Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/07/2024, n. 20006
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L'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1992/1993 e il 2005/2006 non è soggetto né all'incremento annuale in relazione alla variazione del costo della vita né all'adeguamento triennale, previsti dall'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 257 del 1991, in virtù del blocco di tali aggiornamenti previsto, con effetti convergenti e senza soluzione di continuità, dall'art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del 1992, conv. dalla l. n. 438 del 1992, come interpretato dall'art. 1, comma 33, della l. n. 549 del 1995; dall'art. 3, comma 36, della l. n. 537 del 1993; dall'art. 1, comma 66, della l. n. 662 del 1996; dall'art. 32, comma 12, della l. n. 449 del 1997; dall'art. 22 della l. n. 488 del 1999; dall'art. 36 della l. n. 289 del 2002.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 22881/2019 Numero sezionale 268/2024 Numero di raccolta generale 20006/2024 Data pubblicazione 19/07/2024 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Medici specializzandi – Corsi di specializzazione Composta da dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1997 – Borsa di studio ─ Rideterminazione triennale ex art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991 MARGHERITA CASSANO - Presidente - GACOMO TRAVAGLINO - Presidente di Sezione - R.G.N. 22881/2019 LUCIA TRIA - Presidente di Sezione - ALBERTO GUSTI - Presidente di Sezione - Cron. UMBERTO L.C.G. STI - Consigliere – UP – 09/07/2024 ANNALISA DI PNIO - Consigliere – GUSEPPE GRASSO - Consigliere – E IO - Consigliere Rel. – M R - Consigliere – ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 22881/2019 R.G. proposto da Università degli Studi di Catania, rappresentata e difesa dall'Avv. V R (p.e.c.: vincenzo.reina@pec.ordineavvocaticatania.it), con domicilio eletto in Roma, Largo Trionfale, n. 7, presso lo studio Numero registro generale 22881/2019 Numero sezionale 268/2024 Numero di raccolta generale 20006/2024 Data pubblicazione 19/07/2024 dell'Avv. L M;
– ricorrente –
contro
B C G M, C G e C Filomena, rappresentati e difesi dall'Avv. Mariagrazia Caruso (p.e.c. indicata: mariagrazia.caruso@pec.ordineavvocaticatania.it);
– controricorrenti – e nei confronti di Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze;
– intimati – e sul ricorso successivo proposto da Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato (p.e.c. indicata: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici domiciliano ope legis in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrenti –
contro
B C G M, C G e C Filomena, rappresentati e difesi dall'Avv. Mariagrazia Caruso (p.e.c. indicata: mariagrazia.caruso@pec.ordineavvocaticatania.it);
– controricorrenti – 2 Numero registro generale 22881/2019 Numero sezionale 268/2024 Numero di raccolta generale 20006/2024 Data pubblicazione 19/07/2024 nonché
contro
Università degli Studi di Catania, rappresentata e difesa dall'Avv. V R (p.e.c.: vincenzo.reina@pec.ordineavvocaticatania.it), con domicilio eletto in Roma, Largo Trionfale, n. 7, presso lo studio dell'Avv. L M;
– controricorrente – e nei confronti di Presidenza del Consiglio dei Ministri;
– intimata – avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania, n. 582/2019, pubblicata il 13 marzo 2019. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 9 luglio 2024 dal Consigliere E I. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Pepe, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. Udita l'Avvocata Domenica Claudia Puntoriero, per delega dell'Avv. Reina. Udita l'Avvocata Mariagrazia Caruso. Udito l'Avvocato dello Stato Gianluigi Diodato.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ., depositato in data 26 aprile 2013, Corrada Giuseppa Maria B, Giuseppe Cancemi e F C adirono il Tribunale di Catania perché pronunciasse, in contraddittorio con la Presidenza del Consiglio dei ministri, il M.I.U.R., il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Università degli Studi di Catania e la Regione Sicilia, la condanna degli stessi, in solido, al risarcimento dei 3 Numero registro generale 22881/2019 Numero sezionale 268/2024 Numero di raccolta generale 20006/2024 Data pubblicazione 19/07/2024 danni conseguenti alla mancata attuazione della Direttiva CE 93/16, in tema di adeguata retribuzione spettante per la frequenza di corsi di specializzazione. Premesso di essere medici specializzati in varie discipline mediche in anni accademici compresi tra il 1991/1992 e il 1997/1998 e di aver percepito la borsa di studio prevista dal d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, pari a Lire 21.500.000 annuali, lamentarono: la mancata corresponsione della adeguata remunerazione in misura corrispondente a quella percepita dai medici specializzandi a partire dall'anno accademico 2006/2007 e successivi;
la mancata applicazione dei benefici previsti dal d.lgs. n. 368 del 1999 nonché dai decreti attuativi d.P.C.M. 3 marzo, 6 luglio, 2 novembre del 2007. Chiesero, altresì, la condanna delle amministrazioni convenute, in solido tra loro, al pagamento della somma corrispondente alla differenza tra quanto effettivamente percepito e l'importo che avrebbero percepito ove fosse stata applicata la rideterminazione triennale prevista «in funzione del miglioramento tabellare minimo di cui alla contrattazione collettiva relativa al personale medico dipendente del SSN», ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991. Instaurato il contraddittorio, il Tribunale, con ordinanza del 2 giugno 2014, rigettò le domande.
2. Con sentenza n. 582/2019, resa pubblica il 13 marzo 2019, la Corte d'appello di Catania, in parziale accoglimento del gravame interposto dai medici, ha riconosciuto il diritto degli stessi alla rideterminazione triennale della borsa di studio limitatamente agli anni compresi tra il 1994 ed il 1997. Ha infatti ritenuto ─ argomentando dal combinato disposto, da un lato, dell'art. 7, comma 1, d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, che aveva bloccato gli incrementi contrattuali per il personale medico dipendente del SSN fino al 31 dicembre 1993, prevedendo che i nuovi 4 Numero registro generale 22881/2019 Numero sezionale 268/2024 Numero di raccolta generale 20006/2024 Data pubblicazione 19/07/2024 accordi avrebbero avuto effetto dal 1° gennaio 1994, e, dall'altro, dell'art. 32, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha disposto il consolidamento nell'importo di 315 miliardi di Lire, a far tempo dal 1998, dell'intera quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti ─ che la rideterminazione della remunerazione per la partecipazione alle scuole di specializzazione afferenti alle facoltà di medicina in conseguenza di nuovi accordi sindacali non poteva considerarsi bloccata negli anni compresi tra il 1994 e il 1997, con la conseguenza che, prevedendo l'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 un sistema triennale di adeguamento delle borse in funzione dei detti accordi, si doveva riconoscere in favore di tutt'e tre gli appellanti (odierni resistenti) il diritto a beneficiare della rideterminazione a decorrere dall'a.a. 1994/1995, nonché, in favore del solo C (il solo tra i tre ad aver terminato il corso nel 1998), il diritto a beneficiare anche della seconda rideterminazione, per l'anno accademico 1997/1998. Ha quindi condannato in solido il Ministero dell'Università e della Ricerca, il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Università degli Studi di Catania al pagamento in favore dei ricorrenti di «somma pari alla rideterminazione triennale delle borse di studio corrisposte secondo i criteri di cui in motivazione».
3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso l'Università degli Studi di Catania, sulla base di due motivi;
successivo ricorso è stato proposto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base di un solo motivo. L'Università degli Studi di Catania, Corrada Giuseppa Maria B, G C e F C si sono difesi con controricorso. La Presidenza del Consiglio dei ministri non ha svolto difese. 5 Numero registro generale 22881/2019 Numero sezionale 268/2024 Numero di raccolta generale 20006/2024 Data pubblicazione 19/07/2024 La difesa dei dottori B, C e C ha depositato memoria.
4. Con ordinanza interlocutoria n. 6928/2024 del 14/03/2024, la Sezione Lavoro della Corte ha rimesso gli atti alla Prima Presidente, ai fini dell'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, in relazione alla questione di massima di particolare importanza, rilevante per la decisione in ordine al primo motivo del ricorso dell'Università ed all'unico motivo del ricorso proposto dai Ministeri, «se l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione sia soggetto, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1997, all'adeguamento triennale previsto dall'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 257 del 1991».
5. Il Procuratore Generale ha depositato memoria concludendo per l'accoglimento dei ricorsi. Tutte le parti hanno depositato memorie. RAGONI DELLA DECISIONE I. Il ricorso dell'Università.
1. Con il primo motivo del proprio ricorso l'Università degli Studi di Catania denuncia la violazione degli artt. 7, comma 5, d.l. n. 384 del 1992;
1, comma 33, l. n. 549 del 1995;
22 l. n. 488 del 1999;
36, comma 1, l. n. 289 del 2002. Sostiene che — in forza della disposizione interpretativa di cui all'art. 1, comma 33, della l. n. 549 del 1995 — alle borse di studio per i medici specializzandi si applichi il “congelamento” degli aumenti disposto dall'art. 7, commi 5 e 6, d.l. n. 384 del 1992 (successivamente prorogato dall'art. 3, comma 36, l. n. 537 del 1993;
dall'art. 1, comma 66, l. n. 662 del 1996;
dall'art. 22 l. n. 488 del 1999;
dall'art. 36, comma 1, l. n. 289 del 2002). Che tale blocco concernesse anche la rideterminazione triennale di cui all'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257/1991 si desumerebbe dal disposto dell'art. 32, comma 12, l. n. 449 del 1997, a mente del 6 Numero registro generale 22881/2019 Numero sezionale 268/2024 Numero di raccolta generale 20006/2024 Data pubblicazione 19/07/2024 quale «a partire dal 1998 resta consolidata in lire 315 miliardi la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;
conseguentemente