Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/09/2020, n. 19641

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Massime1

Rispetto agli ex soci, qualora all'estinzione della Società di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal Registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla Società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della Società non si estingue, ma si trasferisce ai soci e i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della Società estinta si trasferiscono ad essi in regime di comunione indivisa. Ciò comporta che il socio della Società estinta può legittimamente agire per ottenere l'intero credito della Società e, pertanto, nel caso di specie, il diritto del socio al credito IVA non risulta limitato solamente alla propria quota di partecipazione societaria.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/09/2020, n. 19641
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19641
Data del deposito : 21 settembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata e dagli atti delle parti si evince che: l'Agenzia delle entrate aveva rigettato l'istanza di rimborso Iva per l'anno 2011 presentata dal liquidatore in data successiva alla cancellazione della societa' (------) s.r.l. dal registro delle imprese;
avverso il provvedimento di diniego aveva proposto ricorso (------), in qualita' di socio e di liquidatore di (------) s.r.l. che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Milano;
avverso la pronuncia del giudice di primo grado l'Agenzia delle entrate aveva proposto appello.

La Commissione tributaria regionale della Lombardia ha parzialmente accolto l'appello, in particolare, per quanto di interesse, ha ritenuto che, a seguito della cancellazione della societa' era intervenuta l'estinzione della medesima, sicche' i rapporti alla stessa facenti capo erano riferibili ai soci, i quali erano subentrati sia nel lato attivo che passivo dei medesimi;
(------), avendo agito quale socio, in carenza di rappresentanza processuale degli altri soci, era quindi legittimato ad ottenere il rimborso, ma solo in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale.

Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso (------), in qualita' di socio e di liquidatore di (------) s.r.l., affidato a quattro motivi di censura, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE



1. Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza per falsa applicazione degli articoli 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105 e 1108 c.c., nonche' per omessa motivazione circa la questione della carenza di rappresentanza del socio ricorrente (------), per non avere ritenuto che, essendosi verificato, nel caso di specie, un fenomeno di comunione sui beni appartenenti alla societa' cancellata, ciascun socio e' legittimato ad esercitare i poteri gestori, quindi a far valere il diritto al rimborso del credito Iva per la totalita' e non solo pro quota.



1.1. Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza per falsa applicazione degli articoli 727, 757 e 760 c.c., nonche' per omessa motivazione circa la questione della carenza di potere rappresentativo del socio ricorrente (------), per non avere ritenuto che, a seguito dell'estinzione della societa', si era verificato un fenomeno riconducibile nell'ambito della comunione ereditaria, con la conseguenza che doveva essere riconosciuto a ciascuno dei partecipanti il diritto di agire autonomamente per far valere l'intero credito comune.



1.2. I motivi, che possono essere esaminati unitariamente, in quanto attengono alla medesima questione del diritto del socio di una societa' estinta a far valere il rimborso del credito Iva per l'intero e non solo pro quota, sono fondati.



1.2.1. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilita' dei motivi di ricorso in esame proposta dalla controricorrente in base alla considerazione che gli stessi sarebbero generici e

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