Cass. pen., sez. I, sentenza 12/04/2023, n. 15416

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 12/04/2023, n. 15416
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15416
Data del deposito : 12 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da A A, nato a Siracusa il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 03/10/2022 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere F C;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale E C, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avvocato M T A P, che ha chiesto annullarsi l'ordinanza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catania, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 310 cod. proc. pen., rigettava l'appello proposto da A A - condannato in primo grado alla pena di trent'anni di reclusione (in relazione al delitto di omicidio premeditato, di risalente consumazione, aggravato dall'impiego del metodo mafioso) e sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere - avverso il provvedimento del locale G.u.p., che aveva negato la scarcerazione dell'imputato, ai sensi dell'art. 304, comma 6, cod. proc. pen., e aveva dichiarato inammissibile l'istanza di attenuazione del regime custodiale. Il Tribunale, quanto a quest'ultima istanza„ procedeva all'esame di merito, giudicando immutato il quadro cautelare che aveva giustificato la misura di massimo rigore. Il Tribunale aderiva, nel resto, alla decisione del G.u.p., reputando irrilevante che, nell'intestazione del provvedimento gravato, il suo autore si fosse erroneamente qualificato come G.i.p.

2. Avverso l'ordinanza adottata in sede di appello cautelare, A ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Nell'unico articolato motivo il ricorrente deduce, sotto più profili, violazione di legge e vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, la presunzione relativa di esistenza delle esigenze cautelari, e di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere al loro soddisfacimento, posta dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen, non sarebbe operante dopo la pronuncia di condanna di primo grado. Il ricorrente contesta, in secondo luogo, l'avvenuto apprezzamento delle esigenze cautelari, a suo dire insussistenti, o attenuate, alla luce del tempo trascorso, dei progressi trattannentali che si sarebbero registrati nel corso della carcerazione per espiazione di pena (che si era da poco conclusa), della sua cessata appartenenza malavitosa, della regolare condotta osservata sino al ripristino dello stato detentivo e, intervenuto quest'ultimo, della mancata proroga del regime differenziato di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio :1975, n. 354. Inoltre, il ricorrente assume che la pena irrogatagli con la sentenza di condanna, ove mai divenisse definitiva, sarebbe attratta in cumulo giuridico, ai sensi degli artt. 78 e 80 cod. pen. (indipendentemente dal riconoscimento della continuazione), e risulterebbe già scontata per intero;
onde l'impossibilità di mantenere il regime custodiale. Infine, il ricorrente torna a dedurre l'incompetenza funzionale del giudice autore del provvedimento appellato in sede cautelare, in tesi adottato dal G.i.p., anziché dal G.u.p. a norma dell'art. 91 disp. att. cod. proc. pen.
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