Cass. civ., sez. I, sentenza 29/09/2020, n. 20624

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 29/09/2020, n. 20624
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20624
Data del deposito : 29 settembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 15796-2016 r.g. proposto da: Z S (cod. fisc. ZNNSFN72D01L781G), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dagli Avvocati G C e P P, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Celimontana n. 38, presso lo studio dell'Avvocato P.

- ricorrente -

contro

STUDIO

3/98 s.r.l. (cod. fisc. 02889210239), in persona del legale rappresentante pro tempore D C, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avvocato M T e dall'Avvocato A C, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Savorelli n. 11, presso lo studio dell'Avvocato C. - controricorrente e ricorrente incidentale - zow avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, depositata in data 6.5.2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1G/t9/2020 dal Consigliere dott. R A;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. L C, che ha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento di quello incidentale;
udito, per il controricorrente, l'Avv. T in sostituzione, che ha chiesto respingersi l'avverso ricorso e l'accoglimento del ricorso incidentale.

FATTI DI CAUSA

1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Venezia ha accolto l'appello principale proposto dalla società

STUDIO

3/98 s.r.l. nei confronti di Z S, avverso la sentenza emessa in data 21.12.2010 dal Tribunale di Verona, rigettando pertanto la domanda dello Z diretta a far dichiarare la invalidità della perizia contrattuale del 21.10.2005, concordata tra le parti per la valutazione del valore di liquidazione della quota di partecipazione dello Z, socio receduto dalla compagine sociale. La corte del merito ha, in primo luogo, ricordato la vicenda processuale oggi di nuovo in esame, evidenziando che : i) il tribunale aveva affermato la legittimazione passiva della società e non già dei singoli soci, rispetto alla domanda avanzata dall'attore, in quanto era stato impugnato l'elaborato del 21.10.2005 che era stato il risultato dell'attività prevista nella clausola 9 dell'accordo transattivo raggiunto dalle parti con la scrittura del 16.3.2005;
il) era stata ritenuta, nella sentenza del primo giudice, correttamente avanzata la domanda innanzi al giudice ordinario, poiché con l'accordo del 16.3.2005, le parti avevano definitivamente optato per una modalità negoziale di definizione della controversia, alternativa a quella contenziosa, anche di carattere arbitrale;
iii) il tribunale aveva ritenuto infondata la violazione del diritto al contraddittorio poiché la perizia contrattuale non soggiaceva ai principi e alle norme proprie della giurisdizione e perché, nel corso della perizia, era stata sempre garantita la partecipazione a tutte le attività peritali;
iv) il giudice di prima istanza aveva riscontrato che i dedotti errori di valutazione della componente avviamento e software erano stati la conseguenza diretta di distinti errori di fatto, come tali rilevanti ai sensi dell'art. 1428 cod. civ., compiuti dal perito in ordine alla possibilità di rinnovo del contratto con l'Ospedale di Negrar ed in relazione alla proprietà del software utilizzato nella struttura ospedaliera, oltre che in riferimento alla valutazione del cd. costo figurativo del lavoro dei soci;
v) era stato affermato sempre nella sentenza di primo grado che l'annullamento della perizia contrattuale non determinava invero la caducazione dell'intera transazione del 16.3.2005, non essendo stata dimostrata l'essenzialità della clausola che aveva previsto la soluzione della perizia contrattuale e che l'annullamento di quest'ultima comportava la redazione di altra perizia per la valutazione della quota. La corte territoriale ha dunque ritenuto che: a) al di là del profilo riguardante la correttezza giuridica dell'assunto - secondo cui con la sottoscrizione dell'accordo transattivo del 16.3.2005 si sarebbe comunque superata la clausola compromissoria contenuta nell'art. 15 dell'atto costitutivo della società (profilo che implicherebbe lo scrutinio della natura novativa o meno dell'accordo) - la nullità della predetta clausola arbitrale, per la violazione dell'art. 34 del d.lgs. n. 5/2003, per la prevista possibilità della nomina degli arbitri da parte degli stessi soci anziché da parte di terzi estranei, comportava comunque l'inapplicabilità della clausola derogativa della competenza del giudice ordinario e dunque della eccepita competenza arbitrale, dovendosi concludere per la natura di arbitrato irrituale di quello previsto nella predetta clausola, contenuta nell'atto di costituzione della società;
b) occorreva affermare la nullità parziale della clausola arbitrale e comunque l'esclusione del meccanismo di sostituzione della clausola nulla;
c) fosse fondato il secondo motivo dell'appello principale (da esaminarsi unitamente al primo motivo di appello incidentale), doglianza per la quale occorreva in primis dichiarare la natura di perizia contrattuale e non già di arbitraggio in ordine all'elaborato volto ad accertare il valore della quota di partecipazione del socio receduto, come dettato dalla clausola contenuta ,( nell'art. 7 dell'accordo transattivo concluso tra le parti il 16.3.2005, posto che le parti dell'accordo avevano previsto la soluzione della questione riguardante la determinazione di valore della quota non già facendo riferimento all'equità mercantile, quanto piuttosto a criteri obiettivi estraibili da norme tecniche della scienza contabile;
d) la natura di perizia contrattuale era resa altresì evidente, oltre che dal tenore letterale della clausola contrattuale contenuta nell'accordo, anche dal riferimento di quest'ultimo all'art. 9 dello statuto societario ove, per il rimborso della quota, era stabilito che occorreva far riferimento alla situazione patrimoniale al momento della data di cessazione del rapporto e dunque, nel caso in esame, alla situazione patrimoniale cristallizzata alla data convenzionale del 31.3.2005, con ciò evidenziando come fosse comune volontà delle parti contraenti l'accordo transattivo quella di far ricorso a norme tecniche e ai criteri disciplinanti la scienza contabile per la determinazione del valore della quota e come, al contrario, fosse estraneo a tale volontà negoziale l'intento di cercare un equilibrio economico secondo un criterio di equità mercantile;
e) lo Z aveva, in realtà, dedotto e prospettato errori non qualificabili come errori di fatto, bensì come errori di valutazione e che il giudice di prime cure aveva errato nella qualificazione degli stessi come errori di fatto, dovendosi considerare pacifica la premessa secondo cui, nella perizia contrattuale, la decisione dei periti è impugnabile soltanto attraverso le tipiche azioni di annullamento per eventuali vizi del negozio e di risoluzione per inadempimento dei contratti;
f) dovevano considerarsi, pertanto, meri errori di valutazione, come tali non rilevanti, sia le determinazioni del valore dell'azienda e dell'avviamento, sulla base del presunto errore del criterio patrimoniale-reddituale non applicato e sulla previsione di vigenza del contratto con l'Ospedale del Negrar, sia la valutazione del costo figurativo del lavoro dei soci e sia, infine, la valutazione della proprietà del software;
g) non rilevavano neanche i presunti errori "in procedendo" ovvero "in iudicando", comprensivi della violazione dei principi di collegialità e del contraddittorio, trattandosi della impugnazione di una perizia contrattuale i cui vizi potevano venire in rilievo solo attraverso le tipiche azioni di annullamento per vizi del consenso;
h) non era rintracciabile neanche la 4 y'- violazione da parte del perito delle norme sul mandato, essendosi quest'ultimo attenuto a quanto contrattualmente stabilito tra le parti.
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