Cass. civ., sez. III, sentenza 02/09/2013, n. 20051

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Il rimedio ex art. 2932 cod. civ., consistente nell'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di trasferire al mandante l'immobile acquistato dal mandatario, è esperibile anche quando il contratto di mandato sia senza rappresentanza e privo di forma scritta.

In ossequio al principio di libertà delle forme, il mandato senza rappresentanza per l'acquisto di beni immobili non necessita della forma scritta, che occorre soltanto per gli atti, come la procura, che costituiscono presupposto per la realizzazione dell'effetto reale del trasferimento della proprietà.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 02/09/2013, n. 20051
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20051
Data del deposito : 2 settembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. A A - Presidente -
Dott. V R - Consigliere -
Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere -
Dott. D S F - Consigliere -
Dott. S L A - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

S
sul ricorso 1535-2008 proposto da:
T FCESCO, TCCFNC62C25G135D, domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati D'IPPOLITO MARIA BEATRICE, B G, FRANCESCHINI CLAUDIO, giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro
C CAUDIO, CCCCLD60T29A262L, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARLETTA 29, presso lo studio dell'avvocato C M, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato B F, giusta delega in atti;

LATERIZI CENTRO ITALIA SPA 04115360960, in persona del legale rappresentante Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. S C, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 9, presso lo studio dell'avvocato P S, rappresentata e difesa dagli avvocati D M, BOTTINI ANTONELLA, giusta delega in atti;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 509/2006 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 21/11/2006, R.G.N. 488/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/2013 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l'Avvocato CLAUDIO FRANCESCHINI;

udito l'Avvocato FABIO BLASI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 21/11/2006 la Corte d'Appello di Perugia ha respinto il gravame interposto dal sig. Francesco T in relazione alla pronunzia Trib. Terni 17/6/2003, di rigetto della domanda proposta nei confronti del sig. Claudio Cecca di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. dell'obbligo di trasferirgli la proprietà dell'immobile da quest'ultimo acquistato all'asta dal Fallimento I.L.G. di Roma, in esecuzione di conferitogli mandato e con mezzi messi a sua disposizione.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il T propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi. Resistono con separati controricorsi il Cecca, che ha presentato anche memoria, e la società Laterizi Centro Italia s.p.a., intervenuta in grado di appello quale acquirente dell'immobile. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1 motivo il ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1703, 1705 e 1706 c.c., artt. 1350 e 1351 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si duole che dalla corte di merito la domanda sia stata rigettata in ragione dell'erroneamente ravvisata mancanza di forma del mandato ad acquistare, laddove il mandato spiega i suoi effetti esclusivamente nel rapporto "interno" tra "rappresentato e rappresentante", mentre gli effetti del contratto di compravendita immobiliare (e quindi il trasferimento della proprietà) in capo al "rappresentato" si producono solo in forza del successivo atto di trasferimento immobiliare (che come noto deve avere forma scritta), non certo in forza del mandato.
Lamenta non essersi da tale giudice tenuto conto che soltanto l'atto di acquisto dell'immobile da parte del mandatario e l'atto di ritrasferimento debbono stipularsi con la forma scritta, ed essere soggetti a trascrizione, e che nel caso la scrittura del 7/4/1991 a firma del Cecca costituisce atto unilaterale di riconoscimento dell'obbligo sul medesimo incombente, e del fatto di avere agito "in nome e per conto" di esso odierno ricorrente, integrando quindi tale dichiarazione, tra le parti, gli estremi di una confessione stragiudiziale proveniente dal debitore (Cecca) e rivolta al creditore (T).
Con il 2 motivo denunzia violazione e/o falsa applicazione dell'art.1988 c.c., art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si duole che, dopo averla ineccepibilmente qualificata come promessa, la corte di merito abbia erroneamente escluso l'idoneità della suindicata dichiarazione del 7/4/1991 a radicare in capo al Cecca l'obbligo di ritrasferirgli l'immobile acquistato, in quanto scaturente da un obbligo giuridicamente "inesistente". Lamenta che erroneamente la corte territoriale ha ritenuto il chirografo in argomento come privo di causa, la quale viceversa chiaramente emerge da tale atto laddove il Cecca dichiara di aver partecipato alla vendita all'incanto "in nome e per conto" del T, cui si impegnava a trasferire l'immobile in tale occasione acquistato.
Si duole che la Corte d'Appello abbia omesso di considerare che una pattuizione come quella intercorsa tra le parti in causa può rivelare l'ipotesi di un negozio fiduciario a contenuto obbligatorio, volto a modificare il risultato finale del negozio esterno di compravendita, con obbligo per il fiduciario Cecca di ritrasferirgli, quale fiduciante, il bene acquistato nella specie col decreto di trasferimento del Tribunale di Roma.
Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che la "dichiarazione di volontà contenuta nella menzionata scrittura integra... indubitabilmente, ex se, gli estremi dell'assunzione dell'obbligo del Cecca a trasferire l'immobile e,
corrispondentemente, gli estremi del riconoscimento del diritto del T a vedersi trasferire la proprietà dell'immobile medesimo". I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, vanno accolti nei termini di seguito indicati.
La corte di merito ha confermato la pronunzia del giudice di prime cure di rigetto della domanda proposta dall'originario attore ed odierno ricorrente T nei confronti del Cecca di ritrasferimento della proprietà dell'immobile da quest'ultimo acquistato all'asta dal fallimento ILG, giusta decreto di trasferimento d.d. 15/2/1990.
Domanda fondata su dichiarazione in data 7/4/1991, sottoscritta dal Cecca, del seguente tenore: "In relazione all'immobile di cui al decreto di trasferimento n. 26289 del Tribunale di Roma in data 13 febbraio 1990, io sottoscritto C CAUDIO nato ad Amelia il 29- 12-60 e residente in Penna in Teverina via Roma 131, dichiaro di aver partecipato alla vendita all'incanto di cui sopra in nome e per conto del sig. Francesco T al quale mi impegno a trasferire l'immobile di cui sopra non appena in possesso dei documenti necessari alla stipula dello atto di compravendita. Orte 7.4.91 In fede".
Come correttamente ravvisato dalla corte di merito, la partecipazione del Cecca alla suindicata vendita all'incanto ha trovato titolo in un rapporto di mandato.
Mandato senza rappresentanza, in realtà (benché la dichiarazione rechi la formula, evidentemente atecnica e comunque impropria, "in nome e per conto", che continua ad essere invero utilizzata dall'odierno ricorrente nella formulazione dei motivi), essendo stato il decreto di trasferimento emesso a nome del Cecca, e non risultando dalle parti mai dedotta questione relativa all'inadempimento di un mandato con rappresentanza, bensì domandata, evidentemente ai sensi dell'art. 1706 c.c., comma 2, l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. dell'obbligo su quest'ultimo asseritamente incombente di ritrasferimento in favore del T, quale mandante per conto del quale la proprietà del bene immobile de quo è stata dal Cecca acquistata in nome proprio nella sua veste di mandatario senza rappresentanza.
Le ragioni poste dal giudice dell'appello a base dell'impugnata decisione si sostanziano nella ravvisata mancanza di prova in ordine alla sussistenza tra le parti di un contratto di mandato in forma scritta avente per oggetto l'acquisto all'asta fallimentare dell'immobile di cui trattasi, nonché nella ritenuta inidoneità della sopra riportata dichiarazione a provarne l'esistenza o a tenerne il luogo, non potendo conseguentemente essa "radicare in capo al Cecca, nonostante la sua stessa convinzione contraria in quel momento, un obbligo giuridicamente inesistente".
Dichiarazione dalla corte di merito ravvisata d'altro canto insuscettibile di valere come fonte autonoma dell'obbligo del Cecca a trasferire l'immobile de quo al T, trattandosi di mero atto di ricognizione o promessa unilaterale difettante di causa. La questione portata all'attenzione di questa Corte concerne dunque la sufficienza della dichiarazione in

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