Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 18/10/2022, n. 39149

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 18/10/2022, n. 39149
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39149
Data del deposito : 18 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TIPALDI STEFANO nato a FORMIA il 30/01/1966 avverso la sentenza del 24/02/2022 del GIP TRIBUNALE di CASSINI° udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
lette/seRtitele conclusioni del

PG

1:9 ti("'1U-2 eAr)25,z,

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 24 febbraio 2022 il Tribunale di Cassino ha applicato a T S, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno e mesi di reclusione, con pena sospesa, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni due.

1.1. Al T era stato contestato il reato di cui agli artt. 589-bis, comma 1, e 590-bis cod. pen., per avere alla guida di un'autovettura, nell'impegnare una manovra di sorpasso pericolosa ed irregolare, colliso la fiancata destra di un motociclo condotto da T G con passeggero D P F, facendo sbalzare questi ultimi a terra e così cagionando il decesso del T e al D P lesioni personali guarite in più di quaranta giorni.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione T S, a mezzo del suo difensore, deducendo, con unico motivo, violazione di legge e difetto di motivazione, in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. e agli artt. 218 e 222 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, con riferimento all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Lamenta il ricorrente che nella impugnata sentenza la Corte territoriale non avrebbe indicato le ragioni dell'avvenuta inflizione della sospensione della patente di guida nella sua durata massima di anni due, non avendo, in particolare, espresso motivazione adeguata in ordine alle ragioni di determinazione di tale durata, così violando lo specifico onere motivazionale su di lui gravante, in ossequio agli insegnamenti resi da parte della giurisprudenza di legittimità.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.

2. L'impugnazione è, in primo luogo, ammissibile, benché abbia ad oggetto una sentenza di applicazione della pena, ex art. 444 cod. proc. pen. Ed infatti, la novella dell'art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n.. 103, nell'introdurre il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., ha limitato la proponibilità dell'impugnazione della sentenza di applicazione della pena ai motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e la illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nella specie, tuttavia, l'eccepita violazione ha ad oggetto una statuizione che si pone al di fuori dell'accordo ratificato dal giudice - come, peraltro, dallo stesso precisato in sentenza - cosicché le relative statuizioni ben possono essere oggetto di ricorso per cassazione, secondo la disciplina generale prevista dall'art. 606, comma 2, cod. proc. pen. (cfr., in proposito, Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349-01, che ha risolto l'insorto conflitto ermeneutico affermando, sul punto, che è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative).
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