Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/06/2006, n. 13027

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La sentenza non definitiva contenente solo statuizioni sulla competenza, pronunciata dal giudice di pace in cause di valore inferiore a millecento euro, non essendo impugnabile con il regolamento di competenza, precluso dal disposto dell'art. 46 cod. proc. civ., non è neppure soggetta all'immediato ricorso per cassazione, potendo proporsi l'impugnazione nei confronti della pronuncia sulla competenza solo insieme all'impugnazione della sentenza definitiva. Ne consegue che avverso la sentenza, pronunciata secondo equità, affermativa della competenza del giudice di pace non è ammessa la riserva facoltativa di ricorso.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/06/2006, n. 13027
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13027
Data del deposito : 1 giugno 2006
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente aggiunto -
Dott. DUVA Vittorio - Presidente di sezione -
Dott. SENESE Salvatore - Presidente di sezione -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. ALTIERI Enrico - Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZZ ID, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, SC A., presso lo studio dell'avvocato DALL'ARA GIAN PIETRO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
OL SA;

- intimato -

avverso la sentenza n. 773/2002 del Giudice di pace di BOLOGNA, depositata il 04/03/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 27/04/2006 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 05/04/2001 DA AZ proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo per la somma di L.

1.468.800 emesso dal giudice di pace di Bologna nei suoi confronti ed in favore di IL AL, contestando, tra l'altro, la competenza territoriale del giudice adito.
Il giudice di pace con sentenza non definitiva depositata il 04/03/2002 rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale, affermando la propria competenza.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione AZ DA.
Non ha svolto attività difensiva l'intimata.
Con ordinanza depositata il 1 marzo 2005, la 1^ sezione civile della Corte ha rilevato che la questione della proponibilità immediata del ricorso per Cassazione avverso la sentenza non definitiva del giudice di pace che, in causa di valore non superiore ai 1.100,00 Euro, abbia deciso sulla sola competenza, risulta oggetto di un contrasto di giurisprudenza, in merito al punto se la stessa possa essere oggetto di ricorso immediato per cassazione ovvero di riserva di impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Ai fini dell'ammissibilità del presente ricorso, va risolto il prospettato contrasto giurisprudenziale.
I termini del sollevato contrasto possono essere così riassunti:
"Nelle cause di valore non superiore a 1100,00 Euro, le sentenze non definitive del giudice di pace che, chiamato a giudicare secondo equità, abbia statuito sulla competenza, affermandola, non potendo formare oggetto di impugnativa con il regolamento di competenza (stante l'espresso divieto di cui all'art. 46 c.p.c.), possono essere oggetto di ricorso immediato per cassazione (o di riserva di ricorso), oppure devono essere impugnate, ex art. 360 c.p.c., esclusivamente insieme alla sentenza che definisce il giudizio (quindi senza necessità di riserva)?".
Va, anzitutto, premesso che il presente contrasto attiene a questione cui è applicabile, ratione temporis (D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ex art. 27), l'art. 360 c.p.c. nell'originaria formulazione, e non in
quella novellata dall'art. 2 del predetto D.Lgs., segnatamente con l'introduzione del comma 3 di tale articolo in merito alla non ricorribilità delle sentenze non definitive, che non decidano, almeno parzialmente, il giudizio.

2. Questa Corte ha più volte affermato che le sentenze dei giudici di pace emesse in controversie di valore non superiore a L. 2 milioni, e successivamente ad Euro 1.100,00, a seguito della (sostituzione dell'art. 113 c.p.c., comma 2, operata dall'art. 1 del D.L. 8 febbraio o febbraio 2003, n. 18 (conv. con L. n. 63 del 2003), sono ricorribili per cassazione sia che il giudice abbia pronunciato sul merito della controversia, sia che si sia limitato ad una pronuncia sulla competenza o su altra questione preliminare di merito, o che abbia infine pronunciato sul merito o sulla competenza (ex multis, Cass. 2004, n. 16336;
Cass. 2003, n. 965;
Cass. 2002, n. 13880;
Cass. 2000, n. 1093).

3.1. Questo orientamento si è in questi termini stabilizzato a seguito della sentenza di queste S.U. 14/12/1998 n. 12542, che ha affermato che l'art. 46 del c.p.c., il quale, nel testo risultante dal coordinamento imposto dalla L. 21 novembre 1991 n. 374, art. 39 istitutiva del giudice di pace, prevede l'inapplicabilità nei giudizi davanti a tale giudice delle disposizioni di cui agli art. 42 e 43 dello stesso codice, in tema di regolamento, necessario o facoltativo, di competenza, deve considerarsi tuttora vigente, non avendo formato oggetto di alcuna esplicita disposizione abrogatrice della citata L. n. 374, ne' potendo considerarsi implicitamente abrogato per incompatibilità o per effetto della nuova disciplina dell'intera materia.

3.2. Sulla base di questo orientamento Cass., sez. 1^, 23/08/2002, n. 12425 ha ritenuto che la riserva di impugnazione, generalmente inammissibile riguardo a sentenza non definitiva contenente solo statuizioni sulla competenza (impugnabile soltanto con regolamento di

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