Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/09/2020, n. 19638

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/09/2020, n. 19638
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19638
Data del deposito : 21 settembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

eguente 74

SENTENZA

9 6 u sul ricorso iscritto al n. 6883/2017 R.G. proposto da .2 0 KRI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. P C e B F, con domicilio eletto presso il loro studio, sito in Roma, via Agostino de Pretis, 86

- ricorrente -

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12

- controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 5268/2016, depositata il 19 settembre 2016. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 15 novembre 2019 dal Consigliere P C;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale U D A, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito gli avv. M I, per delega dell'avv. P C, per la ricorrente, e A C, per la controricorrente

FATTI DI CAUSA

1. La KRI s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 19 settembre 2016, di reiezione dell'appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso della medesima (all'epoca, Shell Italia s.p.a) per l'annullamento di un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva contestato l'omesso pagamento della tassa portuale applicata alle operazioni di imbarco e sbarco di oli minerali su piattaforme terminali e proceduto al relativo recupero.

2. La sentenza impugnata, dopo aver ritenuto infondate le eccezioni di prescrizione della pretesa impositiva e decadenza dal potere di accertamento, nonché di violazione del principio del contraddittorio e di carenza di motivazione dell'atto impositivo, ha disatteso anche nel merito il gravame della contribuente affermando la debenza della tassa in quanto relativa ad operazioni di sbarco e imbarco delle navi che avevano interessato piattaforme di approdo rientranti all'interno della circoscrizione territoriale di un'autorità portuale (quella di Civitavecchia).

3. Il ricorso è affidato a sette motivi.

4. Resiste con controricorso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

5. Entrambe le parti depositano memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 84, Testo Unico 23 gennaio 1973, n. 43, e 11, quinto comma, d.lgs. 8 novembre 1990, n. 374, per aver la sentenza impugnata escluso che l'Amministrazione finanziaria fosse decaduta dal potere di accertamento e recupero della tassa per mancato rispetto del termine triennale previsto per i diritti doganali e che la pretesa erariale fosse prescritta. Evidenzia, in proposito, che l'atto impositivo era stato notificato in data 22 giugno 2012, benché le operazioni prese in esame fossero state poste in essere nel periodo 10 settembre 2002 - 31 dicembre 2005. 1.1. Il motivo è infondato. La tassa portuale (cd. di sbarco e di imbarco su merci trasportate per via marittima) di cui all'art. 33, I. 9 febbraio 1963, n. 82, come modificata dall'art. 28, comma 6, I. 28 gennaio 1994, n. 84, non è un'imposta doganale ma costituisce un tributo interno, poiché non incide su operazioni imponibili afferenti al passaggio dei confini, e il gettito affluisce all'autorità portuale o, in mancanza, allo Stato e non all'Unione europea. In particolare, la tassa portuale non presenta profili di corrispettività rispetto all'attività dell'Autorità portuale, essendo essa un contributo integrativo (che si aggiunge alla tassa erariale) del sistema impositivo generale, attraverso il quale il contribuente che possieda una capacità contributiva che si manifesti specificamente nell'utilizzazione dell'area portuale viene chiamato a concorrere in forma ulteriore, più diretta e più immediata, al mantenimento delle funzioni pubbliche che, nell'interesse generale, sono svolte dall'autorità portuale per il funzionamento dell'area affidata alle sue cure (cfr. Cass.11 agosto 2017, n. 20018;
Cass. 7 marzo 2012, n. 3528). Dalla riferita natura della tassa deriva l'inapplicabilità degli artt. 84, T.U. n. 43 del 1973, e 11, quinto comma, d.lgs. n. 374 del 1990, e l'assoggettamento della stessa all'ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. (cfr. Cass. 10 ottobre 2019, n. 25505).

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 12, settimo comma, I. 27 luglio 2000, n. 212, e 11, comma 4 bis, d.lgs. n. 374 del 1990, per aver il giudice di appello escluso la formazione della pretesa impositiva richiedesse il preventivo contraddittorio.

2.1. Il motivo è infondato, in quanto, con riferimento alle "te imposte domestiche, non esiste nell'ordinamento interno un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale a cui, in assenza di specifica previsione, sia tenuto l'Ufficio (Cass., Sez. Un., 2015, n. 24823).

3. Con il terzo motivo la parte si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 28, sesto comma, I. n. 82 del 1963, 4, quarto comma, e 6, settimo comma, I.n. 84 del 1994, nonché dell'omesso esame di un fatto decisivo, per aver la Commissione regionale erroneamente ritenuto sussistenteTpresupposto d'imposta, in relazione alla collocazione dei terminali marittimi al di fuori della circoscrizione dell'area portuale determinata dai decreti ministeriali previsti dagli artt. 4, quarto comma, e 6, settimo comma, della I.n. 84 del 1994. Evidenzia, in proposito, che erroneamente la decisione impugnata ha fatto riferimento, nell'individuazione della circoscrizione dell'area portuale, al contenuto del d.m. 23 dicembre 2005, in quanto la tassa in contestazione era relativa ad un periodo ,temporale - settembre 2002-dicembre 2005 - antecedente l'entrata in vigore del richiamato decreto.
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