Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 07/08/2004, n. 15344

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Con il regolamento di competenza non possono essere formulate questioni attinenti alla violazione di norme procedimentali, quale l' omesso rispetto del limite temporale disposto per proporre l'eccezione di incompetenza, essendo invece sul punto esperibili l' appello o il ricorso ex art. 360 n.4 cod. proc. civ.

In tema di competenza territoriale per le controversie relative a dipendenti pubblici - nella specie azione di risarcimento danni conseguente alla illegittima revoca di incarico di insegnamento - si applica il quinto comma dell'art 413, cod. proc. civ. (introdotto dall'art. 40 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n.80), che prevede la competenza territoriale del giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto, e non il secondo comma della stessa norma, secondo il quale si deve aver riguardo al luogo nel quale si trovava l'azienda o la sua dipendenza ove il dipendente prestava la sua opera al momento della fine dell'incarico , a nulla rilevando che la controversia sia sorta nel momento in cui il dipendente era addetto ad altro ufficio, ricompreso in altra circoscrizione, attesa la "ratio" della disposizione, posta a favore del lavoratore per garantire il minor disagio possibile nell'esercizio dei diritti in sede giudiziaria.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 07/08/2004, n. 15344
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15344
Data del deposito : 7 agosto 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P G - Presidente -
Dott. C P - Consigliere -
Dott. M F A - Consigliere -
Dott. F C - rel. Consigliere -
Dott. C G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ANGELILLO ALBERTO, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato F G, giusta delega in atti;



- ricorrente -


MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, SOVRINTENDENZA SCOLASTICA REGIONE UMBRIA, SOVRINTENDENZA SCOLASTICA RESGIONE LAZIO, PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI TERNI;



- intimati -


avverso la sentenza n. 750/02 del Tribunale di PISA, emessa il 16/07/02 R.G.N. 1287/98;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 26/04/04 dal Consigliere Dott. C F;

atte le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. U D A che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
PREMESSO
che A A conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Pisa in funzione di giudice del lavoro la Sovraintendenza Scolastica della Regione Umbria e Lazio, il Provveditorato agli Studi di Terni ed il Ministero della Pubblica Istruzione, per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla revoca dell'incarico di docente di educazione tecnica presso l'Istituto Tecnico Commerciale Federico Cesi di Terni (revoca disposta dal Provveditorato agli Studi di Terni, dichiarata illegittima con due decisioni conformi dei giudici amministrativi);

che il Ministero, unica parte costituita in giudizio, eccepiva preliminarmente l'incompetenza funzionale del giudice del lavoro, trattandosi di illecito extracontrattuale, la cui cognizione spetterebbe al giudice ordinario;

che con sentenza 16 luglio 2002 il Giudice del lavoro del Tribunale di Pisa dichiarava, di ufficio, nella prima udienza utile, la propria incompetenza per territorio essendo competente il Tribunale di Terni in funzione di giudice monocratico del lavoro a decidere della controversia;

che il giudice adito, qualificata l'azione dispiegata dall'A come una azione ex contractu e non aquiliana, rilevava che la revoca era equiparabile in tutto e per tutto ad un licenziamento, per cui doveva ritenersi competente per territorio il giudice di Terni (anche nell'ipotesi nella quale si dovesse intendere intercorso il rapporto con il Ministero della Pubblica Istruzione, anziché con la singola istituzione scolastica);

che avverso tale decisione ha proposto regolamento di competenza l'A con due distinti motivi, illustrati da memoria;

che il Procuratore generale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
in ossequio al principio stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte (ordinanza 16 maggio 2002 - 11 ottobre 2002, n. 14568) le conclusioni del Procuratore generale sono state comunicate alla parte ricorrente;

Tanto premesso, il Collegio rileva:
l'atto introduttivo del presente procedimento consta di due ben distinte e individuabili censure: nella prima si rileva la tardività della dichiarazione di incompetenza per territorio, rilevata d'ufficio dal giudice a quo, nella seconda si contesta la decisione dello stesso giudice per errore nella interpretazione della norma che determina la competenza per territorio per le cause di lavoro, di cui all'art. 409 codice di procedura civile;

deve essere dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, con il quale l'A rileva l'intempestività del rilievo di ufficio della incompetenza;

trattandosi di "error in procedendo" la tardività del rilievo dell'incompetenza avrebbe dovuto essere fatto valere con il rimedio dell'appello o del ricorso ex art. 360 n. 4 codice di procedura civile (Cass. S.U. 12 novembre 1999 n. 764).
L'eccezione, del resto, si appalesa chiaramente infondata, poiché il giudice di Pisa ha dato atto che nessuna attività istruttoria era stata compiuta nel corso del giudizio, che aveva subito una serie di rinvii, tutti richiesti da entrambe le parti, allo scopo di perfezionare un accordo transattivo indicato come assai prossimo (Cass. nn. 3662 del 1994, 180 del 1998);

fondato appare invece il secondo motivo, con il quale il ricorrente deduce la erroneità della motivazione posta a fondamento della rilevata incompetenza;

alla base del ragionamento seguito dal giudice del lavoro di Pisa vi è la norma dell'art. 413, comma secondo, codice di procedura civile, secondo la quale il giudice competente deve essere individuato in relazione al luogo nel quale si trova l'azienda o la sua dipendenza ove il dipendente prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;

tale tesi non può essere, tuttavia, condivisa, dovendo trovare - piuttosto - applicazione, nel caso di specie, il criterio dettato dall'art. 413, comma quinto dello stesso codice introdotto dall'art. 40 d.lgs 31 marzo 1998 n. 80, che indica quale giudice competente
quello "nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto" (a nulla rilevando che la controversia sia sorta nel momento in cui il dipendente era addetto ad altro ufficio, ricompreso in altra circoscrizione);

ciò non solo in base alla interpretazione letterale della norma, ma anche in considerazione della "ratio" della stessa, posta a favore del lavoratore in modo da garantire il minor disagio possibile nell'esercizio dei diritti in sede giudiziaria;

conclusivamente deve essere accolto il secondo motivo di ricorso, e dichiarato inammissibile il primo.
Deve essere dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di Pisa, quale giudice monocratico del lavoro di primo grado. Gli intimati, in solido, devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, determinati come in dispositivo.

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