Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/12/2022, n. 48225
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: I TO nato a NAPOLI il 24/11/1995 IMPERATO PASQUALE nato a NAPOLI il 30/05/1998 P M nato a NAPOLI il 05/08/1995 avverso la sentenza del 13/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere F A;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTINI, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;udito l'avvocato I SRE del foro di NAPOLI in difesa di P M il quale, illustrando i motivi, insiste per l'accoglimento del ricorso;udito L'avvocato I SRE, in sostituzione ex art. 102 cod. proc. pen. dell'avvocato S V (del foro di NAPOLI), in difensore di IENGO - TOMMASO e IMPERATO PASQUALE, che insiste per l'accoglimento dei ricorsi;RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Brescia con la pronuncia indicata in epigrafe, per quanto rileva in questa sede, ha confermato la condanna di T I per fattispecie concorsuale in materia di stupefacenti, ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ed ha accolto, in merito alle posizioni di M P e P I, le richieste di concordato con rinuncia ai motivi d'appello, diversi da quelli relativi alla determinazione della pena, ex art. 599-bis cod. proc. pen., con conseguente rideterminazione delle pene agli stessi inflitte per le fattispecie in materia di stupefacenti a loro ascritte. 2. Avverso la sentenza di secondo grado negli interessi degli imputati M P, P I e T I sono stati proposti ricorsi fondati, rispettivamente, su uno, due e quattro motivi, di seguito enunciati nei termini strettamente necessari alla motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il motivo unico di ricorso proposto nell'interesse di M P si deduce la violazione di legge in forza del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della mancata riduzione della pena. 2.2. Con i due motivi nei quali si articola il ricorso proposto nell'interesse di P I si deducono nullità della sentenza oltre che vizi motivazionali, in termini di contraddittorietà o manifesta illogicità. In particolare, si prospetta la nullità della sentenza per non aver il difensore discusso e concluso in udienza né replicato in merito alla posizione del proprio assistito, con riferimento alla quale è stata accolta la richiesta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. (primo motivo). Sarebbe altresì contraddittoria la motivazione della Corte territoriale in punto di commisurazione giudiziale della pena, richiesta dalle parti in sede di concordato, e di negazione delle circostanze attenuanti generiche, che la stessa Corte avrebbe potuto e dovuto applicare d'ufficio, ex art. 597, comma 5, cod. proc. pen., nonostante la rinuncia ai motivi di appello ad eccezione della quantificazione della pena, la cui concessione è stata rimessa dalle parti alla valutazione del giudicante. 2.3. Con il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Tommaso Ienco si deducono carenza ed illogicità della motivazione in merito alla ritenuta responsabilità dell'imputato fondata sulla valutazione da parte, tanto del giudice di primo grado quanto della Corte territoriale, di una serie di conversazioni intercettate che, per converso, secondo la prospettazione del ricorrente, condurrebbero verso la tesi propugnata dalla difesa.Con i motivi secondo, terzo e quarto, trattati congiuntamente dallo stesso ricorrente, si deduce l'apparenza motivazionale in merito al motivo d'appello inerente alla mancata riqualificazione della fattispecie contestata in quella di favoreggiamento reale, di cui all'art. 379 cod. pen., con riferimento alle fattispecie in materia di stupefacenti che sarebbe stata invece commessa da M.
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