Cass. civ., sez. III, sentenza 26/04/2010, n. 9918

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Con riguardo alle somme dovute dalle unità sanitarie locali ai farmacisti per le prestazioni da costoro erogate in favore degli assistiti, il luogo di adempimento dell'obbligazione pecuniaria è quello ove si trova l'ufficio di tesoreria delegato all'esecuzione del mandato, ai sensi dell'art. 420 del r.d. n. 827 del 1924, mentre non si applica la norma contenuta nell'art. 1182, terzo comma, cod. civ., secondo la quale l'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore al tempo della scadenza; né a diversa conclusione può pervenirsi per le fattispecie alle quali si applica la legge reg. Campania 11 novembre 1980, n. 63, in quanto la previsione in essa contenuta che il mandato di pagamento possa contenere gli estremi dei conti correnti postali o bancari dei creditori e del luogo dove debbano eseguirsi i pagamenti, e che i creditori possano chiedere che si proceda al versamento degli importi dovuti sul proprio conto corrente è dettata per facilitare il creditore, ma non modifica il luogo di adempimento dell'obbligazione pecuniaria della pubblica amministrazione. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 1219, n. 1, cod. civ., per la costituzione in mora della USL (e, per essa, della subentrata Gestione liquidatoria) non è sufficiente che sia scaduto il termine per l'adempimento dell'obbligo, ma è necessario che il creditore formuli una richiesta scritta di pagamento, e tale non può essere considerato l'invio delle distinte riepilogative delle ricette che il farmacista ha l'onere di inoltrare entro il quattordicesimo giorno di ogni mese.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 26/04/2010, n. 9918
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9918
Data del deposito : 26 aprile 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V M - Presidente -
Dott. F C - Consigliere -
Dott. U F - Consigliere -
Dott. U G - rel. Consigliere -
Dott. L R - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
R B, elettivamente domiciliata in Roma, Via del Casale di San Pio V n. 14, presso lo studio dell'avv. G G, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;



- ricorrente -


contro
GESTIONE LIQUIDATORIA ex USL 30, in persona del legale rappresentante, domiciliato in Castellammare di Stabia, Via De Gasperi n. 171;

- intimata -
e contro
REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante, domiciliato in Napoli, Via Santa Lucia n. 81 (studio avv. G T);

- intimata -
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 993/05 in data 31 marzo 2005, pubblicata il 7 aprile 2005. Udita la relazione del Consigliere Dott. G U;

udito l'avv. G G;

udito il P.M. in persona del Cons. Dr. V M che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 17 ottobre 1992 R B, titolare di una farmacia, deduceva di aver anticipato le somme per i medicinali forniti agli assistiti dal SSNN da maggio a luglio 1990 e da gennaio ad aprile 1991;
conveniva quindi avanti al Tribunale di Napoli la USL 30 chiedendo la condanna al pagamento di L. 33.259.465 a titolo di interessi legali, oltre agli interessi anatocistici e al risarcimento del maggior danno per aver pagato in ritardo i medicinali. La USL 30 eccepiva il difetto di legittimazione passiva e chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa l'USL 41 e la Regione Campania;
su sutorizzazione del giudice provvedeva quindi all'integrazione del contraddittorio.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 28 settembre 2001, dichiarava il difetto di legittimazione passiva della USL 41 e della Regione Campania;
nel merito, rigettava la domanda, ritenuto che difettasse il requisito della costituzione in mora della debitrice.
Con sentenza del 7 aprile 2005 la Corte di Appello di Napoli rigettava la domanda perché: 1) nei confronti della USL era necessaria la costituzione in mora, non sostituibile dalla trasmissione delle distinte riepilogative mensili inoltrate dal farmacista;
2) la L. n. 833 del 1978, art. 50, contenente le norme quadro in tema di contabilità USL, disponeva che la disciplina amministrativa contabile delle gestioni doveva corrispondere ai principi della contabilità pubblica dello Stato (R.D. n. 2240 del 1923) e la L.R. Campania n. 63 del 1980 (artt. 37-39), in
applicazione di detti principi, aveva esteso alle USL il sistema di pagamento mediante emissione di mandati tratti sulla Tesoreria;
3) perciò, ai sensi del R.D. n. 2240 del 1923, artt. 54 e segg. e art. 417 del regolamento 827/1924 - che in deroga espressa all'art. 1182 c.c., comma 3, determinava la natura querables e non portables delle
obbligazioni dello Stato - era necessaria la costituzione in mora della USL ai sensi dell'art. 1219 c.c., comma 1;
4) conseguentemente non era con figurabile la mora ex re alla scadenza del termine per il pagamento, ma soltanto previa richiesta formale del creditore e perciò non spettavano al farmacista gli interessi moratori ai sensi dell'art. 1224 c.c.. Propone ricorso per cassazione R B con sei motivi. Nessuno degli enti intimati ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1182. 1183, 1218, 1219, 1224 c.c., L.R. Campania 11 novembre 1980, n. 63, artt. 37, 38 e 39, nonché la insufficienza
della motivazione avendo la Corte d'Appello erroneamente interpretato la normativa sopra indicata, nel senso che non sarebbe configurabile, nel caso di specie, la cosiddetta "mora ex re" e quindi la maturazione di interessi e maggior danno da svalutazione sarebbe subordinata ad un atto di costituzione in mora ai sensi dell'art.1219 c.c.. La questione è stata più volte affrontata dalla giurisprudenza di questa Corte di Cassazione nel senso che la L. 23 dicembre 1978, n.833, art. 50, n. 1, istitutiva del servizio sanitario nazionale,
obbliga le regioni a disciplinare l'utilizzazione del patrimonio e la contabilità delle UUSSLL conformando la disciplina amministrativo - contabile delle gestioni delle medesime ai principi della contabilità pubblica previsti dalla legislazione vigente, e la L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 8 (Finanziamento del Servizio Sanitario
Nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla L. 1 giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile), come modificato dalla Legge Di Conversione 29 febbraio 1980, n. 33 (nel testo novellato dalla L. 20 marzo 1981, n.119, art. 35), stabilisce che il servizio di tesoreria sia affidato
dalle UUSSLL ad una delle aziende di credito di cui al R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, art.

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