Cass. pen., sez. I, sentenza 25/03/2022, n. 10972

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 25/03/2022, n. 10972
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10972
Data del deposito : 25 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IAMONTE ANTONINO nato aNELITO DI PORTO SALVO il 29/04/1951 avverso l'ordinanza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere MONICA B;
lette/se le conclusioni del PG>1 Ce_ -4z.)„ké, l ‘1,24~- - ege L.—Ctils0/11,2 Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza in data 10 luglio 2021 la Corte di appello di Reggio Calabria, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza, proposta da A I, volta ad ottenere la revoca, perché illegale, della misura di sicurezza dell'assegnazione a casa di lavoro o colonia agricola, inflittagli con la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 15 dicembre 2011, irrevocabile il 5 marzo 2013. A fondamento della decisione rilevava che la condanna per i delitti di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, intestazione fittizia di beni aggravata e partecipazione ad associazione di stampo mafioso costituiva titolo per la sottoposizione alla misura di sicurezza disposta ai sensi dell'art. 417 cod. pen.. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso l'interessato a mezzo del difensore, avv.to M.M P, il quale ne ha chiesto l'annullamento per omessa e/o insufficiente motivazione e violazione degli artt. 215, 216, 217 e 417 cod. pen. Secondo la difesa, il ragionamento svolto nell'ordinanza impugnata confligge con i principi interpretativi, elaborati dalla giurisprudenza di legittimità nella materia. Nell'istanza respinta si chiedeva di revocare la misura di sicurezza della casa di lavoro applicata in sentenza perché disposta dal giudice della cognizione al di fuori dei casi previsti dagli artt. 215 e 216 cod. pen., che riguardano solamente i soggetti indicati nel citato articolo 216 cod. pen. tra i quali non rientra I. La Corte di appello ha, invece, ritenuto, che, ai sensi dell'art. 417 cod. pen., il giudice della cognizione, in ragione dell'accertamento contenuto in sentenza, era tenuto ad applicare la misura di sicurezza senza alcuna discrezione, scegliendola tra quelle indicate nell'art. 215 cod. pen., citando una sentenza della Sesta Sezione penale della Corte di cassazione, che però è smentita da successiva pronuncia della Prima Sezione penale, la n. 7188 del 10/12/2020, secondo la quale l'applicazione delle misure di sicurezza richiede sempre l'apprezzamento in concreto della pericolosità sociale del condannato. Questo smentisce il ritenuto automatismo tra condanna e misura di sicurezza, tanto più che la massima citata nel provvedimento impugnato non chiarisce se, una volta ritenuta applicabile la misura di sicurezza, il giudice della cognizione debba limitarsi ad applicare la libertà vigilata e se gli sia o meno preclusa la scelta della misura di sicurezza detentiva. Tale seconda possibilità è esclusa dal combinato disposto degli artt. 216 e 217 cod. pen.. Per quanto il comma 4 dell'art. 215 cod. pen. reciti: "Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie, il giudice dispone che si applichi la libertà vigilata, a meno che, trattandosi di un condannato per delitto, ritenga di disporre l'assegnazione di lui a una colonia agricola o ad una casa di lavoro", l'applicazione di questa previsione deve avvenire in correlazione col disposto dell'art. 216 cod. pen.. Del resto l'art. 417 cod. pen. non indica quale misura applicare. Opinare diversamente comporta profili di illegittimità costituzionale del comma 4 dell'art. 215 cod. pen. per contrasto col principio di tassatività, consentendo al giudice di applicare una misura specifica quando la legge, come nel caso dell'art. 417 cod. pen. o dell'art. 7 legge n. 575 del 1965, non ne indica la specie. Nei casi come quello di I, non sottoposto nemmeno a misura di prevenzione al momento della commissione dei reati per i quali è stato condannato, non poteva farsi luogo all'applicazione di misura di sicurezza detentiva. E questo indipendentemente da ogni valutazione in ordine alla concreta applicazione rimessa, con giudizio sulla attuale pericolosità, al Magistrato di sorveglianza.
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