Cass. civ., sez. I, ordinanza 12/04/2023, n. 09730

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 12/04/2023, n. 09730
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09730
Data del deposito : 12 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20461/2022 R.G. proposto da: LA MERIDIANA SRL SOC AGRICOLA IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in

ROMA

Via Principessa Clotilde 7, presso lo studio dell’avvocato DELLA PORTA RODIANI PIERGIORGIO (DLLPGR69S06H501K) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato S G (SGRGLC60E09L869K) -ricorrente-

contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA TRIBUNALE PESARO2 -intimata- avverso l’ORDINANZA d el TRIBUNALE di PESARO n. 1/2022 depositata il 22/07/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI.

Fatti di causa

Il Tribunale di Pesaro ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, in favore del T ribunale di Siena, sulla domanda di concordato semplificato formulata dalla società agricola La Meridiana s.r.l. in liquidazione, ai sensi dell’art. 18 del d.l. n. 118 de l 20 21 , conv . con modificazioni in l. n. 147 del 20 21 , dopo l’infruttuoso tentativo di composizione negoziata della crisi di impresa. Ha rilevato che la società aveva trasferito la propria sede da Buonconvento (SI) a Pesaronel mese di giugno 2022, e che a mente l’art. 18 citato la domanda di concordato semplificato si introduce con ricorsopresentato al tribunale del luogo in cui l’impresa ha la propria sede principale. Ha reputato applicabilela regola della irrilevanza del trasferimento della sede nell'anno antecedente a l deposito del ricorso , ai fini dell'individuazione della competenza, in applicazione analogica dell’art. 161, primo comma, legge fall. in tema d i concordato preventivo , essendone quello semplificato una semplice derivazione. La società La Meridiana ha proposto ricorso per regolamento di competenza, illustrato pure da memoria, col fine di addebita re al tribunale la falsa applicazione dell’art. 18 del d.l. n. 118 del 2021, anche in relazione al rilievo officioso dell’incompetenza per territorio, giacché l’art. 161, primo comma, legge fall. non avrebbe potuto essere applicato per analogia fuori dai casi previsti dalla legge, e peraltro con riferimento a una società agricola, alla quale non è in generale applicabile la l egge fallimentare.La ricorrente sottolinea che di aver proposto il ricorso per concordato semplificato in un momento in cui aveva già trasferito la propria sede a Pesaro, con la conseguenza che, ai fini della determinazione della competenza per territorio, occorreva far riferimento alla situazione di fatto rilevante intale momento. Aggiunge che il percorso di composizione negoziata, come precisato anche dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 42093 del 2021, è istituto tipicamente stragiudiziale che non integra una procedura concorsuale. Sostiene inoltre che il concordato sempli ficato, introdotto come possibile sbocco del percorso di composizione negoziata, presenta delle specificità proprie che lo distinguono dal concordato preventivo, tanto da poter essere utilizzato anche dall’imprenditore agricolo;
donde l’impossibilità di una estensione analogica delle norme dettate per la procedura base. Ragioni della decisione I. -Va affermata la competenza del tribunale di Siena. In punto di fatto risulta dallo stesso ricorso che il percorso di composizione negoziata era stato avviato, dalla ricorrente, in Toscana, in conformità della sede sociale al tempo ubicata in Buonconvento (SI). Si era concluso con esito negativo giusta relazione finale dell’esperto (colà nominato) del 17-6-2022. Il trasferimento di sededal territorio senese a Pesaro è avvenuto il 23-6-2022, in prossimità della domanda di concordato semplificato presentata il 13-7-2022. II. -Ora il concordato semplificato di cui al d.l. n. 118 del 2021 è pedissequamente confluito nell’attuale art. 25-sexies del CCII a seguito del d.lgs. n.83 del 2022. Esso possiede alcune indubbie peculiarità rispetto al concordato preventivo, a partire dalla modalità di accesso. L’accesso non è consentito in via diretta, ma solo al termine del percorso di composizione negoziata.E’ vero che la composizione negoziata esprime –come ricorda la ricorrente – un istituto degiurisdizionalizzato, di tipo essenzialmente negoziale e volontario. Ma la circostanza non declina in egual modo il concordato semplificato. Il concordato semplificato, possibile unicamente in caso di esito negativo delle trattative di composizione, resta annoverabile nell’alveo delle procedure concorsuali, e il ricorso a tale procedimento è consentito se l’esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni idonee al superamento della situazione di crisi o di insolvenza -quali il contratto, la convenzione di moratoria o l’accordo con i creditori - non s ono possibili. III. - I l concordato semplificato è stato concepito fin dalla legislazione dell’emergenza per evitare la liquidazione giudiziale dopo l’esperimento negativo delle trattative e la verifica che non vi sono altre soluzioni possibili per il superamento dello stato di crisi e per la prosecuzione dell’attività. Non è in discussione che la regolamentazione presenti in questo senso talune specificità: per esempio la previa acquisizione da parte del tribunale della relazione finale dell’esperto e la richiesta a lui anche di un parerecon riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte;
la individuazione di un ausiliario in luogo della figura del commissario giudiziale, e con compiti ridimensionati ;
la funzionalizzazione al contesto solo liquidatorio;
la previsione di forme agevolative della definizione del procedimento, come la mancanza della fase di ammissione vera e propria, il non necessario rispetto di soglie minime di soddisfacimento dei credit or i chirografari, la mancata previsione del voto dei creditori, la mancanza dell’attestatore e via seguitando. Vi è però che le pur esistenti differenze di disciplina, da un lato non mettono in discussione che si tratti, a tutti gli effetti, di una procedura concorsuale ( secondo la declinazione di concorsualità oggi validata dalla giurisprudenza di questa Corte: Cass. Sez. 1 n. 1182-18, Cass. Sez. 1 n. 9087-18, Cass. Sez. 1 n. 16347-18, Cass. Sez. 1 n. 12064-19, Cass. Sez. 1 n. 13850-19, Cass. Sez. 1 n. 15724-19, fino giustappunto a Cass. Sez. U n. 42093-21), e dall’altro non assumono importanza per escludere dal novero delle norme estendibili al procedimento quella stabilita dall’art. 161, primo comma, legge fall. La caratteristica dell’istituto, posto al termine di un percorso di composizione, implica,nella fase deputata al vaglio di ammissibilità , un raccordo del tribunale con la figura dell’esperto,in chiave di acquisizione di pareri e relazioni. Ciò, ai fini della competenza giurisdizionale, rende rebbe implausibile ipotizzare una cesura della linea di continuità tra la fase delle trattative stragiudiziali , nel concreto svoltasi in un ambito territoriale implicante la competenza, per le misure protettive o per le autorizzazioni giudiziali, di un tribunale concorsuale , e l a fase procedimentale immediatamente successiva all’esito negativo delle trattative stesse, da attuare presso un altro. La presunzione assoluta (art. 161, primo comma, legge fall.) che, in caso di concordato preventivo, lo spostamento di sede nell’anno anteriore alla domanda abbia avuto luogo alsolo fine di determinare l a scelta del foro al quale sottoporre la procedura concorsuale , con sottrazione al giudice naturale, è quindi pienamente estensibile al concordato semplificatosecondo la versione soggetta la d.l. n. 118 del 2021. IV. - Un elemento di continuità si intravede, da questo punto di vista, con la regola che al riguardo è stata generalizzata nel CCII. Merita precisare che l’elemento di continuità, esattamente rilevato anche dal procuratore generale, consente di utilizzare la disciplina del CCII in chiave rafforzativa dell’esegesi delle norme previgenti(v. Cass. Sez. U n. 12476-20 e poi, in identica formulazione, Cass. Sez. U n. 8504-21 e Cass. Sez. U n. 12154-21),non solo della legge fal limentare ma anche e proprio del d.l. n. 118 del 2021,poiché questo testo è stato interamente trasfuso nel titolo II della prima parte del citato CCII (artt. 12 e seg.). Nel CCII il concordato semplificato è posto tra gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, essendo una delle procedure destinate ad attuare la liquidazione del patrimonio o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere precedute dalla composizione negoziata (art. 2, lett. m-bis). Ebbene per regola generale in questo caso il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando ̀ intervenuto nell’anno antecedente al deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale (art. 28 del CCII). Attesa la già menzionatalinea di continuità tra le norme del d.l n. 118 del 2021 e quelle corrispondenti del CCII, non è minimamente dubitabile che una regola similare debba essere affermata anche a proposito del concordato semplificato secondo la versione del suddetto d.l. In tale specifico senso la conformità al CCII rafforza, rispetto alle domande di anteriormente formulate, la possibilità di addivenire a lla identica soluzionefacendo leva, in questo caso, sulla estensione in via analogica dell’art. 161 legge fall. V. – La natura impugnatoria del regolamento conduce all’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 (ex aliis, Cass. Sez.
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