Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2018, n. 05384
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Testo completo
nte SENTENZA sul ricorso 25255-2012 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA
29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli 2017 avvocati ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE, 4261 VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
N M, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
COLA DI RIENZO
28, presso lo studio dell'avvocato A C, rappresentato e difeso dall'avvocato M G D R, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 809/2012 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 17/07/2012;
r.g.n. 295/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/11/2017 dal Consigliere Dott. U B;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R F, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato ANTONIETTA CORETTI.
Fatti di causa
La Corte d'appello di Firenze (sentenza del 17.7.2012), in riforma della sentenza n. 1065 del 15.10.2010 del giudice del lavoro del Tribunale di Firenze che aveva respinto la domanda di N M volta alla condanna dell'Inps al pagamento dell'indennità di mobilità ex lege n. 223/91, ha condannato l'istituto di previdenza alla corresponsione di tale prestazione in favore dell'appellante, come da domanda amministrativa del 13.1.2009, nonché al pagamento degli interessi legali sui ratei non corrisposti e al rimborso delle spese del doppio grado di giudizio. La Corte territoriale ha spiegato che risultavano soddisfatti nella fattispecie i requisiti di cui all'art. 24 della legge n. 223/91, contenente disposizioni in tema di cassa integrazione, mobilita' e trattamenti di disoccupazione, atteso che la società s.r.l. Silvi, dalla quale il N era stato licenziato per riduzione del personale, era un'impresa che contava più di 15 dipendenti in ambito provinciale e che aveva proceduto a più di cinque licenziamenti. Per la cassazione della sentenza ricorre l'Inps con un solo motivo. Resiste con controricorso il N. Ragioni della decisione Con un solo motivo l'Inps lamenta la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 1, primo comma, 7, primo comma, 16, primo comma e 24, primo comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223, oltre che dell'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché il vizio di motivazione (art. 360, n.3 e n.5 c.p.c.) In pratica, l'Inps si duole del fatto che la Corte d'appello di Firenze ha riconosciuto il diritto all'indennità di mobilità in favore di un assicurato licenziato per riduzione del personale, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 223 del 1991, da un'impresa (la Silvi
CESARE BECCARIA
29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli 2017 avvocati ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE, 4261 VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
N M, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
COLA DI RIENZO
28, presso lo studio dell'avvocato A C, rappresentato e difeso dall'avvocato M G D R, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 809/2012 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 17/07/2012;
r.g.n. 295/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/11/2017 dal Consigliere Dott. U B;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R F, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato ANTONIETTA CORETTI.
Fatti di causa
La Corte d'appello di Firenze (sentenza del 17.7.2012), in riforma della sentenza n. 1065 del 15.10.2010 del giudice del lavoro del Tribunale di Firenze che aveva respinto la domanda di N M volta alla condanna dell'Inps al pagamento dell'indennità di mobilità ex lege n. 223/91, ha condannato l'istituto di previdenza alla corresponsione di tale prestazione in favore dell'appellante, come da domanda amministrativa del 13.1.2009, nonché al pagamento degli interessi legali sui ratei non corrisposti e al rimborso delle spese del doppio grado di giudizio. La Corte territoriale ha spiegato che risultavano soddisfatti nella fattispecie i requisiti di cui all'art. 24 della legge n. 223/91, contenente disposizioni in tema di cassa integrazione, mobilita' e trattamenti di disoccupazione, atteso che la società s.r.l. Silvi, dalla quale il N era stato licenziato per riduzione del personale, era un'impresa che contava più di 15 dipendenti in ambito provinciale e che aveva proceduto a più di cinque licenziamenti. Per la cassazione della sentenza ricorre l'Inps con un solo motivo. Resiste con controricorso il N. Ragioni della decisione Con un solo motivo l'Inps lamenta la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 1, primo comma, 7, primo comma, 16, primo comma e 24, primo comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223, oltre che dell'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché il vizio di motivazione (art. 360, n.3 e n.5 c.p.c.) In pratica, l'Inps si duole del fatto che la Corte d'appello di Firenze ha riconosciuto il diritto all'indennità di mobilità in favore di un assicurato licenziato per riduzione del personale, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 223 del 1991, da un'impresa (la Silvi
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