Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/11/2015, n. 23579

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/11/2015, n. 23579
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23579
Data del deposito : 18 novembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

Svolgimento del processo

In data 10 marzo 2006 l'Agenzia delle Entrate, ufficio di Roma 6, richiedeva a T.M.L., R.D. e R. S., nella qualità di coeredi di R.G., deceduto il XXXXX, il pagamento della somma di Euro 14.579,85 a titolo di maggior imposta di registro, trascrizione e catasto con riferimento alla denuncia di successione del predetto R. G. presentata l'11 marzo 2004 in conseguenza di accertamento del maggior valore dell'asse ereditario. I coeredi avevano dichiarato il valore dell'asse applicando la rendita catastale rivalutata ai sensi del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 34, comma 5, facendo riferimento alla natura agricola dei beni caduti in successione siti in Comune di XXXXX. L'ufficio, sulla base di relazione redatta dall'Agenzia del territorio, accertava che il compendio caduto in successione era costituito da terreno e fabbricati rurali di pertinenza che ricadevano, secondo il PRG, in zone destinata a verde privato attrezzato. Proponevano ricorso alla commissione tributaria provinciale gli eredi di R.G..

La commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso sul rilievo che dalla documentazione catastale prodotta emergeva che alla data del 26 novembre 2003 il terreno era di natura agricola ed era, quindi, legittimo il ricorso, da parte dei contribuenti, al criterio di valutazione automatica. Proposto appello da parte dell'ufficio, la commissione tributaria regionale lo respingeva.

Avverso la decisione propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate svolgendo due motivi. Resistono con controricorso gli eredi di R.G..

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate deduce violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 14 ed al D.Lgs. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, formulando il seguente quesito di diritto: "Dica la corte se ai fini della determinazione del valore venale in comune commercio di un immobile ereditario, ai fini dell'imposta di successione, debba farsi esclusivo riferimento, per l'accertamento della natura del bene, al suo stato ed alla sua destinazione urbanistica alla data di apertura della successione,

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