Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/07/2019, n. 19185

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/07/2019, n. 19185
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19185
Data del deposito : 17 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso 1498/2014 proposto da: Iper Oasi s.p.a., con sede legale in Roma, alla Via Cortina D'Ampezzo n. ()? 345 (C.F. e Riva: 05602031006), in persona del legale rappresentante pro tempore G L, nato a Roma il 12 gennaio 1946 (C.F.: LCNGCR46Al2H501S), rappresentata e difesa dall'Avv. A P (C.F.: PCANTN67S22H501D) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla Via Nizza n. 45, giusta la procura speciale in calce al CP ricorso;

- ricorrente -

contro

Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato (C.F.: 80224030587) presso cui è domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;
- controricorrente — - avverso la sentenza n. 368/14/2013 emessa dalla CTR Lazio in data 23/05/2013 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del 7/6/2019 dal Consigliere Dott. A P;
udite le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero Dott.ssa K T nel senso dell'accoglimento per quanto di ragione del ricorso;
udite le conclusioni rassegnate dall'Avv. S F, per l'Avvocatura Generale dello Stato, quale difensore della resistente. Ritenuto in fatto Con sentenza n. 372/54/11, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva il ricorso presentato da IPEROASI S.p.A. avverso la cartella di pagamento n. 09720080091902510, notificata il 3.5.2008, con la quale Equitalia Gerit aveva intimato il pagamento di euro 143.148,09, in relazione all'iscrizione a ruolo (a seguito di controllo automatizzato del modello Unico 2005 da parte dell'Agenzia delle Entrate di Roma/4) ai fini del recupero dei crediti d'imposta (di cui euro 45.855,00 a titolo di credito per incremento della base occupazionale ed euro 19.275,00 a titolo di credito per incentivi fiscali per il settore del commercio e del turismo) e dell'omesso versamento dell'IVA euro 35.519,00 per il periodo di imposta 2004. L'Ufficio, nel corso del giudizio, comunicava di aver provveduto allo sgravio delle somme relative al credito d'imposta per gli incrementi occupazionali e all'IVA, ma di aver confermato che la somma di euro 19.275,00 (concessa dalla Regione Lazio), relativa al credito per incentivi fiscali al settore del commercio e del turismo, non poteva essere riconosciuta e quindi andava recuperata. La CTP di Roma accoglieva il ricorso, reputando che la mancata indicazione dei credito maturato nei quadro RU della dichiarazione dei redditi, pur avendo rilevanza sul piano formale degli adempimenti prescritti in sede di compilazione, non potesse far venire meno il beneficio riconosciuto alla società contribuente da un ente pubblico. La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate, con ricorso in appello depositato il 7.9.2012, sostenendo che l'art. 11 della legge 449/97 prevede la concessione di un credito d'imposta per il comparto dei commercio e del turismo a condizione che tale credito, in base all'art. 11, comma 3, della legge 37/91, sia indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è concesso il beneficio oppure nella dichiarazione successiva, sicchè il ricorrente, non avendo indicato il credito in alcuna delle dichiarazioni presentate, era incorso nella decadenza del beneficio. Il contribuente, nelle controdeduzioni, ribadiva che la mancata indicazione del credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi rappresentava un errore formale, non sanzionabile. Con sentenza del 23.5.2013 la CTR Lazio accoglieva l'appello sulla base delle seguenti considerazioni: 1) la legge n. 449 del 1997 stabilisce che al credito d'imposta concesso alle piccole e medie imprese del settore del commercio e del turismo si applicano le disposizioni, di cui agli articoli 11 e 13 della legge n. 317 del 1991;
2) in particolare, l'art. 11, comma 3, della Legge 317/91 statuisce che il credito d'imposta deve essere indicato a pena di decadenza nella dichiarazione dei redditi;
3) l'indicazione del credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi costituiva una condizione necessaria per poter usufruire del beneficio ed il mancato rispetto di tale condizione determinava, come previsto dalla legge, la decadenza del beneficio;
4) la contribuente, non avendo provveduto ad adempiere alla condizione prevista dalla normativa, era decaduta dal beneficio del credito d'imposta. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Iper Oasi s.p.a., sulla base di un unico articolato motivo. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.Ritenuto in diritto 1. Con l'unico motivo la ricorrente deduce (cfr. pagg.

8-9 del ricorso) l'omessa pronuncia su un motivo decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti e l'erronea interpretazione dell'art. 10 della I. n. 212/2000 (in relazione all'art. 360, co. 1, nn. 3 e 5, c.p.c.), per non aver la CTR considerato che, in presenza di una mera violazione formale senza alcun debito di imposta, le sanzioni non potevano essere irrogate (in base all'art. 10 della I. n. 212/2000) e che l'errore era stato la diretta conseguenza di erronee ed incomplete indicazioni ricevute dalla Regione Lazio (e, quindi, scusabile) ed era emendabile, non arrecando alcun danno all'erario.

1.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato. In primo luogo, poiché della questione concernente l'asserita inapplicabilità delle sanzioni per essere l'errore in cui è incorsa la contribuente inidoneo a determinare un cd. debito di imposta non vi è cenno nella sentenza impugnata, la ricorrente avrebbe dovuto indicare con precisione in quale fase e con quale atto processuale l'avesse tempestivamente sollevata. In ogni caso, in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, il contribuente ha l'onere, nel caso di specie non assolto, di allegare la ricorrenza degli elementi che giustificano l'esenzione per incertezza normativa oggettiva, che ricorre nell'ipotesi di incertezza inevitabile sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della disposizione tributaria, anche all'esito del procedimento di interpretazione della stessa da parte del giudice (Sez. 5, Ordinanza n. 18718 del 13/07/2018). In particolare, l'incertezza normativa oggettiva - che deve essere distinta dalla ignoranza incolpevole del diritto, come si evince dall'art. 6 del d.lgs. n. 472 del 1997 - è caratterizzata dalla impossibilità di individuare con sicurezza ed univocamente la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie è sussumibile e può essere desunta da alcuni "indici", quali, ad esempio: 1) la difficoltà di individuazione delle disposizioni normative;
2) la difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica;3) la difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata;
4) la mancanza di informazioni amministrative o la loro contraddittorietà;
5) l'assenza di una prassi amministrativa o la contraddittorietà delle circolari;
6) la mancanza di precedenti giurisprudenziali;
7) l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, specie se sia stata sollevata questione di legittimità costituzionale;
8) il contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale;
9) il contrasto tra opinioni dottrinali;
10) l'adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di una disposizione implicita preesistente (Sez. 5, Ordinanza n. 15452 del 13/06/2018). Nessuno di questi indici è configurabile nella fattispecie concreta in esame.
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