Cass. pen., sez. V, sentenza 12/09/2018, n. 40470
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TURTURICA NICOLAE nato a Bucarest (Romania) il 2/04/1974 avverso la sentenza del 21/02/2017 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere B C. udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, M F L, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
udito il difensore di fiducia, avv. C M M, che ha concluso associandosi alle conclusioni del Procuratore generale.
RITENUTO IN FATTO
1. Il provvedimento impugnato ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia, del 3 febbraio 2016, con la quale N T è stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 300 di multa, per il reato di cui all'art. 615-quinquies cod. pen., per essersi abusivamente procurato un congegno elettronico, atto a danneggiare ed alterare il sistema di protezione delle macchine cambiamonete, con la finalità di impadronirsi delle somme ivi contenute.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, denunciando violazione di legge. Il ricorrente assume che, nella specie, non si rinviene, nella motivazione della Corte territoriale, adeguata giustificazione circa la ritenuta alterazione di sistema informatico o telematico, avendo la condotta interessato una macchinetta cambiamonete che tale non può qualificarsi, posto che, pur utilizzando un sistema in parte elettromeccanico, questa funziona autonomamente, con collegamento alla rete elettrica.
2.1. Sotto altro profilo si denuncia violazione di legge, tenuto conto che lo strumento sequestrato al ricorrente non può qualificarsi dispositivo idoneo a violare sistemi informatici o telematici, idoneità peraltro accertata attraverso attività tecnica svolta da agente di polizia giudiziaria, sulla quale quest'ultimo ha deposto come teste, non attraverso perizia di ufficio. Né può reputarsi punibile la condotta, secondo il ricorrente, per aver soltanto messo in pericolo attraverso il "curioso aggeggio" reperito, sistemi informatici o telematici.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Questa Corte osserva che il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento con rinvio, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte di appello di Brescia, per le ragioni di seguito illustrate.
2. Il reato contestato nella specie, punisce la condotta di chi, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa,
udita la relazione svolta dal consigliere B C. udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, M F L, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
udito il difensore di fiducia, avv. C M M, che ha concluso associandosi alle conclusioni del Procuratore generale.
RITENUTO IN FATTO
1. Il provvedimento impugnato ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia, del 3 febbraio 2016, con la quale N T è stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 300 di multa, per il reato di cui all'art. 615-quinquies cod. pen., per essersi abusivamente procurato un congegno elettronico, atto a danneggiare ed alterare il sistema di protezione delle macchine cambiamonete, con la finalità di impadronirsi delle somme ivi contenute.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, denunciando violazione di legge. Il ricorrente assume che, nella specie, non si rinviene, nella motivazione della Corte territoriale, adeguata giustificazione circa la ritenuta alterazione di sistema informatico o telematico, avendo la condotta interessato una macchinetta cambiamonete che tale non può qualificarsi, posto che, pur utilizzando un sistema in parte elettromeccanico, questa funziona autonomamente, con collegamento alla rete elettrica.
2.1. Sotto altro profilo si denuncia violazione di legge, tenuto conto che lo strumento sequestrato al ricorrente non può qualificarsi dispositivo idoneo a violare sistemi informatici o telematici, idoneità peraltro accertata attraverso attività tecnica svolta da agente di polizia giudiziaria, sulla quale quest'ultimo ha deposto come teste, non attraverso perizia di ufficio. Né può reputarsi punibile la condotta, secondo il ricorrente, per aver soltanto messo in pericolo attraverso il "curioso aggeggio" reperito, sistemi informatici o telematici.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Questa Corte osserva che il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento con rinvio, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte di appello di Brescia, per le ragioni di seguito illustrate.
2. Il reato contestato nella specie, punisce la condotta di chi, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa,
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