Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/12/2015, n. 25774

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

La sentenza, con cui il giudice d'appello riforma o annulla la decisione di primo grado e rimette la causa al giudice "a quo" ex artt. 353 o 354 c.p.c., è immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza definitiva, che non ricade nel divieto, dettato dall'art. 360, comma 3, c.p.c., di separata impugnazione in cassazione delle sentenze non definitive su mere questioni, per tali intendendosi solo quelle su questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito che non chiudono il processo dinanzi al giudice che le ha pronunciate.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/12/2015, n. 25774
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25774
Data del deposito : 22 dicembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

25774 15 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA Art. 360, IN NOME DEL POPOLO ITALIANO terzo comma, LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE cod. proc. civ.- SEZIONI UNITE CIVILI sentenza non definitiva - Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: questione di massima Primo Pres.te f.f. Dott. LUIGI ANTONIO ROVELLI R.G.N. 7837/2011 Presidente Sezione Dott. M C - Cron. 25774 Dott. G AO Presidente Sezione - Rep. - Consigliere Dott. A NI - Ud. 15/12/2015 Dott. C D I Consigliere - PU CI. Consigliere Dott. S PTI Dott. A D B Consigliere Consigliere Dott. B VIO Rel. Consigliere Dott. A G ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 7837-2011 proposto da: MRTMRC57A22C933C, elettivamente AMAROTTI MARCO domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 119, presso 10 2015 536 studio dell'Avvocato M G B, che lo rappresenta e difende unitamente agli Avvocati MAURIZIO BOIFAVA, CLAUDIO ZUCCHELLINI, per delega in calce al ricorso;
an ricorrente

contro

R A RNDR68D27C933L, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avvocato F P, per delega a margine del controricorso;
- controricorrente e nei confronti di F L FSNLGU50D15C520T, in proprio e nella qualità di liquidatore pro tempore della ESOTEC S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. MERCALLI 13, presso lo studio dell'Avvocato CLAUDIO DE PORTU, rappresentati e difesi dall'Avvocato ENZO GIACOMETTI, per delega in calce al controricorso;

- controricorrenti -

e sul ricorso proposto da F L FSNLGU50D15C520T, in proprio e nella qualità di liquidatore pro tempore della ESOTEC S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. MERCALLI 13, presso lo studio dell'Avvocato CLAUDIO DE PORTU, rappresentati e difesi dall'Avvocato ENZO GIACOMETTI, per delega in calce al controricorso;
ricorrenti incidentali

contro

RIVA ANDREA;
intimato an e nei confronti di AMAROTTI MARCO;
- intimato avverso la sentenza n. 1512/2010 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 19/05/2010. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/2015 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI;
udito l'Avvocato Claudio ZUCCHELLINI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. UMBERTO APICE, che ha concluso per il dichiararsi ammissibile il ricorso. An Ritenuto in fatto Con atto di citazione notificato il 19 maggio 2004, Andrea R, so- 1.- cio della Esotec s.r.l., conveniva dinanzi al Tribunale di Como l'ex am- ministratore della società, Marco A, ed il liquidatore, Luigi Fasa- na, nonché la stessa società Esotec in liquidazione, per sentire condan- nare i primi due, in favore suo e della società, al risarcimento dei danni per pagamenti di fatture prive di alcun rapporto sottostante, per l'indebito prelievo di ingenti somme a titolo retributivo da parte dell'amministratore unico e per l'avvenuta cessione a terzi di contratti a prezzo simbolico. Nel costituirsi in giudizio, disgiuntamente, l'A ed il Fasana quest'ultimo in proprio e quale liquidatore della Esotec s.r.l. eccepi- - vano, in via pregiudiziale, la tardività dell'impugnazione delle delibere e l'improcedibilità delle domande restitutorie e risarcitorie per effetto dell'approvazione del bilancio di liquidazione e, nel merito, deducevano l'effettiva esistenza delle obbligazioni estinte e la congruità dei com- pensi percepiti. All'udienza di precisazione delle conclusioni, l'attore, ravvisato il conflit- to di interessi tra il liquidatore Fasana e la società, proponeva istanza di nomina di un curatore speciale ex art. 78 cod. proc. civ. 2.- Con sentenza in data 13 aprile 2005, il Tribunale di Como, senza pronunciarsi sulla richiesta di regolarizzazione del contraddittorio, di- chiarava infondata l'azione di responsabilità, ritenuta la tardività dell'impugnazione della delibera del 30 giugno 2003 che liquidava in euro 85.000 il compenso dell'amministratore e la ratifica degli ulteriori emolumenti autodeterminati dall'amministratore, implicita nell'omessa impugnazione dei bilanci, ed acquisita la prova dei rapporti sottostanti ai pagamenti delle fatture. Il Tribunale rigettava anche la domanda di risarcimento del danno pre- teso dal R in proprio favore e condannava quest'ultimo alla rifusione delle spese di giudizio. An - 4 - 3. - In accoglimento dell'eccezione preliminare di rito sollevata nel suc- cessivo gravame dal R, la Corte d'appello di Milano, con sentenza re- sa pubblica mediante deposito in cancelleria il 19 maggio 2010, ha di- chiarato la nullità della sentenza di primo grado, per irregolare instau- razione del contraddittorio nei confronti della Esotec s.r.l., e ha rimesso quindi la causa dinanzi al primo giudice ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., con compensazione integrale delle spese del doppio grado. - La Corte di Milano ha premesso che la questione sollevata 3.1. dall'appellante concerne un vizio insanabile della costituzione del rap- porto processuale, con conseguente violazione del contraddittorio, e- spressione del principio costituzionale del diritto alla difesa. La Corte territoriale ha ravvisato un conflitto di interessi nella costitu- zione congiunta della Esotec s.r.l. e del suo liquidatore, attuale legale rappresentante, in ordine all'azione di responsabilità ex art. 2476 cod. civ., in quanto questi, portatore di un evidente interesse personale ad evitare la condanna, ha formulato conclusioni di rigetto anche in nome e per conto della società da lui rappresentata, rimasta dunque priva di autonoma difesa. -Né - ha proseguito la Corte d'appello appare fondata la tesi che l'at- tore abbia agito come sostituto processuale della società, in tal modo evitando la situazione di incompatibilità tra società e liquidatore con- giuntamente costituitisi;
ciò in quanto la società è litisconsorte necessa- non può essere rappresentata da un soggetto che resiste rio e all'azione di responsabilità. 4. - Avverso la sentenza, non notificata, l'A ha proposto ricorso per cassazione, con atto notificato il 18 marzo 2011. Il ricorso è articolato in due motivi. Con essi si deduce la violazione: (a) dell'art. 102 cod. proc. civ. in rela- zione all'art. 2476 cod. civ., censurandosi che sia stata attribuita alla Esotec veste di litisconsorte necessario nell'azione sociale di responsa- bilità promossa dal singolo socio;
(b) dell'art. 78 cod. proc. civ., per es- sersi ritenuto che la società non potesse essere rappresentata in giudi- - 5 - An zio dal liquidatore nei cui confronti era stata promossa l'azione di re- sponsabilità. Il liquidatore Fasana ha depositato, a sua volta, controricorso, con ri- corso incidentale di contenuto identico a quello principale.

5. All'esito della discussione della causa all'udienza del 28 gennaio 2015, la I Sezione civile, con ordinanza 26 marzo 2015, n. 6127, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione dei ri- corsi alle Sezioni Unite. - Il Collegio rimettente ha rilevato che pregiudiziale alla disamina 5.1. dei singoli motivi si palesa la questione dell'ammissibilità stessa del ri- corso per cassazione avverso una sentenza che non ha definito, nem- meno in parte, il giudizio: con ciò, ponendosi, prima facie, nell'ambito del divieto stabilito dall'art. 360, terzo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato dall'art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, secondo cui il ri- corso per cassazione avverso tale sentenza può essere proposto, senza necessità di riserve, solo allorché sia impugnata la sentenza che defini- sce, anche parzialmente, il giudizio. L'ordinanza ricorda che in senso contrario all'ammissibilità si è espressa in più occasioni questa Corte, anche a sezioni unite, in ipotesi di rimes- sione al primo giudice ex artt. 353 e 354 cod. proc. civ.: per lo più, a causa dell'erronea esclusione della giurisdizione ordinaria (sono citate Sez. Un. 6 marzo 2009, n. 5456, Sez. Un. 2 settembre 2013, n. 20073, an e Sez. Un. 14 luglio 2014, n. 16066);
ma anche per nullità a vario titolo della sentenza di primo grado (sono richiamate, tra le altre, Sez. Un. 2 luglio 2014, n. 14991, e Sez. 1, 9 luglio 2014, n. 15601). - precisa l'ordinanza l'interlocutoria - non mancano, al riguardo, Ma pronunce di segno opposto, pur se espressione, forse, di un contrasto inconsapevole (è richiamata Sez. I, 8 ottobre 2014, n. 21219, in tema di estinzione del giudizio). Tanto premesso, l'ordinanza di rimessione osserva che, nel caso in e- same, la Corte d'appello di Milano, ravvisando la violazione del con- traddittorio e del diritto di difesa della società per effetto della sua co- -6- stituzione congiunta con quella del liquidatore convenuto con azione di responsabilità, e quindi la sussistenza di un conflitto di interessi, ha an- nullato la decisione di primo grado, rinviando gli atti al Tribunale di Como, ex art. 354 cod. proc. civ. A prescindere dal problema dell'esattezza di quest'ultima statuizione (tenuto conto della tassatività delle ipotesi di rimessione ex artt. 353 e 354 cod. proc. civ.), i] presen- te ricorso immediato osserva il Collegio della I Sezione dovrebbe - andare incontro ad una pronunzia di inammissibilità ex art. 360, terzo comma, cod. proc. civ. L'ordinanza interlocutoria ha quindi rimesso alle Sezioni Unite il riesa- me, funditus, dell'ambito di applicazione della disposizione di cui all'art. 360, terzo comma, cod. proc. civ., quale questione oggetto di contrasto interpretativo, e comunque della massima importanza: tenuto anche conto, da un lato, del fatto che le pronunce pregresse delle Sezioni Uni- te sono state emesse su motivi attinenti alla giurisdizione dunque, senza il crisma dell'auctoritas riconosciuta dall'art. 374, terzo comma, cod. proc. civ. e, dall'altro, dei rilievi critici mossi da autorevole dot- - trina all'applicazione della sanzione di inammissibilità a ricorsi avverso sentenze di appello che abbiano annullato la sentenza impugnata e ri- messo la causa al primo giudice per le ragioni di cui agli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. Al riguardo, l'ordinanza interlocutoria individua tre profili critici

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi