Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/12/2022, n. 45879

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/12/2022, n. 45879
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45879
Data del deposito : 2 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da R C, nato a Napoli il 26/01/1970 avverso l'ordinanza del 16/05/2022 del Tribunale del riesame di Napoli visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere A C;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale S S, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi i difensori, avv. R J e avv. V S, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del riesame di Napoli ha annullato l'ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari, emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale nei confronti di R C, limitatamente al capo 1), confermandola nel resto, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Al R si contesta, in qualità di incaricato di pubblico servizio presso l'ufficio tecnico del Centro Italiano Ricerche Aerospaziali di Capua (di seguito CIRA), società a maggioranza pubblica, e di RUP della procedura di scelta del contraente, in concorso con F V, progettista dello stesso ufficio, di aver accettato la promessa di S O - imprenditore già condannato per partecipazione al clan dei casalesi e per reati contro la pubblica amministrazione, aggravati ai sensi dell'art. 416-bis. 1 cod. pen.-, della percentuale del 5 0/0 sull'importo degli appalti aggiudicati a società dell'imprenditore o da questi indicate per compiere atti contrari ai doveri di ufficio, consistenti nel rivelare notizie sull'andamento delle gare, avvalendosi della intermediazione di A F, che organizzava incontri riservati con l'imprenditore nel corso dei quali discutere delle modalità di turbativa delle gare e degli importi da corrispondere come prezzo della corruzione. La gravità indiziaria è stata desunta: a) dal contenuto delle conversazioni telefoniche e ambientali intercettate con captatore informatico inserito nel cellulare dell'O, attestanti gli accordi corruttivi stipulati;
b) da servizi di osservazione, che avevano monitorato gli incontri programmati tra gli indagati, procacciati dal Fago;
3) dalla documentazione acquisita relativa alla gara di interesse dell'imprenditore e aggiudicata a ditta a lui riconducibile. Sul piano delle esigenze cautelari è stato ravvisato il pericolo di reiterazione, desunto dalla non occasionalità della condotta e dallo stabile inserimento del R nel sistema illecito, interessato, per sua stessa ammissione, ad incrementare i guadagni, vista l'inutile attesa di un aumento stipendiale.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell'indagato, formulando i motivi di seguito sintetizzati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1 Violazione di legge in relazione agli artt. 270, comma 1, 1-bis, 266, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 273 cod. proc. pen. nonché per omessa e illogica motivazione. Si eccepisce l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali in quanto disposte nel procedimento penale n. 11733/2019 a carico di Grassia Amedeo ed altri per reati di criminalità organizzata, in particolare per i reati di cui agli artt. 110-648 bis, 416-bis.1, cod. pen.. Le intercettazioni con captatore informatico sul cellulare dell'O risalgono al 2020 e proseguono nell'anno successivo, ma, solo a seguito dell'attività di indagine dei CC di Aversa, il P.m. dispose lo stralcio degli atti e la riunione al fascicolo n. 11973/2021, disponendo in questo procedimento l'iscrizione del R per i reati di cui agli art. 353, 353- bis e 319 cod. pen. in data 3 febbraio 2022. L'eccezione è stata respinta dal Tribunale in ragione della connessione tra i reati, senza però spiegarne le ragioni ed infatti, non ha chiarito quale sia la connessione in concreto esistente tra il reato di riciclaggio, posto in essere da ex appartenenti al clan dei casalesi nella realizzazione di un centro di revisione auto su area demaniale e l'attività autonoma dell'O e del figlio diretta a turbare le gare bandite dal CIRA grazie all'appoggio del R e del F;
nell'ordinanza è del tutto omessa la verifica del presupposto della connessione sostanziale né è esaminato l'altro presupposto richiesto dall'art. 266 cod. proc. pen., non trattandosi di reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio. E' errata anche l'ulteriore argomentazione del Tribunale, secondo la quale l'utilizzabilità delle intercettazioni precedenti all'iscrizione dei reati ascritti al R è consentita dalla normativa vigente poiché per i reati iscritti dopo il 31 agosto 2020 l'art. 270, commi 1 e 1- bis, cod. proc. pen. consente di utilizzare i risultati captativi anche in procedimenti diversi quando abbiano ad oggetto i reati di cui all'art. 266 cod. proc. pen. e, per le captazioni mediante captatore informatico, i reati di cui all'art. 266, comma 2 bis, cod. proc. pen. La tesi è errata perché contrasta con il dato normativo, che correla l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 270 cod. proc. pen. e l'utilizzabilità dei risultati captativi disposti in altro procedimento non all'emissione del provvedimento autorizzativo, ma alla data di iscrizione del procedimento, sicché per le autorizzazioni successive al 31 agosto 2020, ma relative a procedimenti iscritti in data precedente, deve applicarsi la disciplina previgente. Le intercettazioni eseguite mediante captatore informatico sull'utenza dell'O sono state effettuate nel proc. n. 11733/2019, antecedente all'entrata in vigore della nuova norma e sono soggette alla precedente disciplina, sicché potevano essere utilizzate solo in presenza di connessione qualificata ex art. 12 cod. pen. e fatti salvi i limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. pen.: presupposti non esaminati né argomentati nell'ordinanza. Esclusa l'utilizzabilità delle intercettazioni, viene meno la gravità indiziaria, essenzialmente basata su di esse.
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