Cass. civ., sez. VI, sentenza 23/09/2013, n. 21753
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. G U - Presidente -
Dott. P S - rel. Consigliere -
Dott. M F - Consigliere -
Dott. G A - Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
JURICA MARIJA, rappresentata e difesa, per procura a margine del ricorso, dagli Avvocati S N e G T, presso il cui studio in Roma, Via Crescenzio n. 20, è elettivamente domiciliata;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (80184430587), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;
- controricorrente -
avverso il decreto della Corte d'Appello di Perugia, depositato in data 23 maggio 2012. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 maggio 2013 dal Consigliere relatore Dott. S P;
udito l'Avvocato N S;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C L, che ha concluso per l'accoglimento del quarto motivo e il rigetto degli altri.
RITENUTO IN FATTO
che J M, con ricorso depositato in data 8 giugno 2009 presso la Corte d'Appello di Perugia, ha proposto, ai sensi della L.24 marzo 2001, n. 89, domanda di equa riparazione del danno non
patrimoniale sofferto a causa della irragionevole durata di un giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Roma nel 1988 e definito dalla Corte di Cassazione il 28 gennaio 2009;
che l'adita Corte d'Appello, con decreto depositato in data 23 maggio 2012, ha dichiarato inammissibile il ricorso;
che, dopo aver dato atto che l'Avvocatura della Stato aveva eccepito che la ricorrente aveva dichiarato di essere residente in Croazia, la Corte distrettuale riteneva che si dovesse accertare se la procura fosse stata rilasciata in Italia, non risultando ne' il luogo e la data del rilascio della stessa, ne' il luogo e la data di autenticazione della firma, che avrebbero potuto far presumere che la procura fosse stata rilasciata in territorio italiano;
che la Corte d'Appello aveva quindi disposto l'interrogatorio formale della ricorrente, da espletare mediante rogatoria internazionale, al fine di accertare il luogo di rilascio della procura alle liti;
che, rimasto inespletato tale incombente, all'udienza del 6 giugno 2011, il difensore della ricorrente aveva depositato procura notarile, invocando la sanatoria ex art. 182 cod. proc. civ.;
che la Corte d'Appello rilevava che tale procura era stata rilasciata da persona non corrispondente alla ricorrente (la quale, tra l'altro, non si era presentata all'interrogatorio formale disposto dalla Corte), sicché dichiarava il ricorso inammissibile poiché non era stata raggiunta la prova che la procura apposta sul ricorso introduttivo fosse stata rilasciata (o quantomeno autenticata) in territorio italiano;
che per la cassazione di questo decreto J M ha proposto ricorso, con atto notificato il 30 luglio 2012, sulla base di quattro motivi,