibile l'appello ed ha compensato le spese di entrambi i gradi del giudizio.

3. I sigg. Giorgio Guazzaloca, Francesco Colucci e Pierluigi Grazia hanno proposto ricorso davanti alle Sezioni unite di questa Corte ed hanno chiesto che sia dichiarato "il difetto di giurisdizione della Sezione giurisdizionale centrale della Corte dei conti in merito alla declaratoria, al caso di specie, dell'art. 3, comma 2 bis, della legge n. 639/96, cassando così senza rinvio la sentenza impugnata
(....)".
Il ricorso è stato rivolto contro il Procuratore generale della Corte dei conti e contro la Corte dei conti in sede giurisdizionale, in persona del suo presidente ed entrambi hanno resistito con separati controricorsi.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Il ricorso, nella parte in cui è rivolto contro "la Corte dei conti in sede giurisdizionale, in persona del Presidente" è inammissibile.
L'impugnazione di una decisione giurisdizionale, intesa come "mezzo", consiste in una domanda, con la quale una delle parti litiganti rimette in discussione, nei confronti dell'altra, l'oggetto del provvedimento impugnato.
L'impugnazione, da questo punto di vista, non può coinvolgere, quindi, l'organo giudicante, che è soggetto terzo rispetto alle parti del processo e non può essere coinvolto dalle domande in esso proposte.
Il ricorso per Cassazione, nella parte in cui è rivolto contro la Corte dei conti in sede giurisdizionale, si trova in questa condizione e, perciò, è dichiarato inammissibile.


2. L'unico motivo del ricorso rivolto contro il Procuratore generale investe il capo della decisione che ha dichiarato compensate "le spese legali e di giustizia di entrambi i gradi del giudizio".

2.1. La Corte dei conti, più precisamente, ha affermato che, secondo l'art. 3, comma 2 bis, della legge 20 dicembre 1996, n. 639, le spese legali sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza "in caso di definitivo proscioglimento", ma, nella specie, la condizione non ricorreva, perché i convenuti erano stati assolti prevalentemente per intervenuta prescrizione e solo in minima parte per motivi di merito.


2.2. I ricorrenti sostengono in contrario che, nel sistema della responsabilità contabile, l'art. 3, comma 2 bis, citato riconosce ai convenuti il diritto al rimborso dall'amministrazione di appartenenza delle spese sostenute nel giudizio e dichiarano che la sentenza impugnata ha confuso tale diritto con il potere dovere del giudice di pronunciarsi sulle spese del giudizio. Soggiungono che la Corte dei conti può esercitare il potere contestato con riferimento alle cosiddette spese di giustizia (esborsi di cancelleria e simili), ma non con riguardo alle spese di parte (come gli onorari ai difensori), perché il rimborso di queste non può essere disposto con la decisione contabile, ma è determinato successivamente e separatamente dalla sentenza.
Con la memoria difensiva precisano che l'art. 3, comma 2 bis citato, da un lato spezza la connessione tra le spese ed il giudizio di riferimento, dando luogo ad un rapporto di diritto sostanziale che coinvolge un soggetto terzo, individuato nell'amministrazione di appartenenza, dall'altro lato configura il rimborso come vero e proprio diritto soggettivo, la negazione del quale si risolve in un difetto assoluto di giurisdizione della Corte. Con riferimento all'affermazione, che il comma 2 bis dell'art. 3 citato presuppone una pronuncia nel merito, che nella specie non si sarebbe avuta, i ricorrenti aggiungono che il presupposto non è contemplato nella legge, la quale si riferisce all'assoluzione definitiva dell'incolpato.

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