Cass. civ., sez. I, ordinanza 12/04/2023, n. 09730
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Testo completo
2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20461/2022 R.G. proposto da: LA MERIDIANA SRL SOC AGRICOLA IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in
ROMA
Via Principessa Clotilde 7, presso lo studio dell’avvocato DELLA PORTA RODIANI PIERGIORGIO (DLLPGR69S06H501K) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato S G (SGRGLC60E09L869K) -ricorrente-
contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA TRIBUNALE PESARO2 -intimata- avverso l’ORDINANZA d el TRIBUNALE di PESARO n. 1/2022 depositata il 22/07/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI.
Fatti di causa
Il Tribunale di Pesaro ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, in favore del T ribunale di Siena, sulla domanda di concordato semplificato formulata dalla società agricola La Meridiana s.r.l. in liquidazione, ai sensi dell’art. 18 del d.l. n. 118 de l 20 21 , conv . con modificazioni in l. n. 147 del 20 21 , dopo l’infruttuoso tentativo di composizione negoziata della crisi di impresa. Ha rilevato che la società aveva trasferito la propria sede da Buonconvento (SI) a Pesaronel mese di giugno 2022, e che a mente l’art. 18 citato la domanda di concordato semplificato si introduce con ricorsopresentato al tribunale del luogo in cui l’impresa ha la propria sede principale. Ha reputato applicabilela regola della irrilevanza del trasferimento della sede nell'anno antecedente a l deposito del ricorso , ai fini dell'individuazione della competenza, in applicazione analogica dell’art. 161, primo comma, legge fall. in tema d i concordato preventivo , essendone quello semplificato una semplice derivazione. La società La Meridiana ha proposto ricorso per regolamento di competenza, illustrato pure da memoria, col fine di addebita re al tribunale la falsa applicazione dell’art. 18 del d.l. n. 118 del 2021, anche in relazione al rilievo officioso dell’incompetenza per territorio, giacché l’art. 161, primo comma, legge fall. non avrebbe potuto essere applicato per analogia fuori dai casi previsti dalla legge, e peraltro con riferimento a una società agricola, alla quale non è in generale applicabile la l egge fallimentare.La ricorrente sottolinea che di aver proposto il ricorso per concordato semplificato in un momento in cui aveva già trasferito la propria sede a Pesaro, con la conseguenza che, ai fini della determinazione della competenza per territorio, occorreva far riferimento alla situazione di fatto rilevante intale momento. Aggiunge che il percorso di composizione negoziata, come precisato anche dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 42093 del 2021, è istituto tipicamente stragiudiziale che non integra una procedura concorsuale. Sostiene inoltre che il concordato sempli ficato, introdotto come possibile sbocco del percorso di composizione negoziata, presenta delle specificità proprie che lo distinguono dal concordato preventivo, tanto da poter
ROMA
Via Principessa Clotilde 7, presso lo studio dell’avvocato DELLA PORTA RODIANI PIERGIORGIO (DLLPGR69S06H501K) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato S G (SGRGLC60E09L869K) -ricorrente-
contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA TRIBUNALE PESARO2 -intimata- avverso l’ORDINANZA d el TRIBUNALE di PESARO n. 1/2022 depositata il 22/07/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI.
Fatti di causa
Il Tribunale di Pesaro ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, in favore del T ribunale di Siena, sulla domanda di concordato semplificato formulata dalla società agricola La Meridiana s.r.l. in liquidazione, ai sensi dell’art. 18 del d.l. n. 118 de l 20 21 , conv . con modificazioni in l. n. 147 del 20 21 , dopo l’infruttuoso tentativo di composizione negoziata della crisi di impresa. Ha rilevato che la società aveva trasferito la propria sede da Buonconvento (SI) a Pesaronel mese di giugno 2022, e che a mente l’art. 18 citato la domanda di concordato semplificato si introduce con ricorsopresentato al tribunale del luogo in cui l’impresa ha la propria sede principale. Ha reputato applicabilela regola della irrilevanza del trasferimento della sede nell'anno antecedente a l deposito del ricorso , ai fini dell'individuazione della competenza, in applicazione analogica dell’art. 161, primo comma, legge fall. in tema d i concordato preventivo , essendone quello semplificato una semplice derivazione. La società La Meridiana ha proposto ricorso per regolamento di competenza, illustrato pure da memoria, col fine di addebita re al tribunale la falsa applicazione dell’art. 18 del d.l. n. 118 del 2021, anche in relazione al rilievo officioso dell’incompetenza per territorio, giacché l’art. 161, primo comma, legge fall. non avrebbe potuto essere applicato per analogia fuori dai casi previsti dalla legge, e peraltro con riferimento a una società agricola, alla quale non è in generale applicabile la l egge fallimentare.La ricorrente sottolinea che di aver proposto il ricorso per concordato semplificato in un momento in cui aveva già trasferito la propria sede a Pesaro, con la conseguenza che, ai fini della determinazione della competenza per territorio, occorreva far riferimento alla situazione di fatto rilevante intale momento. Aggiunge che il percorso di composizione negoziata, come precisato anche dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 42093 del 2021, è istituto tipicamente stragiudiziale che non integra una procedura concorsuale. Sostiene inoltre che il concordato sempli ficato, introdotto come possibile sbocco del percorso di composizione negoziata, presenta delle specificità proprie che lo distinguono dal concordato preventivo, tanto da poter
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